Esercizio abusivo dell’attività, stop all’hotel di Perrone
Un fitto esclusivo e l’ eredità contesta mettono fine con sentenza del tribunale e ordinanza dirigenziale agli affari di un noto imprenditore di Casamicciola Terme. Licenza revocata e struttura chiusa
Ancora una contesta sulle eredità, sui fitti d’azienda, sulla legittimità e le cause ataviche sulla “roba” tanto cara a Giovanni Verga scritta e vissuta in salsa casamicciolese. Cosi finisce per perdere la legittimità e la licenzadi gestione il conduttore di una nota attività alberghiera e non solo, in quel di Perrone a Casamicciola Terme.Con Ordinanza Dirigenziale n. 67 sul finire di questo incerto agosto è stata disposta,acclarato l’ esercizio attività ricettiva alberghiera priva di titolo” la cessazione immediata. La documentazione dell’illegittima posizione del conduttore era agli atti del municipio da mesi, al prot. n. 5468 del 7 aprile 2023 ed afferisce la Sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia con atto di avviso dell’ Ufficiale giudiziario di detto Tribunale. Lo stop, che tra l’altro era stato richiesto anche con prot. n. 7561/2023 del 17 maggio 2023 in relazione al contratto di affitto d’azienda con licenza e sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia notificato dall’ Ufficiale giudiziario del Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia. Agli atti, oltre che la copia del verbale di primo accesso redatto l’8 maggio scorso dall’ Ufficiale giudiziario.Neppure Santa Restituta ci aveva potuto. Il succo della vicenda è questo: una mamma intende affidare, evidentemente non legittimamente, tutta l’attività alberghiera di famiglia ad un unico figlio con una discutibile scrittura privata. I fratelli insorgono e gli fanno causa. Il risultato dopo anni di questioni giudiziarie è che i fratelli hanno ragione, l’esclusiva gestione in capo ad un unico pargolo era illegittima e l’uso esclusivo delle licenze non era lecito.
Passato agosto, passata la festa estiva, anche quella per le attività ricettive arriva la sospensione di ogni attività firmata dall’Ing. Michele Maria Baldino. Baldino ha accertato, in questi lunghi mesi, che“dalla documentazione in atti risulta che il contratto di affitto d’azienda tra la concedente signora titolare della licenza all’esercizio attività alberghiera e l’affittuario signore stipulato con scrittura privata autenticata presso il notaio Albore, nonché successivo atto di rettifica stipulato per atto pubblico redatto dal notaio Antonio Arturo Pasquale, in virtù del quale l’uomo subentrava nella licenza per l’esercizio dell’attività alberghiera sopra menzionata di cui era titolare la concedente, era stato dichiarato risolto dalla sentenza del Tribunale di Napoli Sezione distacca di Ischia”.
TRENTA INUTILI GIORNI PER INTEGRARE
Cosi Baldino, richiamata la propria nota prot. n. 7811 del 23.05.23 notificata al conduttore contestato e con la quale si comunicava l’avvio del procedimento e si concedeva un termine di giorni 30 per integrare la documentazione, alla stregua della note inviate in data 22.06. 2023 prot. n. 9330 dall’avvocato nell’ interesse dello stesso l’ing.Baldino “non ravvisa la presenza di alcun elemento idoneo a legittimare l’intestazione della licenza de quo esclusivamente a suo nome”. In virtù della documentazione in possesso del comune di Casamicciola Terme, il subingresso dell’albergatore di Perrone nella titolarità della licenza all’esercizio dell’attività alberghiera è ritenuta allo stato privo di idoneo titolo e da qui le condizioni per dover intervenire immediatamente per fermare l’esercito abusivo.
Infatti, gli esercizi pubblici continuano ad essere regolati anche dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e “Non possono esercitarsi, senza licenza del questore”. Da qui la revoca della licenza intestata all’uomo e di conseguenza
l’immediata cessazione della attività condotta nella struttura ricettiva nei locali siti nel popoloso quartiere, perché sprovvista dei prescritti titoli abilitativi ovvero della legittimità della voltura della licenza all’esercizio attività alberghiera. La presente ordinanza resta in vigore fino a conseguimento del titolo abilitativo necessario all’esercizio dell’attività. L’inottemperanza alla presente costituisce reato punito dalla legge. Come leggiamo agli atti riportati sin qui, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorsoal T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento;al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.