Forio e l’albo pretorio, i soliti “dubbi”
di Marco Gaudini FORIO
– L’albo pretorio indica, in Italia un apposito spazio presso il quale le pubbliche amministrazioni italiane affiggono per legge notizie ed avvisi di interesse pubblico per la collettività. Ovviamente nel corso del tempo gli strumenti digitali, hanno facilitato una migliore consultazione dell’albo, grazie alla pubblicazione online dei vari atti. Il tutto è però non facoltativo, ma ben disciplinato da una normativa in materia. Infatti la legge del 18 giugno 2009 n. 69, all’art 32 ha disposto che: «a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati». Quindi gli atti emessi dalla pubblica amministrazione, o almeno quelli che necessitano di “pubblicazione” devono essere visibili ed accessibili dall’albo pretorio dei vari Comuni italiani. Questo accade normalmente per le amministrazioni dell’isola, compreso il Comune all’ombra del Torrione, ma in un caso, quello che abbiamo verificato, vi è solo l’oggetto dell’atto senza la possibilità di consultare l’atto. La determinazione in questione riguarda la “controversia Maggioli spa – c/o Comune di Forio – procedura di mediazione – nomina avvocato – convenzione (determine/2016/47/20-01-2016) N.Reg. 68/2016 In Pubblicazione dal 20-01-2016 al 04-02-2016”. Cliccando infatti su questa determinazione si apre una finestra dove poter scaricare l’atto, o meglio così dovrebbe essere e così è per tutte le altre determinazioni, tranne però per questa. Solo un caso o una possibile distrazione dell’ufficio che si occupa della compilazione dell’albo o c’è qualcos’altro? Non è dato sapere, ma quello che emerge è un altro dato, molto più interessante e significativo delle congetture. Infatti secondo quanto stabilito dalla legge viene garantita l’efficacia legale della pubblicazione a mezzo degli spazi e forme tradizionali dell’Albo pretorio sino al 31 dicembre 2010: infatti il comma 5 dell’art. 32 della legge del 18 giugno 2009 n. 69, specifica molto bene che a decorrere dal 1º gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, di fatto riconoscendo tale caratteristica solo alle affissioni online. In pratica quindi seppur questo atto fosse esposto in forma cartacea all’interno della sede municipale, la pubblicità dello stesso non avrebbe effetto, in quanto manca l’atto nell’albo pretorio online. Questo ovviamente potrebbe avere dei non trascurabili riflessi sulla legittimità dell’atto stesso.