CRONACAPRIMO PIANO

Fallimento ritardato della Lacco Servizi, Comune sotto processo

In autunno inizia il dibattimento: i curatori della società partecipata, fallita tre anni fa, contestano all’ente, al liquidatore e al revisore la continuazione dell’attività dal 2009 in poi, che ha prodotto un passivo di quasi sei milioni di euro

È stata fissata agli inizi di ottobre la prima udienza della causa intentata dai curatori fallimentari della Lacco Ameno Servizi nei confronti del Comune del Fungo. Una causa milionaria, visto l’ammontare della cifra del dissesto che la società partecipata del Comune arrivò a totalizzare: circa sei milioni di euro. Si tratta dunque di una “grana” non da poco che l’ente di Piazza Santa Restituta dovrà gestire. Il processo, incardinato prezzo la Sezione imprese del Tribunale di Napoli, ha ad oggetto un’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore della società, poi fallita, oltre che nei confronti del Comune per abuso di direzione e coordinamento, ovvero, detta nel gergo giuridico, “ingerenza nell’attività dei gestori”.

I profili di antigiuridicità coinvolgono anche il revisore legale. Secondo l’accusa, il “contegno antigiuridico” consisterebbe nel fatto che, dal 2009 il Comune insieme al responsabile del settore finanziario, dottor Rumolo, poi diventato liquidatore della società, ha realizzato di fatto un’attività espropriativa dei crediti del 2008, ritenuta di per sé illegittima e tale da generale la perdita totale del patrimonio netto della società, già in condizioni di dissesto. Altro atteggiamento che viene contestato nella citazione in giudizio è quello del liquidatore e del Comune nell’aver diretto e continuato l’attività d’impresa “nonostante lo stato di liquidazione e la condizione di insolvenza della società, condita da attività espropriative dei crediti e dei servizi e la mancata redazione dei bilanci”. Viene anche ritenuto responsabile il revisore, dottor Calise, “per la sua inerzia ai sensi dell’articolo 2482 ter c.c., e la violazione delle norme di cui al d.lgs 39/2010, nonché per aver cooperato nell’attività “espropriativa” dei crediti della società verso il Comune”. Un comportamento che avrebbe generato un “aggravamento del dissesto, pari ad euro 5.488.645,00 costituito dalla differenza tra il patrimonio netto alla data del 2008 (pari a 15.506,00 euro) e quella alla data del fallimento, come desumibile dal bilancio fallimentare, redatto dal liquidatore stesso, pari a -5.473.139,00 euro, ovvero in subordine la differenza tra attivo e passivo fallimentare pari a euro 3.624.021,87, sul modello dell’attuale art. 2486 c.c. in vigore dal 16.3.19”. Di conseguenza i curatori hanno esercitato l’azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali in danno del liquidatore e del revisore, oltre all’azione di responsabilità per abuso da direzione e coordinamento ex articolo 2497 c.c. ovvero dell’articolo 2476, settimo comma c.c., ai danni del Comune di Lacco Ameno, e infine l’azione nei confronti del revisore nominato ex articolo 2477 c.c., stante la violazione, tra gli altri, dell’articolo 2482 bis e 2482 ter c.c. e d.lgs 39/2010.

Nel lunghissimo atto di citazione viene delineata la storia della partecipata a partire dal 2002, anno della costituzione della società, fino al fallimento decretato tre anni fa. Viene poi illustrata la presunta serie di violazioni, a partire dall’articolo 216 n.4 della legge sul fallimento e le regole di conservazione del patrimonio sociale, e le responsabilità del revisore legale, per finire col danno prodotto. Quest’ultimo viene definito come un tipico danno da “aggravamento del dissesto”, dove il liquidatore, il Comune e il revisore “hanno realizzato e permesso la continuazione dell’attività di impresa secondo un climax di irregolarità che si appunta e coincide con l’attività stessa che non doveva essere affatto continuata, nonché con l’espropriazione dei crediti e dei servizi”. Espropriazione che secondo l’accusa avrebbe generato in sé un danno per la perdita patrimoniale e lo scioglimento della società con la sua inevitabile insolvenza “aggravata dalla continuazione improvvida dell’attività d’impresa”, facendo sì che “il climax di irregolarità non permette di isolare singoli atti antigiuridici, ma l’attività d’impresa è di per sé antigiuridica e dannosa”. Ne deriverebbe che il danno andrebbe parametrato sull’aggravamento del deficit patrimoniale, che secondo la versione dei curatori non si sarebbe realizzato ove si fosse provveduto a “far dichiarare sin dal 2009 il fallimento, come ammesso dal Comune e dal liquidatore”. La continuazione dell’attività e il modo in cui fu condotta viene definita come “un fiume dannoso e tossico che non si può contenere in alcun recipiente”, e il danno viene quantificato in pratica nell’ammontare totale del deficit, in quando alla fine del 2008, prima della svalutazione dei crediti, la società presentava un patrimonio netto positivo pari e euro 15.506. Invece negli anni successivi – dopo l’espropriazione dei crediti e la continuazione dell’attività – il patrimonio netto ha progressivamente assunto valori negativi, che si sono aggravati fino a raggiungere nel 2016 il valore negativo massimo di euro 4.473.140,00. Il Comune ha dato mandato all’avvocato Parrella di difendere l’ente da una richiesta che, anche se non accolta interamente, potrebbe avere effetti nefasti sulle casse comunali.

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