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“Crisi da sovraindebitamento”, un’importante forma di sostegno al cittadino oppresso dalla debitoria

Con l’emanazione della Legge 3/2012 denominata “Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore” o meglio “Legge Anti-suicidi”, lo Stato ha introdotto una fortissima, sebbene ancora molto sconosciuta, forma di sostegno al privato cittadino in grave difficoltà economico-finanziaria, impossibilitato a fronteggiare le proprie obbligazioni assunte e nemmeno a soddisfare le primarie esigenze di vita del proprio nucleo familiare.

In cosa consiste l’intervento? In alcuni specifici casi, al sovraindebitato viene offerta un’interessante via d’uscita, rappresentata dall’opportunità della presentazione di progetti di rientro confezionati su misura, talvolta contenenti anche una grossa falcidia del debito e con una variabile incidenza dei creditori. Esistono in effetti tre possibili forme di intervento, alternative tra loro, quali:

  1. “Il Piano del consumatore”, attraverso cui la persona fisica che abbia contratto debiti esclusivamente di natura personalesottopone al Tribunale competente, una strutturata proposta di rientro con allegata una relazione di accompagnamento del gestore della crisi da sovraindebitamento. La proposta non è soggetta ad alcuna votazione dei creditori, cui è riservato il solo diritto di osservazioni, da esercitarsi nei termini di Legge. Il Giudice Delegato, effettuate le opportune verifiche e al termine di un preciso iter pubblicitario procederà all’omologa, salvo diverso avviso.
  2. “L’Accordo”, attraverso cui il soggetto che abbia contratto debiti sia di natura personale che connessi alla propria attività d’impresa, sottopone all’attenzione del tribunale competente una proposta di rientro, già accolta dal voto favorevole di creditori titolari del complessivo 60% del credito. In tal caso il Giudice Delegato avrà un ruolo di supervisore e dopo aver verificato il contenuto della relazione accompagnatoria del gestore della crisi, procederà all’omologa.
  3. “Liquidazione”, attraverso cui il consumatore decida di depositare in Tribunale un piano di rientro avente ad oggetto la liquidazione dell’intero patrimonio a lui riconducibile, ottenendo così l’immediata e definitiva esdebitazione (fresh-start).

Figure principali sono pertanto l’indebitato, il Tribunale che si pronuncerà in merito all’omologa del piano ed il gestore della crisi da sovraindebitamento, quest’ultimo inteso quale figura di raccordo tra i primi due e soprattutto di sostegno al consumatore durante l’intera procedura.

Con riferimento alla natura dei debiti pertanto è necessario precisare che, mentre il piano del consumatore è rivolto esclusivamente a quest’ultimo e per debiti di natura personale, gli altri due sono estesi anche all’imprenditore non fallibile e professionista che abbia contratto obbligazioni di natura commerciale.

A chi si rivolge la Legge? Nello specifico, la norma fa espresso riferimento a categorie di soggetti non fallibili, quali:

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  1. Imprenditori commerciali sotto soglia;
  2. Imprenditori agricoli;
  3. Start up innovative;
  4. Associazioni, comitati e fondazioni;
  5. Consumatori.

Tutti i possibili destinatari non devono: aver compiuto atti in frode dei creditori; aver subito un provvedimento di revoca o annullamento del piano di rientro, per cause a loro imputabili; aver già fatto ricorso ad uno dei tre procedimenti nei cinque anni precedenti.

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Quale l’Iter da seguire? Le tre opzioni richiedono il supporto di un professionista con competenze specifiche, denominato “Gestore della crisi da sovraindebitamento”, che seguirà ogni singola fase della procedura, dalla redazione del piano alla redazione di una relazione di accompagnamento e sino all’omologa. L’incarico comprende anche una successiva attività di controllo a garanzia dell’effettuazione dei pagamenti ai singoli creditori. Al fine dell’attivazione della procedura, il consumatore che risiede nel circondario del Tribunale di Napoli, dovrà rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento che nell’immediato provvederà alla nomina di un gestore iscritto presso un elenco depositato anche presso il Tribunale.

Importante sottolineare che l’elemento cardine dell’intera procedura è il requisito della “meritevolezza” del contribuente, la cui valutazione ad opera del gestore della crisi da sovraindebitamento avviene mediante una rigida attività di controllo documentale incentrata sull’origine dell’indebitamento.

Nonostante le notevoli difficoltà di interpretazione della legge, emanata forse con troppa velocità e senza pertanto fornire precisi parametri di riferimento, è doveroso rappresentare che nei casi di omologa il contribuente ha beneficiato di una rideterminazione dell’indebitamento accompagnato anche da un notevolissimo abbattimento degli importi da corrispondere ratealmente. Per effetto di ciò, pur precisando che la giurisprudenza è ancora abbastanza altalenante, a parere di chi scrive è opportuno pubblicizzare il ricorso allo strumento, purché effettuato con cognizione di causa, facendo leva sulla correttezza-trasparenza del debitore che potrebbe cadere in sanzioni penali nei casi previsti ex lege, e con l’ausilio di professionisti esperti che ne declinino nel modo giusto l’utilizzo.

alessandrolavolpe@yahoo.it

 

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