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Forio, il Comune dovrà “risarcire” l’ex Segretario generale Bisogno

Di Francesco Ferrandino

ISCHIA. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, Erminia Catapano, lo scorso 28 gennaio con la sentenza 842/2016 ha accolto il ricorso presentato contro il Comune di Forio da Maria Bisogno, ex Segretaria del Comune di Forio, e ha condannato l’ente al pagamento della somma annuale di € 9.296,23, a decorrere dal gennaio 2011, oltre agli interessi legali maturati e le spese legali. «I nodi stanno venendo al pettine», ha dichiarato l’avvocato Carmine Bernardo, legale della dottoressa Bisogno, dopo la decisione del magistrato, su una vertenza originata da una delibera emanata nel 2010 dall’allora sindaco Franco Regine, che riduceva di oltre il 50% l’indennità di posizione fino a quel momento percepita dalla Bisogno. La dichiarazione dell’avv. Bernardo va contestualizzata: non sono un mistero i forti contrasti che opposero la Segretaria Comunale all’amministrazione foriana dell’epoca, principalmente al sindaco Regine e all’ex responsabile dell’ufficio tributi, Enzo Rando. La dottoressa Bisogno aveva infatti più volte denunciato alla Corte dei Conti varie presunte irregolarità proprio nella gestione economico-finanziaria, situazione che avrebbe originato una fortissima tensione, se non una vera e propria “guerra fredda”, nell’ambito della quale il sindaco arrivò a decidere di non riconfermare la Bisogno nel suo ruolo. Tuttavia, con un ricorso ex art. 700 cpc l’avvocato Carmine Bernardo riuscì a ottenere giudizialmente con un provvedimento d’urgenza la riconferma della Segretaria comunale. In questo contesto, di fortissima contrapposizione,  andrebbe appunto inquadrato il “retroterra” su cui maturò il provvedimento “punitivo” di riduzione dell’indennità decisa nei confronti della Bisogno.  Ma ora il giudice ha dichiarato l’illegittimità della delibera di giunta del 31 dicembre 2010, con la quale furono approvati i criteri e i parametri per la determinazione della maggiorazione della retribuzione di posizione, quantificando nel 23%, rispetto al precedente 50%, l’entità della maggiorazione della retribuzione di posizione spettante alla Segretaria Comunale, riducendo così in modo rilevante (precisamente del 54%) la retribuzione della dott.ssa Bisogno. Il magistrato ha così accolto l’articolato ricorso predisposto dall’avv. Bernardo, che ha illustrato l’illegittimità della decurtazione non soltanto tramite la ricostruzione, normativa e giurisprudenziale, della complessa materia, ma anche tramite la successione “storica” degli avvenimenti. Nello specifico, il Comune di Forio già dal 2004 (già “regnante” il Sindaco Franco Regine), aveva assegnato al precedente Segretario  Generale , il  dott. Amedeo Rocco,  la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento nella misura del 50%.  Le condizioni e i parametri riscontrati nel 2004, con il Segretario Rocco  furono confermati con l’accordo decentrato dell’8/01/2007 tra il Sindaco, sempre nella persona del dott. Francesco Regine, e la nuova  Segretaria Generale, dott.ssa Maria Bisogno. Secondo l’avvocato Bernardo, la delibera di giunta adottata l’ultimo giorno dell’anno 2010 fu predisposta non a caso in un momento di assenza per ferie della dott.ssa Bisogno, “effettuando una maldestra manipolazione dei livelli di complessità oggettiva e soggettiva dell’Ente, senza elementi concreti di riscontro che ne giustifichino le svalutazioni, con il solo scopo di ridurre la retribuzione della dott.ssa Bisogno”. In pratica, a scopo di “vendetta” veniva negato inopinatamente il riconoscimento di determinate condizioni oggettive, come la complessità organizzativa, l’entità delle risorse coordinate, la carenza di organico, e delle condizioni soggettive, come le funzioni effettivamente espletate dal Segretario Generale. Tutto ciò in contrasto con la situazione del Comune, che nel tempo non ha certo subìto una diminuzione della complessità strutturale e organizzativa.  La complessità organizzativa è infatti determinata dalla connotazione del Comune dovuta alla sua collocazione isolana, alla vocazione altamente turistica, ai rilevanti incrementi della popolazione residente e di quella stagionale,   e alla presenza di realtà commerciali molto dinamiche ( visto il numero rilevante di alberghi e negozi).  Condizioni che  si riflettono  sulla quantità e qualità dei servizi da erogare all’utenza e sulla struttura organizzativa, costituita da ben otto settori, con altrettante posizioni organizzative, oltre al Gabinetto del Sindaco, tutti comunque coordinati dallo stesso Segretario Generale.  Anzi, come si legge nel ricorso, la complessità organizzativa e funzionale del Comune di Forio nel corso degli anni è aumentata, visto che i Settori dell’Ente, e  dunque  le posizioni organizzative,  sono passati da sei a sette nel 2001 e successivamente, con deliberazione G.C.  n. 14/2006, sono divenuti otto, aumento in sostanza dovuto alle svariate decisioni di sdoppiamento di settori assunte nel corso del tempo da parte della Giunta Comunale che hanno visto il moltiplicarsi di Capi – Settore i quali, tra l’altro, nonostante gestiscano più ridotte risorse umane e finanziarie, godono ugualmente di posizioni organizzative remunerate fino alla misura massima.  Settori tra l’altro tutti sottoposti al coordinamento e alla sovrintendenza del Segretario Comunale, ruolo che subì quindi un aggravio di responsabilità. In conclusione, il giudice ha riconosciuto arbitraria e illegittima la delibera che, pur in presenza di un aumento di compiti e funzioni, riduceva l’indennità: “La maggiorazione dell’indennità di posizione – si legge nel ricorso-  seppure costituisce una parte variabile della retribuzione,  è comunque da intendersi  quale legittima aspettativa da parte del Segretario:  l’eventuale esistenza  di condizioni legittimanti,  senza un corrispondente ed adeguato ritorno economico, comporta l’illegittimità del provvedimento in oggetto. In poche parole, il riconoscimento di detta maggiorazione rende la stessa parte integrante, e non assolutamente distinta, della retribuzione di posizione. L’attività della pubblica amministrazione è, infatti, funzionalizzata. L’attribuzione di un potere alla pubblica amministrazione implica il dovere di esercitarlo al verificarsi dei presupposti di fatto. Diversamente si avrebbe l’arbitrio, e una pubblica amministrazione di una democrazia non può certo operare arbitrariamente!”. Il richiamo a diverse pronunce giurisprudenziali ha completato un quadro che il magistrato ha ritenuto essere più che sufficiente a riconoscere le ragioni dell’ex Segretaria di Forio (abbandonò l’incarico nel 2013 per assumere lo stesso ruolo a Porto Ferraio, sull’isola d’Elba). Visibilmente soddisfatto l’avvocato Carmine Bernardo: «Il Comune di Forio ha perso anche questo “round”, e ho l’impressione che la sequenza sia destinata ad aumentare. La decisione del giudice Catapano a mio parere costituirà un precedente che farà giurisprudenza». Per il noto professionista, consigliere comunale di Ischia, la vicenda giudiziaria ha connotati anche politici: «Ancora una volta viene sconfessata la gestione amministrativa del Comune di Forio. La dottoressa Bisogno era bersaglio di provvedimenti “punitivi” a causa della sua giusta azione di segnalazione alla Corte dei Conti delle molteplici irregolarità commesse nella pessima amministrazione della cosa pubblica da gente che ha badato soltanto ai propri interessi e al mantenimento di privilegi economici. Alla resa dei conti sono sempre e solo i cittadini di Forio a pagare per il malgoverno di certi dirigenti».

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