Fratelli d’Italia, il condono s’e’ desto
Alla festa provinciale del partito che fa capo alla premier Giorgia Meloni risuonano “dolci” le parole: «Abbiamo depositato la proposta di legge per riaprire i termini del condono edilizio del 2003: non è possibile che i campani siano gli unici a non aver potuto usufruire di quella sanatoria». Ecco la proposta di legge e beneficiari e vantaggi in caso di approvazione

Forse è solo campagna elettorale. O forse qualche spiraglio di luce inizia a vedersi per davvero. I più pessimisti diranno che si tratta solo di chiacchiere e magari hanno ragione, ma comunque il fatto stesso che di un argomento così delicato se ne parli significa che almeno sulla carta si inizia a prendere coscienza della gravità del fenomeno e delle sue potenziali conseguenze anche in tema di allarme sociale. In un momento in cui sulla nostra isola (e non solo) le ruspe stanno tornando prepotentemente in azione, la parole che sono risuonate dalla festa provinciale di Fratelli d’Italia non sono passate inosservate a queste latitudini. Certo, l’appuntamento – e lo ribadiamo – rappresentava di fatto l’inizio della campagna elettorale del partito della premier Giorgia Meloni in vista delle prossime elezioni regionali (il candidato in pectore sembrerebbe essere Edmondo Cirielli ma in questo contesto interessa relativamente al lettore). E allora spazio anche alle proposte, a come si intende governare la Regione e su che cosa andare in discontinuità con la gestione dell’attuale governatore Vincenzo De Luca. Con elemento di novità chiaro e marcato rispetto al passato, espresso senza mezzi termini dal senatore Antonio Iannone che è perentorio: «Abbiamo depositato la proposta di legge per riaprire i termini del condono edilizio del 2003: non è possibile che i campani siano gli unici a non aver potuto usufruire di quella sanatoria come gli altri italiani per colpa della sinistra allora al governo», dice riferendosi alla proposta di legge depositata quale giorno fa dai parlamentari Fdi capitanati dalla salernitana Imma Vietri.
Avete capito bene, stiamo parlando proprio del condono edilizio del 2003, varato durante il governo Berlusconi, che consentiva la sanatoria di numerose costruzioni abusive realizzate prima del 31 marzo di quell’anno, permettendo ai cittadini di regolarizzare le loro abitazioni a fronte del pagamento di una sanzione. Un condono al quale aderirono in massa anche diversi cittadini dell’isola d’Ischia che non solo non ne hanno tratto alcun beneficio ma che addirittura quella richiesta di sanatoria in molti casi se la sono vista ritorcere contro stile effetto boomerang. In molti casi è valsa di fatto un’autodenuncia con conseguenze devastanti. Ma è pur vero che rendere quel condono valido a tutti gli effetti anche in Campania rappresenterebbe una prima significativa svolta in un settore nel quale prima o poi il governo centrale dovrà decidersi ad intervenire, di riffa o di raffa. Ritornando al 2003 in tanti ricordano che da quel condono la Campania rimase esclusa a causa di una decisione della giunta regionale di centrosinistra che impose vincoli più restrittivi rispetto ad altre regioni italiane. «Questa situazione ha penalizzato migliaia di famiglie e piccoli proprietari che, a differenza di chi risiede in altre parti d’Italia, non hanno mai potuto mettersi in regola – spiega Iannone –. È arrivato il momento di porre rimedio a questa ingiustizia e dare finalmente una risposta concreta a tanti cittadini che si trovano in una situazione di limbo normativo».
Nel formulare la sua richiesta, l’on. Vietri rivolgendosi ai deputati scrive e ricorda anche la scellerata decisione adottata dall’allora presidente della giunta regionale Antonio Bassolino: “Con l’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è stata consentita la regolarizzazione delle opere edilizie esistenti non conformi alla disciplina vigente, mediante il rilascio in sanatoria del necessario titolo abilitativo. Il comma 25 del medesimo articolo ammette a condono le opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 per le quali gli interessati, così come prescritto dal successivo comma 32, hanno provveduto a presentare la specifica domanda di definizione dell’illecito edilizio, tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004. Gli interventi normativi promossi dalle regioni non sempre hanno agevolato la corretta applicazione della normativa, risolvendosi, talvolta, in una immotivata riduzione delle possibilità di accesso al beneficio del condono, e, talaltra, addirittura in un fattore preclusivo altrettanto ingiustificato. Da ciò è derivata un’applicazione dell’istituto del condono non sempre uniforme, con il configurarsi di situazioni oggettive di disparità di trattamento tra i cittadini, assolutamente incompatibili con il principio di uguaglianza enunciato dal- l’articolo 3 della Costituzione. Emblematica, in tal senso, è la vicenda normativa che ha interessato la regione Campania. Con deliberazione della giunta regionale n. 2827 del 30 settembre 2003 (integrazione alle linee guida per la pianificazione territoriale in Campania, di cui alla deliberazione n. 4459 del 30 settembre 2002, in materia di sanatoria degli abusi edilizi) veniva disposta, mediante specifica prescrizione intitolata «divieto di sanatoria», una preclusione assoluta al condono edilizio disciplinato dal citato decreto- legge n. 269 del 2003, essendosi stabilito che nel territorio di quella regione «non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi, e che siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti».
Nella proposta, molto lunga e articolata, si legge ancora che “con il diniego delle domande di condono, improcedibili perché ricadenti in aree sottoposte a vincoli, (senza nemmeno entrare nel merito e/o giungere ad un equilibrio mediante prescrizioni) i Comuni sono costretti a restituire le somme versate per gli oneri concessori e il costo di costruzione (molte volte le somme sono state già spese dagli Enti Locali) con gravi problemi per i bilanci degli stessi. Lo Stato italiano dovrà restituire le somme versate a titolo di oblazione. La presente proposta di legge non è un nuovo condono edilizio, ma mira, attraverso una riapertura dei termini per la presentazione della domanda di regolarizzazione degli abusi edilizi commessi entro il 31 marzo 2003, a consentire a quanti non hanno potuto presentare la relativa domanda alla scadenza prevista dall’articolo 32 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, a causa di interventi normativi regionali poi dichiarati incostituzionali, o di chi era ignaro di avere una proprietà con abusi edilizi perché acquistato in buona fede, di poterla presentare con l’osservanza delle stesse modalità presentate dal medesimo articolo 32 e a dare la possibilità di presentare domanda di condono anche per gli immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo, fermo restante (così come è avvenuto per il primo e secondo condono edilizio) il vincolante parere dell’Ente preposto alla tutela del vincolo”. Tra gli altri c’è anche un passaggio sulla doppia conformità urbanistica ed al riguardo l’on. Vietri scrive: “La semplificazione dei procedimenti amministrativi deve necessariamente riguardare anche i procedimenti di sanatoria ordinaria, mediante il superamento dell’attuale istituto giuridico della c.d. doppia conformità urbanistica, in quanto l’istituto giuridico della doppia compatibilità introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dalla L. n. 47/85, nel corso degli anni si è rilevato illogico e contraddittorio in quanto ha impedito di sanare i manufatti edilizi conformi alla normativa vigente alla data di presentazione dell’istanza. Allo stato, l’articolo 36 del Testo unico dispone che in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in caso di difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33 comma 1 e 34 comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Quindi, ai fini dell’ottenimento della sanatoria per gli abusi formali, si richiede la cd. doppia conformità alla normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza e all’epoca di esecuzione delle opere illecite”.