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Scuola requisita, c’è il ricorso al Tar: Lagnese e Don Gino contro GB Castagna

Il nostro giornale lo aveva annunciato in tempi non sospetti e aveva visto giusto. L’acquisizione dell’immobile sulla Sentinella da adibire a plesso scolastico, operato dal Comune di Casamicciola Terme a danno della Curia di Ischia, ha prodotto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. A scrivere una nuova pagina di quello che promette di essere un capitolo della saga casamicciolese alla Don Camillo e Peppone (nel caso di specie rappresentato dal sindaco Giovan Battista Castagna). A firmare il ricorso che è stato inoltrato contro l’ente pubblico ma anche contro l’attuale primo cittadino pro tempora nella sua qualità di ufficiale di governo sono stati il vescovo di Ischia, Pietro Lagnese, e don Gino Ballirano sacerdote della Parrocchia di Santa Maria Maddalena, entrambi difesi e rappresentati dall’avv. Bruno Molinaro. I ricorrenti, per la cronaca, chiedono l’annullamento previa sospensione dell’ordinanza n. 188 del 28 novembre 2017, successivamente notificata “con la quale  il sindaco del Comune di Casamicciola ha disposto ex abrupto la requisizione dell’immobile  sito nel medesimo Comune, alla via Castanito, località Sentinella, di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Maddalena e nella disponibilità dell’ente Diocesi di Ischia”, nonché “di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva dei ricorrenti.

LA CEI E IL COSPICUO FINANZIAMENTO A RISCHIO ALLA BASE DEL RICORSO. Relativamente alla domanda di sospensione, il legale dei ricorrenti spiega che “il danno grave e irreparabile consegue ‘de plano’ all’esecuzione dell’impugnato provvedimento essendo stata disposta la requisizione di un immobile in relazione al quale la Conferenza Episcopale Italiana ha già dato comunicazione, in data 25 maggio 2017, alla ricorrente Diocesi di aver approvato un finanziamento di euro 250.000 costituente la necessaria provvista finanziaria per un radicale intervento di ristrutturazione da eseguirsi presso l’immobile in questione. E’ inoltre documentalmente dimostrato (e se ne fornirà prova in giudizio) che sempre la CEI è in procinto di approvare un ulteriore cospicuo finanziamento finalizzato alla completa messa in sicurezza dell’immobile con adeguamento dello stesso alla normativa antisismica a seguito dell’evento sismico del 21 agosto 2017. Il danno risiede, dunque, anche nel fatto che, ove non dovesse essere concessa la invocata tutela cautelare, la Diocesi di Ischia sarebbe tenuta a restituire il finanziamento già ricevuto e, al tempo stesso, si vedrebbe privata anche dell’ulteriore finanziamento in corso di approvazione. A fronte di tale situazione, l’improbabile interesse del Comune è oggettivamente recessivo rispetto a quello degli attuali ricorrenti dal momento che l’impugnato provvedimento come già sottolineato in narrativa finisce per privare l’intera comunità isolana (e, quindi, non soltanto gli abitanti di Casamicciola Terme) dell’unica struttura esistente e destinata a ‘Centro Sociale Diurno per la Famiglia e la Disabilità’”. Da qui la richiesta di accoglimento del ricorso.

I LAVORI SOSPESI E L’ORDINANZA DI REQUISIZIONE. Nella sezione dove vengono elencati i fatti ed i motivi che hanno portato la Chiesa ad inoltrare il ricorso c’è inizialmente una breve storia dell’immobile (la cui agibilità risale al lontano 1969), che è stato dichiarato temporaneamente inagibile a seguito del terremoto dell’estate scorsa. Con un’indicazione chiara sui lavori che andavano effettuati, consistenti in risanamento tamponature e messa in sicurezza dei rivestimenti interni ed esterni. A questo punto don Emanuel Monte, nella qualità di delegato all’Edilizia di Culto della Diocesi di Ischia, ha presentato segnalazione certificata di inizio attività per la esecuzione, presso il predetto immobile, di un intervento di recupero consistente in “Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione  ad un manufatto esistente, opere nel rispetto delle superfici e volumetrie esistenti, abbattimento delle barriere architettoniche con elementi non percepibili da punti pubblici di osservazione, miglioramento storico dell’edificio con fibre composite, creazione di un centro sociale diurno per la famiglia e la disabilità ‘Casa Santa Maria della Tenerezza’”. Il 3 novembre, ricordano i ricorrenti, il responsabile del procedimento legato ai lavori di cui sopra ha sospeso la pratica e richiesto chiarimenti sulla cosiddetta SCIA poi si arriva all’ordinanza incriminata del 28 novembre dove viene sancita la requisizione dell’immobile “per destinarlo immediatamente a scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Ibsen di Casamicciola Terme e sino a quando non si sarà provveduto a rendere agibile il Plesso Ibsen e comunque non oltre 24 mesi dalla data della esecuzione”.

QUEL PROVVEDIMENTO ANDAVA ADOTTATO DAL PREFETTO. Insomma, secondo Lagnese, Ballirano e l’avvocato Molinaro il provvedimento è da intendersi assolutamente illegittimo e ne vengono esplicati anche i motivi. In primo luogo, si fa riferimento alla presunta incompetenza da parte del sindaco del Comune di Casamicciola ad adottare atti che sarebbero di competenza del prefetto. E a riguardo viene citata una sentenza del consiglio di Stato che spiega come nel caso di specie non ci si trovi in presenza di alcuna delle ipotesi che consentono al sindaco, quale ufficiale di Governo, “di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, non vertendosi in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale e non sussistendo, in ogni caso, la specifica finalità in virtù della quale è attribuito il previsto potere, consistente nella prevenzione e nell’eliminazione di gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini”. L’avv. Molinaro entra ancor più nello specifico e rifacendosi al caso oggetto del contendere spiega che “si tratta dunque di un potere che spetta al Prefetto, mentre il sindaco può farne uso, in via sostitutiva, solo nei casi in cui l’urgenza e l’imprevedibilità della situazione venutasi a creare siano tali da non consentire al capo dell’amministrazione comunale, ancorché nella veste di ufficiale di governo, di promuovere il naturale intervento del Prefetto: condizioni che non ricorrevano, con tutta evidenza, nel caso di specie, se solo si considera che la carenza di immobili da destinare all’edilizia scolastica, come documentalmente dimostrato, era ben nota al sindaco e all’amministrazione comunale di Casamicciola Terme già all’indomani dell’evento sismico del 21 agosto 2017”.

Secondo i ricorrenti, inoltre, la requisizione costituisce un fatto ancor più grave laddove si consideri che “l’immobile di via Castanito era completamente inagibile (come lo è tuttora) e pertanto assolutamente inidoneo a frequentazioni antropiche o addirittura a ospitare una scolaresca, come inopinatamente preteso dal sindaco del Comune di Casamicciola Terme. Altrettanto grave è il fatto che, con l’impugnato provvedimento, l’intera isola d’Ischia è stata illegittimamente spogliata anche di un presidio sociale irrinunciabile, quale è, appunto, il servizio di Centro Sociale Diurno per la Famiglia e la Disabilità cui l’immobile requisito è stato da tempo destinato dalla ricorrente Diocesi”.

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NON C’ERANO MOTIVI DI URGENZA PER PROCEDERE ALLA REQUISIZIONE. Successivamente, Bruno Molinaro si sofferma ancora sul potere di requisizione, ribadendo che lo stesso riveste una natura eccezionale “essendo finalizzato alla cura degli interessi generali non altrimenti tutelabili, giustificato da ragioni di urgenza in presenza di situazioni inaspettate, improvvise e imprevedibili, intese come impossibilità di utilizzare i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento. Tali circostanze tuttavia, come già anticipato, non sussistono nel caso in esame o quantomeno appaiono assolutamente carenti sia l’istruttoria che doveva precedere l’adozione del provvedimento impugnato, sia la motivazione addotta a giustificazione dello stesso. Tra l’altro, ritornando all’ordinanza sindacale, i ricorrente fanno presente che la stessa evidenziata che l’unica possibilità per fronteggiare l’emergenza scolastica era quella di mettere a disposizione l’immobile di via Castanito. Ma anche questo varrebbe fino a un certo punto, perché si rimarca che “tale essendo la motivazione, è fior di dubbio che il provvedimento di requisizione sia viziato da sviamento di potere o falsità dei presupposti giacché, allorquando lo stesso è stato adottato, sia il sindaco che l’UTC erano pienamente a conoscenza, avendo acquisito specifica scheda Aedes, della dichiarata, anche se temporanea, inagibilità dell’immobile e pertanto non si sarebbe potuto in alcun modo destinare lo stesso immediatamente a scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Ibsen”. Inoltre, un altro presupposto mancante è la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, che poteva legittimare anche solo in astratto l’operato intervento di requisizione e che nel caso di specie non si profilerebbe.

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LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “GIUSTO PROCEDIMENTO”. Ma nel ricorso, tra i motivi dello stesso, si contesta anche la violazione del principio del “giusto procedimento” sotto altro profilo. Secondo il legale di Pietro Lagnese e Gino Ballirano, infatti, l’ordinanza sindacale sarebbe da ritenersi illegittima anche perché non è stata preceduta da una valida comunicazione di avvio del procedimento. “E ciò è tanto più grave – scrive Molinaro – se si considera che, nella specie, i ricorrenti contestano i presupposti stessi dei provvedimenti impugnati, che hanno ad oggetto fatti tutt’altro che pacifici e incontestati”.  Concetto forte che viene ribadito in maniera chiara e comprensibile anche ai non addetti ai lavori almeno in un paio di circostanze. Quando, ad esempio, si legge che “né può dubitarsi del fatto che nella fattispecie non vi fosse alcuna esigenza di provvedere nell’immediato al fine di salvaguardare una presunta situazione di pericolo grave ed imminente per la pubblica e privata incolumità”. Non solo, si rafforza il principio quando si afferma che “nel caso in esame, non accennandosi minimamente nell’impugnata ordinanza a quali siano stati i motivi di urgenza che abbiano reso obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento, non sussisteva alcuna concreta ragione per adottare il provvedimento impugnato in carenza di contraddittorio e senza la partecipazione dei diretti interessati”.

Gaetano Ferrandino

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