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Finché Chiesa non ci separi

Ischia occupa una posizione di rilievo su scala campana per quanto riguarda i matrimoni annullati nel corso dello scorso anno solare, piazzandosi al quarto posto con 9 casi. I dati ufficiali sono stati resi noti nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico. Ecco le casistiche più ricorrenti e gettonate

Ci sono dei numeri interessanti che emergono dai dati diffusi dal tribunale ecclesiastico interdiocesano partenopeo. Che interessanti lo diventano in misura ancora maggiore nel momento in cui i dati riguardano (forse a sorpresa, magari riflettendoci bene nemmeno tanto) anche la nostra isola che tra l’altro si colloca anche in una posizione di avanguardia in quella che è una particolare graduatoria. Le statistiche in questione sono state fornite durante la cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico, che si è svolta la scorsa settimana nel salone del Palazzo Arcivescovile di Napoli alla presenza del cardinale Mimmo Battaglia e dei vescovi della Regione Campania, e riguardano i matrimoni annullati lo scorso anno solare. Il maggior numero di cause incardinate riguarda Napoli (75 procedimenti) ma in fondo non costituisce una sorpresa se si considera che parliamo del capoluogo di Regione e di una città che vanta poco meno di un milione di abitanti. La speciale classifica prosegue però così: seguono Aversa, con 34; Sorrento-Castellammare (13); Capua (9); Ischia (9), Caserta (8); Pozzuoli (6); Acerra (5) e Pompei (1).

Insomma, su scala campana la nostra isola occupa la quarta posizione a pari punti con Capua e supera realtà ben più popolose come Caserta e Pozzuoli. In primo grado sono state incardinate nel 2024 complessivamente 160 cause, mentre quelle definite nel corso dell’anno sono state 165. Quelle decise affermativamente sono state 139, negativamente 5, archiviate 21. Le cause pendenti ad inizio anno erano 201 e, a fine anno, 196. Andando a spulciare i casi nel dettaglio, dal resoconto diffuso dal Tribunale Ecclesiastico emerge che ci sono anche due casi di matrimoni annullati per ‘timore incusso’ tra quelli esaminati l’anno scorso, che in questi due casi ha riscontrato che le nozze sono state celebrate “per violenza o timore grave incusso dall’esterno, anche non intenzionalmente”; una situazione per liberarsi dalla quale uno degli sposi è stato “costretto a scegliere il matrimonio”.  Una situazione che potrebbe apparire medievale o magari appartenere a culture diverse dalla nostra, ma che invece è stata riscontrata dall’organo giudicante. Per il resto va sottolineato che il capo di nullità più frequente, riguardo ai procedimenti definiti in primo grado (in ogni causa possono essere fatti valere più capi di nullità), è quello della ‘esclusione dell’indissolubilità’ del matrimonio (tale esclusione comporta la nullità del matrimonio quando una o entrambe le parti, con una volontà positiva, intendono non porre in essere il vincolo perpetuo che li lega per tutta la vita riservandosi il proposito di riprendersi la propria libertà, nel caso di infelice esito dell’unione coniugale, attraverso il divorzio o l’annullamento), che è stato riconosciuto in 69 casi e disconosciuto in 13; seguono il ‘grave difetto di discrezione di giudizio’ (53 e 11, questa incapacità si verifica in caso di gravi forme di nevrosi e psicopatie, a causa di alcolismo e tossicodipendenza. La discrezione di giudizio è una maturità psicologica che ha interferenze con la maturità affettiva), l’ ‘esclusione della prole’ (42 e 7, quando si intende non mettere al mondo figli in maniera assoluta e senza limiti di tempo), l’ ‘incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio’ (12 e 9, incapacità di natura psichica o qualcosa di simile), l’ ‘esclusione della fedeltà’ (7 e 0, quando uno dei due coniugi si riservi il diritto di commettere adulterio dopo aver contratto il matrimonio), l’ ‘errore sulle qualità essenziali’ (4 e 4), la condizione potestativa ‘de futuro’ apposta da uno dei contraenti del matrimonio (2 e 0), il ‘timore incusso’ (2 e 0) e l’ ‘esclusione della sacramentalità’ (1 e 0). In secondo grado nel 2024 non sono pervenute cause. Quelle definite nel corso dell’anno sono state 6, di cui 3 affermativamente e 3 negativamente; 11 quelle archiviate. Le cause pendenti ad inizio anno erano 22 e, a fine anno, 5. Insomma una moltitudine di varianti e a questo punto non sarebbe dispiaciuto capire i nove casi ischitani in quali di queste casistiche sono racchiusi e divisi. Non è stato possibile ma in ogni caso la conclusione rimane la stessa: il “finché morte non ci separi” non abita più (nemmeno) dalle nostre parti.

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