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Equitalia, tutte le ipoteche inferiori ai 20.000 euro sono illegittime!

di Francesco Castaldi

ISCHIA – Buone notizie per i contribuenti: le ipoteche iscritte per somme inferiori a 20.000 euro, anche antecedenti all’anno 2012, sono illegittime, e pertanto possono essere annullate mediante il ricorso al giudice. Lo ha stabilito la ventesima sezione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che ha accolto il ricorso presentato da un’isolano – difeso dall’avvocato Vito Mazzella – contro Equitalia. Nei motivi della decisione si legge che «va chiarito che: la procedura del ricorso/reclamo, così come prevista dall’art 17-bis d.lgs. 546/92 nella sua nuova formulazione ha esteso l’ambito di applicazione dell’istituto anche ai ricorsi avverso gli atti dell’Agente della Riscossione. Tuttavia, la sanzione della improcedibilità risulta limitata, a norma del comma 2 della norma citata, ai 90 giorni dalla data della notifica del ricorso alla convenuta, non sancendosene, quindi, una improcedibilità in senso assoluto. Quando poi, come nel caso in esame, la costituzione in giudizio del ricorrente avvenga prima dello scadere del termine di 90 giorni (nella specie questa è intervenuta in data 26 aprile 2016) sovviene il comma 3, seconda parte, della norma novellata che espressamente dispone che “Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo”».

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