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Edilizia, assolto il nudo proprietario: non è responsabile dell’abuso

DI FRANCESCO FERRANDINO

ISCHIA. La Corte di Appello di Napoli ha emesso nei giorni scorsi un verdetto piuttosto significativo in una materia di alto interesse sociale come quella edilizia. Nel riformare una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ischia, la Terza sezione penale della Corte partenopea ha fissato il principio secondo cui in materia edilizia il nudo proprietario e custode dell’opera  non è da considerarsi responsabile a prescindere, essendo necessaria una prova rigorosa di compartecipazione. Vediamo dunque i particolari del caso da cui è stato enunciato tale importante principio.

Erano tre i capi d’imputazione nei  confronti di un cittadino ischitano titolare di un terreno nel comune di Barano, che diedero origine al processo presso il Tribunale: il primo era relativo al reato previsto dall’articolo 44 del Dpr 380/2001 perché “in qualità di un fondo sito in Barano d’Ischia (zona sottoposta a vincolo paesaggistico e dichiarata di notevole interesse pubblico), nonché di committente dei lavori, in assenza del permesso di costruire, eseguiva le seguenti opere edili abusive:  manufatto allo stato grezzo, addossato a un muro di contenimento, avente la superficie di circa mq 58,00 e alto circa m.3,30 con struttura portante in celloblok e copertura costituita in parte da struttura portante in travi di acciaio, sovrastanti murali in legno, plexiglas e pagliarelle, mentre la restante parte è costituita da pezzi di mezzanelle in legno e sovrastanti pagliarelle. Il piano di calpestio è in terra battuta”. Il secondo capo d’accusa era costituito dalle ipotesi di reato “di cui agli articoli 83, 93 e 95 del Dpr 380/2001, art. 2 legge regionale 9/1983 per aver eseguito i lavori relativi alle opere di cui” al capo precedente, “in zona sismica omettendo di depositare prima dell’inizio dei lavori gli atti progettuali presso l’Ufficio del Genio Civile competente”. L’ultima imputazione era relativa al delitto previsto “dall’art. 181 comma 1 bis de D.lgs 42/2004 perché eseguiva le opere di cui” al primo capo “in assenza della prescritta autorizzazione e in area del Comune di Barano d’Ischia (Na) sottoposta a vincolo paesaggistico, dichiarata di notevole interesse pubblico con Dm del 19.6.1958”.

A dicembre 2016 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, aveva condannato l’imputato alla pena di sei mesi d’arresto e 20mila euro di ammenda, oltre alla demolizione dell’opera e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Tuttavia l’avvocato Nicola Lauro, difensore di fiducia dell’imputato, propose appello contro la sentenza di primo grado, chiedendo l’assoluzione. Il noto penalista evidenziò il fatto che l’imputato è il nudo proprietario del fondo su cui sorge il manufatto abusivo, mentre un’altra persona ne è l’usufruttuaria. Non vi era dunque prova della committenza dell’opera, in quanto il nudo proprietario non ha l’obbligo di impedire la costruzione abusiva, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre, secondo la difesa, non vi è prova dell’esistenza del vincolo paesaggistico.

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Le argomentazioni difensive elaborate dall’avvocato Lauro sono state infine accolte dalla Corte d’Appello all’esito dell’udienza svoltasi dinanzi il collegio costituito dal Presidente Giovanni Carbone e dai consiglieri Davide Di Stasio e Francesco Gesué Rizzi Ultimo. I giudici hanno ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado (cioè che l’imputato è il proprietario del fondo), dal titolo notarile prodotto dalla stessa polizia giudiziaria che operò il sequestro, l’imputato risulta essere soltanto il “nudo proprietario” del fondo interessato dall’abuso, mentre la madre ne è l’usufruttuaria. La prova della committenza dell’opera abusiva – secondo la Terza sezione – non si può ricavare dalla presenza sul posto dell’imputato, in quanto egli, come dichiarato dal testimone indicato dal pubblico ministero, al momento dell’accesso della polizia giudiziaria non era presente sul fondo, e fu convocato per la nomina a custode giudiziario. Ma la prova della committenza dell’immobile non si potrebbe ricavare nemmeno dalla vicinanza dell’appellante rispetto al manufatto illecito: infatti l’opera abusiva si trova nel Comune di Barano, mentre l’appellante è residente nel Comune di Ischia. Secondo i magistrati, il fatto che l’imputato sia stato nominato custode giudiziario dell’opera da parte della Polizia Giudiziaria è “elemento in sé neutro, perché trattasi di munus publicum, non rifiutabile dal soggetto”. Infine, la prova della committenza non può neanche essere desunta da un interesse dell’appellante all’accrescimento di valore del fondo a causa del manufatto in costruzione, giacché il primo soggetto beneficiario del detto accrescimento di valore del fondo a causa del manufatto in costruzione, dal momento che il primo soggetto beneficiario di tale aumento di valore è colei che ha l’usufrutto sul bene, che come stabilito nel titolo, ne ha la titolarità fino alla morte. Solo allora l’appellante avrà la proprietà intera del fondo. Secondo i magistrati, tale interesse, definito “mediato e sullo sfondo”, non è sufficiente a radicare in termini di certezza la responsabilità per l’abuso in capo all’appellante.

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Con tali motivazioni, quest’ultimo è stato dunque assolto “per non aver commesso il fatto”, ai sensi del capoverso dell’articolo 530 del codice di procedura penale, e contestualmente è stata revocata la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi.

 

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