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Elezioni a Lacco, i conti del Tar: Pascale chiude a +3

Nelle motivazioni della sentenza il Tribunale sancisce la vittoria del “Barone” al primo turno con lo scarto di tre voti validi, ma De Siano non si arrende: prossimo round davanti al Consiglio di Stato

Il Tar è stato chiaro: Giacomo Pascale è da considerarsi già eletto sindaco di Lacco Ameno sin al primo turno, con lo scarto di tre voti di vantaggio. È questa in sintesi la conclusione delle motivazioni della sentenza emessa per decidere il ricorso avanzato dal senatore Domenico De Siano contro l’esito delle elezioni lacchesi. I giudici della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania hanno impiegato meno di una settimana per redigere e depositare le motivazioni del dispositivo che aveva sancito la conferma della vittoria elettorale per Pascale.

E lo hanno fatto con una sentenza che in circa quindici pagine disinnesca le argomentazioni poste alla base del ricorso principale, in quanto accoglie quelli incidentali presentati dal “barone” e dal consigliere eletto Dante De Luise. Dal punto di vista istruttorio, il Tribunale ha ritenuto che non occorresse procedere ad ulteriori approfondimenti, bastando per il compiuto esame dei motivi svolti nei mezzi di impugnazione la documentazione già presente negli atti, alla luce anche del fatto che appaiono pacifiche tra le parti le circostanze di fatto poste alla base dei rispettivi ricorsi. Nel merito, il Tar ha ritenuto di dover cominciare dall’analisi dei ricorsi incidentali, il cui eventuale accoglimento potrebbe compromettere l’accoglimento del ricorso principale in termini di mancato superamento della cosiddetta “prova di resistenza”. La difesa di Pascale sosteneva che “che dovrebbero essere sottratte alla lista 1 e, di conseguenza, al candidato De Siano ben 6 preferenze che, viceversa, si configurano quali voti invalidi”.

Il Tar ha accolto i ricorsi incidentali applicando il cosiddetto “principio della prova di resistenza”, che non consente di pronunciare l’annullamento degli atti della procedura laddove l’illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza

Tra queste, un voto nella sezione 2 con preferenza espressa a “Maria Grazia Di Scala”, nome assente in entrambe le liste, mentre nella sezione n. 3 sono assegnati (illegittimamente, secondo Pascale) alla Lista n. 1 almeno 4 voti, che non recano crocesegno sul Simbolo di Lista e riportano solo la scritta “Monti” in corrispondenza del riquadro di preferenza della Lista 1. Sta di fatto, però, che nelle due contrapposte Liste risultano candidati ben 2 consiglieri, per ciascuna Lista, con il cognome Monti (Lista 1: Monti Antonio e Monti Carmine; Lista 2: Monti Pietro e Monti Carmela). Infine, un altro voto nella terza sezione era stato assegnato alla lista 1, ma era contestato in quanto la preferenza scritta su due righe sarebbe stato segno di riconoscimento.

Il Tribunale ha riconosciuto come fondate le contestazioni a tali voti, tramite articolate argomentazioni e riferimenti normativi oltre che giurisprudenziali, spiegando che “in definitiva, i voti riportati al primo turno dalla lista 1 e dal suo candidato Sindaco De Siano devono essere corretti al ribasso, attestandosi alla quota di 1535 preferenze (1541 – 6 voti invalidi). Ciò, secondo i giudici, comporta l’accoglimento dei ricorsi incidentali “con assorbimento delle rimanenti censure”. Parallelamente, quanto al ricorso principale, i giudici scrivono che, “tenendo conto della prospettazione attorea, meritano di essere sottratti alla lista 2 solo 3 voti, mentre per il resto le doglianze mosse avverso i risultati elettorali, sia con riferimento alla mancata attribuzione di preferenze alla lista 1, sia con riguardo all’invalidità di altri voti attribuiti alla lista 2 non sortiscono effetto positivo”. Il Tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni mosse nel ricorso principale e dirette a ottenere il riconoscimento di 8 voti non assegnati alla lista di De Siano. Altra contestazione era mossa a 12 voti di preferenza assegnati alla lista di Pascale contestando alcuni errori ortografici nella scritta di nomi e di cognomi. Il Tribunale ha però ritenuti validi 9 di questi voti, mentre ha accolto le contestazioni per 3 voti inizialmente assegnati alla lista n.2 di Pascale.

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Per la Seconda Sezione, “il riconoscimento che alla lista 2 dovevano essere sottratti 3 voti non vale a rendere accoglibile il ricorso principale a causa del mancato superamento della prova di resistenza, in quanto la lista 1, in accoglimento dei ricorsi incidentali, avrebbe comunque dovuto perdere 6 voti invalidi”

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Tuttavia, scrivono i giudici, il riconoscimento che alla lista di Pascale dovevano essere sottratti 3 voti non vale a rendere accoglibile il ricorso principale a causa del mancato superamento della prova di resistenza, in quanto la lista 1, in accoglimento dei ricorsi incidentali, avrebbe comunque dovuto perdere 6 voti invalidi. Quindi complessivamente il risultato della competizione elettorale si sarebbe attestato, al primo turno, su 1535 voti (1541 – 6) per la lista 1 e per il candidato Sindaco De Siano, e su 1538 voti (1541 – 3) per la lista 2 e per il candidato Sindaco Pascale, con la conseguenza che quest’ultimo e la sua compagine elettorale sarebbero risultati comunque vittoriosi.

Il Tar ha specificato che va infatti applicato nel caso in questione il condiviso indirizzo secondo il quale, nella materia elettorale, il principio della “prova di resistenza”, nel quadro di una corretta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento degli atti della procedura laddove l’illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza, come stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 8 agosto 2014 n. 4241, e dal TAR Sardegna, Sez. I, 28 aprile 2016 n. 374. Secondo il Tar Campania, dunque, il ricorso principale del senatore “non si presenta sorretto da sufficiente fondamento”. Naturalmente, la questione non si chiude qui, visto che la difesa del senatore De Siano ha già annunciato ricorso al Consiglio di Stato. La partita dunque continua.

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