CRONACAPRIMO PIANO

Chiedeva 100mila euro al Comune di Casamicciola, il giudice dice “no”

Un diportista aveva subìto la rottura del motore dell’imbarcazione, ma il Tribunale di Ischia, richiamandosi a un articolo dell’accordo stipulato nel 2005, non ha ravvisato la responsabilità dell’ente né della società che gestisce il porto turistico

Nessuna responsabilità di Marina di Casamicciola per i danni riportati dallo yacht di un cliente della società che gestisce l’approdo turistico. Lo ha stabilito la sezione distaccata di Ischia del Tribunale, al termine del processo intentato dal proprietario di un’imbarcazione da diporto contro la partecipata e le Assicurazioni Generali. I fatti risalgono addirittura a dieci anni fa, mentre il cliente aveva stipulato un contratto con Marina di Casamicciola a partire dal 2005 per l’ormeggio del proprio motor yacht, con l’utilizzo di corpi morti e cordame forniti dalla società. Nella tarda mattinata del 22 agosto 2011, dopo aver mollato gli ormeggi con l’ausilio del personale di bordo e di personale di terra della Marina di Casamicciola, il proprietario del natante si era allontanato per una giornata di svago insieme ad altre persone. Dopo poco più di mezz’ora, il motore di destra risultò surriscaldato, fino a spegnersi. Rientrato nel porto con l’ausilio del motore rimanente, il titolare dello yacht fu avvertito dal personale della società che il cordino di collegamento al pontile del corpo morto con il quale normalmente stazionava la sua imbarcazione, risultava tranciato dall’elica del motore. Una successiva verifica condotta da un sommozzatore accertò che un lungo tratto del cordino era rimasto arrotolato tra l’elica e il supporto reggi-asse del natante. Ciò aveva determinato il surriscaldamento del motore e il suo danneggiamento. Il proprietario si era quindi convinto che il guaio era da imputarsi all’utilizzo da parte della società Marina di Casamicciola di sistemi di ormeggio non regolamentari e non idonei a prevenire simili incidenti. Di conseguenza il cliente aveva chiesto la condanna della società al risarcimento dei vari danni subiti, pari alla bella cifra di quasi 103mila euro. Società che da parte sua aveva chiamato in giudizio il Comune di Casamicciola e le Assicurazioni Generali.

La controversia fu originata da un incidente avvenuto nell’agosto di dieci anni fa, quando uno yacht incorse nel danneggiamento di un motore: l’elica aveva tranciato il cordino di collegamento al pontile, rimanendo impigliata

Secondo il Tribunale, che lo scorso luglio ha trattenuto definitivamente in decisione la causa, il rapporto obbligatorio tra le parti va ricondotto al contratto di ormeggio, a contenuto variabile ma con un nucleo minimo rappresentato dalla messa a disposizione delle strutture portuali, oltre che di uno specchio acqueo protetto dove tenere l’imbarcazione. Nel caso in questione, il Tribunale ha inizialmente stabilito che il rapporto iniziato nel 2005 era stato contrattualmente stipulato col Comune, e non viene in rilievo il fatto che nel 2004 l’ente aveva affidato alla società la gestione portuale.

In ogni caso secondo il giudice bisogna evidenziare che il contratto stipulato stabilisce all’articolo 3 che “l’imbarcazione dovrà essere ormeggiata con cavi idonei e dovrà essere corredata di idonei e sufficienti parabordi che dovranno essere forniti dal proprietario e della cui efficienza ed adeguatezza lo stesso è il solo responsabile. Conseguentemente l’utente risponderà dei danni di qualsiasi natura arrecati a terzi e derivanti dalla rottura per usura, vetustà od inadeguate dimensioni dei cavi”. Dunque il contratto non prevede a carico del Comune l’obbligo di fornire il cordame necessario all’ormeggio, ma pone espressamente a carico del proprietario dello yacht l’onere di fornirne la sua imbarcazione, e di curarne l’adeguatezza allo scopo. Di conseguenza, l’eventuale invecchiamento del cordino rimasto impigliato nell’elica del natante, non corrisponde a una negligenza del Comune (o della società, nell’ipotetico caso in cui si ritenesse trasmessa alla Marina di Casamicciola l’originaria posizione contrattuale), ma semmai del proprietario dell’imbarcazione. Secondo il tribunale non è necessario analizzare la diligenza del personale di terra della società convenuta nell’assistere il titolare durante le operazioni di disormeggio, e nemmeno di valutarne l’incidenza come causa dell’incidente.

Secondo il proprietario del natante, che pretendeva un risarcimento di oltre 100mila euro di danni, la responsabilità era da ascriversi alla società Marina di Casamicciola

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L’inadempimento lamentato dal proprietario dello yacht è, infatti, focalizzato sul presunto utilizzo, da parte della società, di un cordame di qualità insufficiente o comunque inadatto allo scopo. Ma dalle deposizioni dei testimoni era emerso che fu il “sagolino del corpo morto di prua” a impigliarsi nell’elica, e che nelle operazioni di disormeggio, la cima di prua non era movimentata dal personale di Marina di Casamicciola, ma da un marinaio alle dipendenze dell’armatore. Il marinaio, sentito come testimone, ha d’altronde confermato di essersi trovato a prua in quella fase di manovra. Dunque, secondo il Tribunale, l’eventuale negligenza al massimo sarebbe da imputare al marinaio, e non ai dipendenti della società.

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Il Tribunale, rifacendosi al contratto stipulato tra il privato e il Comune nel 2005, ha stabilito che il cordame per l’ormeggio e la sua efficienza nel tempo sono a carico del primo, respingendo quindi la pretesa del titolare dello yacht

Il giudice ha quindi rigettato la domanda del proprietario dell’imbarcazione, condannandolo alla refusione delle spese processuali nei confronti di Comune, società e Assicurazioni Generali, liquidate per ciascuno in euro 6300, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, da distrarsi a favore dell’avvocato Nicola Trani, difensore di Marina di Casamicciola.

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