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Equitalia, sono illegittime le ipoteche inferiori ai 20.000 euro

di Francesco Castaldi

ISCHIA – Buone notizie per i contribuenti: le ipoteche iscritte per somme inferiori a 20.000 euro, anche antecedenti all’anno 2012, sono illegittime, e pertanto possono essere annullate mediante il ricorso al giudice. Lo ha stabilito la ventesima sezione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che ha accolto il ricorso presentato da un’isolano – difeso dall’avvocato Vito Mazzella – contro Equitalia. Nei motivi della decisione si legge che «va chiarito che: la procedura del ricorso/reclamo, così come prevista dall’art 17-bis d.lgs. 546/92 nella sua nuova formulazione ha esteso l’ambito di applicazione dell’istituto anche ai ricorsi avverso gli atti dell’Agente della Riscossione. Tuttavia, la sanzione della improcedibilità risulta limitata, a norma del comma 2 della norma citata, ai 90 giorni dalla data della notifica del ricorso alla convenuta, non sancendosene, quindi, una improcedibilità in senso assoluto. Quando poi, come nel caso in esame, la costituzione in giudizio del ricorrente avvenga prima dello scadere del termine di 90 giorni (nella specie questa è intervenuta in data 26 aprile 2016) sovviene il comma 3, seconda parte, della norma novellata che espressamente dispone che “Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo”».

«Passando al merito del contenzioso in esame – scrivono i giudici – va rilevato come la modifica più significativa in materia è senza dubbio quella apportata dal D.L. n. 16/2012, che, ha introdotto all’art. 3, comma 7, il limite di ventimila euro al di sotto del quale l’Agente della Riscossione non può procedere all’iscrizione di ipoteca (limite all’epoca coincidente con quello previsto per il pignoramento immobiliare, mentre quello per l’ipoteca era di curo ottomila), nonché il limite introdotto dal D.L. n. 69/2013, che ha disposto l’impignorabilità dell’immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo e dove lo stesso vi risiede anagraficamente, innalzando a centoventimila euro il limite al di sotto del quale non si può comunque procedere ad espropriazione forzata per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale».

La commissione, inoltre, evidenzia che nel caso di specie «l’importo da prendere a riferimento è quello della pretesa erariale iscritta a ruolo, senza cioè le sanzioni, gli interessi e i compensi di riscossione: nel caso in esame il carico di imposta risulta essere di euro 8,152,18 e, pertanto, il ricorso va accolto atteso che il principio già ribadito dalla Suprema Corte con riguardo al limite di 8.000 curo (con la sentenza Cass. Sez .Un. del 12 aprile 2012, n. 5771), ossia l’applicazione retroattiva della soglia minima prevista dalla legge per l’iscrizione dell’ipoteca, deve trovare applicazione anche per quanto riguarda il nuovo limite normativo di 20.000 euro. Conseguentemente – conclude la Commissione tributaria – il ricorso va accolto trattandosi di importo complessivamente inferiore a quello minimo previsto per legge e disposta la cancellazione dell’atto impugnato».

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