Forio, così il Tar ha “salvato” De Girolamo e Raia
Di Francesco Ferrandino
FORIO. Contro la loro immissione in ruolo nell’organico del Comune di Forio, sancito da una determina del novembre 2012, non era mancato il contenzioso giudiziario, basato sul teorema di assunzioni che non avrebbero seguito il regolare iter. Il Tar Campania ha però rigettato i ricorsi presentati avverso le nomine dei funzionari Luca De Girolamo e Marco Raia. A stabilirlo è stata la V sezione del Tribunale Amministrativo, che ha sancito che i due tecnici possono continuare a svolgere il loro operato e le rispettive funzioni. Fu l’architetto Luigi Foglia Manzillo, assistito dall’avv. Carmine Bernardo, a impugnare la determina in questione. Il ricorso si basava su tre motivi di diritto, tra cui la violazione e falsa applicazione di una serie di norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, l’eccesso di potere, difetto di motivazione e il contrasto col pubblico interesse. Il Comune di Forio, difeso dall’avv. Alessandro Barbieri, preliminarmente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, chiedendo la sospensione del processo in attesa della definizione di un altro ricorso pendente avente carattere pregiudiziale, proposto da diversi soggetti contro gli atti preparatori alla procedura di concorso. Nel merito l’amministrazione comunale aveva comunque chiesto il rigetto delle del ricorso per infondatezza dei motivi. In giudizio si erano costituiti anche i controinteressati, Luca De Girolamo e Marco Raia, rappresentati rispettivamente dagli avv. Andrea Torino e Raimondo Nocerino, anch’essi eccependo l’inammissibilità dell’azione, e chiedendo comunque il rigetto della domanda anche nel merito. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza celebrata lo scorso 7 giugno 2016 dinanzi al collegio composto dal Presidente Santino Scudeller, dal consigliere ed estensore Pierluigi Russo, e dal primo referendario Paolo Marotta. Nella sentenza, viene respinta in via preliminare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, riconoscendo all’arch. Foglia Manzillo l’interesse a contestare la scelta del Comune di Forio di assumere due funzionari direttivi tecnici, mediante scorrimento della graduatoria di un precedente concorso, per difetto dei relativi presupposti, anziché attraverso l’indizione di una nuova procedura concorsuale, alla quale egli aveva dimostrato di essere in grado di partecipare, avendo peraltro conseguito idoneo titolo di studio consistente nella laurea in architettura, avendo quindi un interesse diretto, concreto e attuale all’annullamento dell’atto. Parallelamente i magistrati hanno respinto anche la richiesta di sospensione del processo avanzata dall’amministrazione di Forio e dai controinteressati in relazione alla pendenza di un altro ricorso avente carattere pregiudiziale, in quanto esso era stato definito tramite sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse. Passando al merito della controversia, col primo motivo l’arch. Foglia Manzillo lamentava che i due posti non sarebbero stati disponibili alla data di approvazione della graduatoria, in quanto istituiti con la delibera n. 98 del 10.8.2012; inoltre, tali posti non sarebbero dipesi da casi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori e supererebbero la percentuale di 1/10 di quelli messi a concorso (nella specie, un posto), in violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 3 del 10.1.1957.
Secondo i magistrati della quinta sezione, tali motivazioni sono infondate. Infatti, sostengono i giudici, il primo profilo di censura è infondato già in punto di fatto, visto che la graduatoria oggetto di scorrimento è stata approvata in via definitiva il 29 agosto 2012, dunque successivamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale a cui si riferisce la citata delibera di G.M. n. 98/2012. Gli altri aspetti del ricorso sono stati comunque ritenuti infondati anche in diritto, poiché la normativa sopravvenuta al Testo Unico degli impiegati civili dello Stato ha esteso l’ambito di operatività dello scorrimento delle graduatorie oltre i limiti originariamente fissati. In particolare, ai sensi dell’art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), “Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili”. Per gli enti locali, di analogo contenuto, è la disposizione dell’art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui “Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”.
Ne consegue, sostengono i giudici del Tar, che l’unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione, questione affrontata col secondo motivo: come chiarito in giurisprudenza, la scelta di provvedere alla copertura dei posti vacanti in organico attraverso la chiamata degli idonei inseriti in graduatorie concorsuali vigenti è sicuramente preclusa allorché si tratti di posti istituiti in organico successivamente all’indizione del concorso (da cui è scaturita la graduatoria). La norma appena citata prevede una regola che risulta peraltro espressiva di un principio generale. Tuttavia, nel caso di specie, non risulterebbe affatto dimostrato il presupposto su cui fa leva il ragionamento dell’arch. Foglia Manzillo, ossia che i posti sarebbero stati istituiti successivamente all’indizione del concorso (con determina n. 146 del 12.8.2011). Al contrario, la ripetuta delibera n. 98/2012 pone a base della “Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2012-2014 e piano delle assunzioni annualità 2012 – Integrazione delibera di G.M. n. 64 del 06.06.2012” la considerazione (al punto 9 del dispositivo) circa i “[…] notevoli pensionamenti che hanno interessato il Settore Tecnico, depotenziando tantissimo l’attività amministrativa di tale comparto, importantissimo sia per lo sviluppo del paese che per i compiti repressivi contro l’abusivismo edilizio […]” e le “[…]capacità assunzionali che derivano dai risparmi di spesa relativi alle cessazioni dal servizio dell’anno 2011, di cui al prospetto allegato[…]”. In particolare, si legge nella sentenza, le due nuove assunzioni disposte trovano riscontro nella documentazione depositata in giudizio dall’amministrazione comunale, dalla quale si evince, tra l’altro, che il 30.6.2011 è cessato dal servizio presso il V Settore Tecnico il sig. G. C. mentre dal 13.9.2012 il sig. G. I., già responsabile del V Settore, è stato nominato Responsabile del VI Settore, quale Comandante della Polizia Municipale.
La censura va pertanto rigettata. Infine, col terzo motivo il ricorrente aveva sostenuto un presunto travisamento dei fatti posti a base della delibera di G.M. n. 98/2012, nel punto in cui si giustifica l’assunzione delle due unità “soprattutto alla luce della approvazione del piano di dettaglio per velocizzare e rilasciare numerose concessioni edilizie in sanatoria relative ai vecchi condoni edilizi e far incassare molti soldi alle casse comunali, oltre che rilanciare il settore dell’edilizia in questo momento di crisi economica”, in quanto il richiamato piano di dettaglio non risulterebbe sussistente. Secondo il Tribunale, oltre ad essere basata su un erroneo presupposto, la motivazione sarebbe anche contraddittoria in quanto le due nuove figure verrebbero assegnate all’Ufficio Porto e Demanio. Secondo il collegio giudicante, la censura non merita condivisione perché “da un lato non è contestato il dato di fatto sostanziale dell’esistenza di un consistente arretrato nel settore dell’edilizia e, in particolare, nella definizione delle pratiche di condono edilizio, risultando ininfluente quindi la circostanza che il piano di dettaglio non sia stato ancora perfezionato; dall’altro, l’ufficio di destinazione delle due nuove unità è irrilevante ai fini della decisione, visto che i controinteressati possono svolgere le proprie funzioni presso i diversi uffici in cui si articola l’organizzazione dell’ente locale ove sono richieste le competenze tecniche di cui sono in possesso, fermo restando che la concreta assegnazione dei neo assunti e la movimentazione del personale tra i vari settori sono rimesse alla potestà organizzativa dell’ente locale e fuoriescono dall’oggetto della presente controversia“. In conclusione, il ricorso viene quindi respinto in quanto infondato.