CRONACAPRIMO PIANO

Fallimento Calise, omologati i concordati

La decisione è stata adottata dalla VII Sezione Civile del Tribunale di Napoli che pone fine a un contenzioso giudiziario davvero insidioso e complesso. I giudici hanno respinto le opposizioni presentate da Agenzia delle Entrate e Comune di Casamicciola e sulla contestata vendita de L’Isola Fiorita sono perentori: “Non vale 1.9 milioni, ecco perché il suo valore è già abbattuto”

La notizia è di quelle destinate a far rumore, anche perché il contenzioso giudiziario che si era sviluppato intorno alla vicenda era tutt’altro che irrilevante. La VII Sezione Civile del Tribunale di Napoli ha infatti omologato i concordati relativi ai Bar Calise di Ischia, dunque di fatto omologando quanto proposto da Calise al Porto srl in liquidazione (rappresentato da Elsa Calise) e da Marianna Calise srl. Di fatto questo significa, prima di scendere nel dettaglio, che c’è il nulla osta per Domenico Raccioppoli nel poter proseguire l’attività di impresa avviata alcuni anni fa nel momento in cui rilevò la gestione delle strutture di Piazza degli Eroi, porto d’Ischia e Casamicciola Terme. Come si legge in sentenza ”Le proponenti hanno formulato istanza di omologazione delle rispettive proposte concordatarie chiedendo al Tribunale l’intervento sul voto espresso dalle classi dei creditori ai sensi dell’art. 88 C.C.I.I., posto che sussisterebbero i presupposti per procedere al cd. “cram down fiscale”, in ragione dell’attestata a riscontrata circostanza che l’alternativa liquidatoria al concordato preventivo è sensibilmente deteriore.

LE ECCEZIONI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E COMUNE DI CASAMICCIOLA

Nel giudizio per l’omologazione dei concordati preventivi si sono costituiti e formulato opposizione all’omologazione l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Casamicciola Terme. Nello specifico l’Agenzia delle Entrate di Napoli per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli eccepiva quanto segue: “la potenziale efficacia dell’ipoteca iscritta dall’Agente della Riscossione in data successiva al deposito della domanda di concordato in caso di liquidazione giudiziale, che mina la convenienza economica della proposta di concordato; in ogni caso, la non convenienza del piano rispetto alla percentuale di soddisfo della propria ragione di credito rispetto all’alternativa liquidatoria ipotizzabile in caso di liquidazione giudiziale delle proponenti; l’inattendibilità della valutazione della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, in ragione: a) dell’esistenza di indagini penali in corso nei confronti sia degli imprenditori di riferimento della proponente (famiglia Calise) sia dell’imprenditore di riferimento di una delle società assuntrici (sig. Domenico Raccioppoli); b) dalle osservazioni del professionista indipendente (attestatore) e del Commissario giudiziale circa l’inaffidabilità dei dati contabili posti alla base del piano”. Dal canto suo l’ente guidato dal sindaco Giosi Ferrandino eccepiva tutto quanto riportiamo di seguito: “l’illegittimità della proposta delle società assuntrici (CG Immobiliare S.r.l. e Pama Holding S.r.l.), in quanto unitaria benché riferibile a due distinte procedure la Calise al Porto s.r.l. in Lq e la Marianna Calise s.r.l.; l’aleatorietà in quanto consentirebbe agli assuntori di ritirare l’offerta per entrambe le procedure qualora una delle due non venisse approvata; la convenienza dell’alternativa liquidatoria rispetto al concordato proposto, in relazione alla recuperabilità dell’immobile di Marianna Calise in via Eddomade e alle partecipazioni societarie cedute dai Calise”.

I CONCORDATI, LE POSIZIONI CREDITORIE E LA CONVENIENZA

Il presidente Gianpiero Scoppa ed il giudice relatore Marco Pugliese nel mettere in piedi l’impalcatura della sentenza osservano tra l’altro: “Per quanto riguarda il concordato preventivo proposto da CALISE AL PORTO S.r.l., nel piano è previsto il pagamento integrale soltanto dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati nonché il credito ‘da garanzia di Fondi pubblici’ (v. la garanzia di Medio Credito Centrale a talune posizioni bancarie chirografarie in concordato). Le altre posizioni creditorie risultano ‘falcidiate’. Sulla base delle attestazioni allegate alla proposta concordataria e i riscontri formulati dal commissario giudiziale è certificato che le falcidie dei crediti privilegiati appostati nel piano, specie quelli di natura erariale (fiscale e previdenziale), verranno soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione. Con riferimento ai crediti erariali, in particolare, anche se a parere del commissario giudiziale il valore di effettivo soddisfo dei creditori privilegiati sia inferiore a quello indicato nella relazione di attestazione del professionista indipendente, la percentuale di soddisfo resta comunque sensibilmente superiore (rectius, più conveniente) rispetto a quello dell’alternativa liquidatoria”.

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Non cambia lo “spartito” anche quando si analizza la vicenda sull’altro versante: “Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per quanto riguarda il concordato preventivo proposto da MARIANNA CALISE s.r.l. Nell’istanza di omologazione depositata il 20-21 agosto 2024, la proponente ribadisce che i diritti di credito complessivamente ammessi al voto ammontano a 3.720.377,32 euro e che sommando quelli privilegiati degradati a quelli originariamente chirografari di cui sono titolari gli enti pubblici economici (erariali e previdenziali) nei confronti dei quali è possibile scrutinare la convenienza dell’alternativa liquidatoria ai fini dell’omologazione anche ai mancanza di adesione si giunge alla somma di 2.801.688,01 euro, ampiamente più della metà. Nella rappresentazione fornita dall’attestatore, e confermata nel proprio parere dal commissario giudiziale, tale parte dei crediti erariali e previdenziali, che nell’alternativa liquidatoria non risulterebbero neppure in parte adempiuti, verrebbero invece soddisfatti nello scenario concordatario rispettivamente per 354.897,65 euro (amministrazione finanziaria), per 323.528,25 euro (Inps) e per 722,59 euro (Inail). Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 105 C.C.I.I., le cui conclusioni sono state ribadite in plurimi verbali di udienza, il commissario giudiziale ha evidenziato che il valore di liquidazione dell’azienda, stimato anche con l’ausilio di un esperto, è senz’altro inferiore rispetto a quello offerto complessivamente ai creditori nella proposta di concordato. Tale considerazione è stata oggetto di indiretta conferma anche in ragione dell’assenza di offerte maggiormente convenienti pervenute nel corso della disposta procedura competitiva. La migliore convenienza per il ceto creditorio, ed in particolare anche per gli enti pubblici erariali e previdenziali, della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria può pertanto ritenersi dimostrata in questo procedimento sia in riferimento alla misura effettiva dell’utilità conseguibile, sia in relazione ai tempi di pagamento, alla luce del fatto che la gran parte della provvista necessaria all’adempimento dei creditori è stata (in parte) già depositata dagli assuntori o lo sarà (per altra parte) entro 60 giorni dall’omologazione del concordato”.

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LA RICHIESTA DI RIBALTAMENTO E IL VOTO NEGATIVO

Il Tribunale Civile prosegue ulteriormente nella sua sentenza e scrive ancora: “Passando, quindi, alla richiesta di ‘ribaltamento’ del voto erariale contrario alla proposta di concordato, rispetto a quella di CALISE AL PORTO S.r.l. le votazioni ex art. 107 C.C.I.I. hanno avuto esito negativo, in quanto le maggioranze previste dal codice sono state raggiunte unicamente in 2 classi (I Creditori privilegiati ex art 2751 bis n. 1 e VII (Banche) su 7 votanti. Ai sensi dell’art. 88 comma 2 bis C.C.I.I., in caso di voto negativo dei creditori il tribunale può approvare comunque il concordato attraverso lo strumento del cram down. Potendo il tribunale disporre l’omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva quando l’adesione del Fisco e degli altri enti erariali è determinante ‘ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 109, comma 1’”. E la musica non cambia anche quando si fanno analoghe valutazioni per Marianna Calise srl, qui i giudici così si esprimono: “Esistono i presupposti giuridici per l’esame della fattispecie del craw down disciplinata dall’art. 88 co. II-bis c.c.i.i., in quanto il voto dell’amministrazione finanziaria e dell’ente gestore della previdenza sociale è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di voto previste dall’art. 109 c.c.i.i. L’eventuale ribaltamento del voto dell’Erario e dell’Inps comporterebbe infatti in questa procedura tanto la maggioranza dei crediti complessivamente ammessi al voto quanto quella delle classi votanti che risulterebbero così essere tre su cinque. La maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto 19 all’alternativa liquidatoria, sia per il ceto creditorio nel suo complesso sia propriamente per gli enti pubblici previsti fra i creditori, tanto riguardo alla percentuale di soddisfazione dei diritti di credito pecuniari quanto alle tempistiche di pagamento, espressamente oggetto di attestazione da parte di un professionista indipendente e confermata dal commissario giudiziale, conduce pertanto il Tribunale a ritenere sussistenti gli elementi per esercitare la prerogativa sancita dall’art. 88 co. II-bis c.c.i.i. È opportuno precisare che, nel caso di specie, non avrebbe nessuna utilità per nessun creditore l’eventuale ordine di ripetizione delle operazioni di voto che si trasformerebbe in un mero allungamento dei tempi della procedura concordataria, in contrasto con il principio di economia processuale”.

IL “NO” ALL’OPPOSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel dettaglio vengono poi rispedite al mittente le opposizioni dei soggetti giuridici che avevano cercato di bloccare il concordato. In particolare nella sentenza si legge in primis che “L’opposizione formulata dall’Agenzia delle Entrate di Napoli per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli risulta infondata. In particolare, come visto, non è condivisibile l’eccezione secondo cui la proposta concordataria non sarebbe conveniente rispetto alla percentuale di soddisfo della ragione di credito che l’erario riceverebbe dalla liquidazione dell’impresa ipotizzabile in caso di liquidazione giudiziale. Come più diffusamente illustrato, la convenienza della proposta concordataria risulta ampiamente documentata ed attestata in atti, e non sono emersi elementi sufficientemente in grado di mettere in dubbio le conclusioni dagli attestatori e dai commissari giudiziali, condivise dal Tribunale”. Per quanto riguarda l’ente di via Salvatore Girardi, invece, si osserva che “Le eccezioni all’omologazione del piano di concordato, per come risulta approvato, formulate dal Comune di Casamicciola Terme risultano superate alla luce della espressa rinuncia formulata in atti dalle proponenti e gli assuntori, come già specificato al punto”.

VENDITA ISOLA FIORITA: IL VALORE STIMATO NON E’ DI 1.9 MILIONI, ECCO PERCHE’

C’è poi un passaggio molto importante che riguarda un’altra delle eccezioni presentate dal Comune, quella legata al prezzo di vendita de L’isola fiorita. Ecco cosa scrivono presidente e giudice relatore della VII Sezione Civile: “Risulta infondata anche l’osservazione dell’opponente Comune che assume la convenienza dell’alternativa liquidatoria al concordato, con riferimento in particolare alle azioni esperibili verso i componenti della famiglia Calise. Il comune di Casamicciola Terme eccepisce che l’immobile sito in via Eddomade, c.d. Isola Fiorita venduto dalla Marianna Calise e suscettibile di subire l’esercizio di una vittoriosa revocatoria ordinaria avrebbe un valore stimato da un tecnico dello stesso ente comunale di euro 1.9 milioni, a fronte di un valore di stima riportato nel piano concordatario (euro 610mila). Sul punto va chiarito che i commissari giudiziali hanno disposto opportuni riscontri, anche con riferimento proprio ai rilievi del comune qui in esame. Il perito incaricato della stima ha evidenziato che i Commissari nel corso della procedura hanno chiesto al tecnico di fiducia di verificare l’attendibilità dei valori dedotti dal comune ‘anche in considerazione delle notizie già in loro possesso circa la non conformità e l’esistenza di un provvedimento di abbattimento dello stesso’. Il tecnico ha relazionato che sul principale immobile grava un’istanza di condono ancora non evasa, che già di per sé abbatte il suo valore, oltre a determinare oneri da versarsi, in caso di condono”. Da qui la decisione di omologare entrambi i concordati e di nominare liquidatore giudiziale il dott. Francesco Corbello.

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