Forio, demolizioni confermate dal Consiglio di Stato
Si chiude il contenzioso tra la società agricola “Fratelli Castagliuolo” e il Comune turrita. Respinto l’appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva confermato l’ordine di abbattimento. I giudici ribadiscono: spetta al privato dimostrare che le opere siano anteriori al 1958. Restano valide le sanzioni per i manufatti realizzati senza titolo edilizio e paesaggistico

Quella che vi raccontiamo è una storia che attraversa otto anni e due gradi di giudizio e che si è chiusa con la sentenza pronunciata nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato. Al centro del contenzioso c’era un fondo agricolo situato nel territorio del Forio, di proprietà della società “Fratelli Castagliuolo – Società Agricola”, amministrata da Michele Castagliuolo. Un terreno sul quale, come si legge nella ricostruzione dei fatti, “insistono comodi rurali”, ma anche una serie di manufatti che il Comune ha ritenuto abusivi. Tutto comincia con l’ordinanza n. 58 del 3 aprile 2018, con cui l’amministrazione comunale ingiunge la demolizione delle opere “ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001”. Un provvedimento che nasceva da accertamenti sul posto e che contesta la realizzazione di strutture prive di titolo edilizio. La società impugnò l’ordinanza davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, denunciando “violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria”. Nel frattempo, un sopralluogo della polizia locale accertò “l’inottemperanza al suddetto ordine di demolizione” e venne redatto un verbale, anch’esso impugnato con motivi aggiunti. Ma il TAR respinse il ricorso principale e dichiara inammissibili i motivi aggiunti. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.
LE OPERE CONTESTATE: VOLUMI E SUPERFICI IN AUMENTO
La sentenza di secondo grado è entrata nel dettaglio delle opere oggetto dell’ingiunzione. L’elenco è puntuale e quasi fotografico. Si parla di un “manufatto, adibito a deposito, di mq 34, alto mt. 3.30, in muratura di cellublok e copertura in lamiera coibentata poggiata su profilati metallici, completo di arriccio tinteggiato alle pareti interne, infissi, calpestio massetto cementizio”. Poi una “tettoia di mq 50, alta mt. 3.00, antistante il manufatto predetto, costituita da pali in legno, copertura in lamiere zincate e calpestio in massetto cementizio”. Ancora: un manufatto di 23 metri quadrati, in parte adibito a porcilaia e in parte a ricovero per polli; un altro di 36 metri quadrati destinato al ricovero di animali; e soprattutto un edificio di 65 metri quadrati “a destinazione abitativa”, “internamente rifinito, suddiviso in due stanze, bagno e corridoio”. A questi si aggiunge un ulteriore manufatto in aderenza, composto da due porzioni, per complessivi 21 metri quadrati, destinato a deposito. Una sequenza di strutture che, per i giudici, non lascia spazio a equivoci: “Tenuto conto della consistenza degli abusi come innanzi ricordati, correttamente il Giudice di primo grado ha già rilevato che trattasi di interventi inequivocabilmente comportanti incremento di superficie e di volume, eseguiti sine titulo, sia sotto il profilo edilizio che sotto quello paesaggistico”. E la sentenza sottolinea un elemento decisivo: “Con l’appello non si contesta tale conclusione”.
L’ARGOMENTO DELLA RISALENZA NEL TEMPO
Il cuore dell’appello si concentrava su un altro aspetto: la presunta realizzazione delle opere in epoca antecedente al 1958, quando non era richiesto un titolo edilizio. Secondo l’appellante, il TAR avrebbe escluso la risalenza delle opere “senza addurre alcuna giustificazione” e non avrebbe considerato la mancata contestazione del Comune. Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione con un richiamo puntuale alla propria giurisprudenza. “Grava esclusivamente sul privato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio”. Un principio che trova fondamento negli articoli 63 e 64 del codice del processo amministrativo, in forza dei quali “spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità”. La sentenza insiste: “Spetta a colui che ha commesso l’abuso edilizio l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo, in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto”. E conclude con una conseguenza precisa: “In mancanza di tali prove, l’Amministrazione può negare la sanatoria dell’abuso, rimanendo integro il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria”. Nel caso concreto, scrivono i giudici, l’assunto della risalenza nel tempo “non trova alcun riscontro probatorio”. Per questa ragione vengono “disattese anche le istanze istruttorie avanzate dall’appellante”. La difesa aveva inoltre invocato l’applicazione dell’articolo 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti allegati dalle parti e non specificatamente contestati dalle parti costituite”. Ma il Consiglio di Stato chiarisce che “nel caso in esame, non può trovare applicazione neppure il principio di non contestazione, posto che il Comune resistente non si è neppure costituito in giudizio”. Non essendovi una parte costituita che potesse contestare o meno i fatti allegati, il richiamo alla norma viene giudicato “non pertinente”.
LA QUESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE
Tra i motivi di appello vi era anche la presunta violazione dell’articolo 7 della legge 241 del 1990, che impone la comunicazione di avvio del procedimento. Secondo l’appellante, trattandosi di “fatti non pacifici”, l’amministrazione avrebbe dovuto garantire le garanzie partecipative. La sentenza richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di atti aventi natura vincolata — “tra i quali l’ordinanza repressiva di un abuso edilizio” — l’avviso di inizio del procedimento “non è necessario”. Si legge infatti che “l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della P.A.” e che, anche a voler ipotizzare una violazione procedimentale, non si potrebbe “in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua del già citato art. 21-octies, legge 241/1990”. La ragione è che l’appellante non ha introdotto “alcun elemento significativo neppure nel presente giudizio” che avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Infine, viene respinta anche la censura relativa alla carenza di motivazione. Il Consiglio di Stato richiama un principio già affermato in precedenti decisioni: “L’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera”. Non è richiesta, dunque, una motivazione ampia e articolata: l’accertamento dell’abuso è di per sé sufficiente a fondare l’ordine. La conclusione arriva al punto 9 della motivazione: “Per le ragioni esposte l’appello va respinto, essendo superflue e, dunque, inammissibili le istanze istruttorie dedotte da parte appellante”. E nel dispositivo si legge: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”. La decisione è stata adottata nella camera di consiglio tenutasi in modalità telematica, con relatore il consigliere Giordano Lamberti e presidente facente funzione Fabio Franconiero.






