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Il ristorante, il suolo conteso e la strada sbagliata

Una sala di ristorante, una porzione di suolo e una variazione catastale diventano il centro di una lunga controversia tra una ristoratrice di Forio e il Comune. Il TAR esamina il caso ma non entra nel merito della proprietà. Per i giudici amministrativi, la questione riguarda un diritto soggettivo e non un atto autoritativo. Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. La partita si sposta ora davanti al giudice ordinario

C’è una sala di ristorante che affaccia sulla strada, una particella catastale e una delibera comunale risalente a quarant’anni fa. E c’è, soprattutto, una domanda rimasta senza risposta: a chi appartiene davvero quel suolo? È attorno a questo nodo che ruota la vicenda approdata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, che con una sentenza pronunciata il 25 novembre 2025 ha però scelto di non scioglierlo. La storia prende avvio a Forio d’Ischia, dove Stefania Coletta è titolare di uno storico esercizio di ristorazione, il “Ristorante da Filippo il Saturnino”. L’attività insiste anche su una porzione di terreno che, secondo la ricorrente, non è più da tempo suolo pubblico. A sostegno della propria tesi, Coletta richiama una delibera di Giunta comunale dell’11 gennaio 1985, con cui il Comune avrebbe deciso la sdemanializzazione e l’alienazione di una porzione di circa 39 metri quadrati, destinata a diventare parte integrante del locale. Negli anni successivi, quel tratto di suolo avrebbe perso ogni funzione viaria e, con il subentro della ristoratrice nel ramo d’azienda nel 1997, anche il possesso della porzione sarebbe passato di mano. Tanto da indurre la proprietaria, assistita da un tecnico, a procedere all’accatastamento dell’unità immobiliare, separandola dalla scala pubblica adiacente e intestandola a sé.

L’attività insisterebbe anche su una porzione di terreno che, secondo la ricorrente, non è più da tempo suolo pubblico. A sostegno della propria tesi, la ricorrentea richiama una delibera di Giunta comunale dell’11 gennaio 1985

È qui che scatta la reazione del Comune di Forio. Con una nota del maggio 2022, l’ente contesta la variazione catastale, ritenendo la particella ancora di proprietà pubblica, e ordina alla ristoratrice e al tecnico di “provvedere alla revoca della variazione d’intestazione… operata illegittimamente” e di ripristinare, a proprie spese, l’intestazione in favore del Comune. Coletta impugna l’atto davanti al TAR, sostenendo che l’ordine sia fondato su un presupposto errato: la proprietà pubblica del suolo. E sottolinea un elemento che, a suo dire, parla da solo: per decenni il Comune non avrebbe mai richiesto alcuna indennità per occupazione abusiva, né contestato l’uso del bene. Ma quando il ricorso arriva in decisione, il Collegio sceglie una strada diversa. Non entra nel merito della titolarità del suolo e non stabilisce chi abbia ragione. Si ferma prima. Perché, spiegano i giudici, la questione non è di competenza del giudice amministrativo. Dietro l’impugnazione formale di un atto comunale, scrive il TAR, si cela in realtà “il petitum sostanziale… all’accertamento del diritto di proprietà della porzione della particella 1127 su cui insiste la sala del ristorante”. Una controversia in cui le parti si fronteggiano su un piano paritario, ciascuna rivendicando un diritto soggettivo, e non in cui l’amministrazione esercita un potere autoritativo.

La controversia potrà essere riproposta davanti al tribunale civile, nei termini di legge. Le spese vengono compensate, proprio in considerazione della complessità della vicenda

L’ordine di revoca della variazione catastale, aggiunge la sentenza, non è espressione di un potere pubblico, ma delle “facoltà connesse al diritto dominicale che il Comune… valuta come leso dalla variazione catastale”. E in casi come questo, ricorda il TAR richiamando la giurisprudenza costante della Cassazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Da qui la conclusione: ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia potrà essere riproposta davanti al tribunale civile, nei termini di legge. Le spese vengono compensate, proprio in considerazione della complessità della vicenda. Una decisione che non chiude il conflitto, ma lo rimette semplicemente sul binario ritenuto corretto. La sala del ristorante resta dov’è, il suolo resta conteso e la parola fine, per ora, non è ancora stata scritta.

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