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Free Market e il gup, le arringhe dei difensori

Di Marco Gaudini

BARANO. Si è tenuta ieri, presso il Tribunale di Napoli, l’udienza preliminare riguardante l’inchiesta Free Market, durante la quale i tredici imputati, coinvolti, secondo la tesi della Procura, a vario titolo in questa vicenda, sono stati tutti rinviati a giudizio. Per loro, infatti, lo scorso 17 marzo il pubblico ministero Giuseppina Loreto aveva depositato tale richiesta, pienamente accolta ieri dal Tribunale. Gli imputati sono: Paolino Buono, Salvatore Di Costanzo, Alexandra Eugenia Di Meglio, Ottavio Di Meglio, Maria Grazia Di Scala, Ernesto Napolano, Ciro Pinelli, Raffaele Piro, Antonio Schiano, Antonio Scordo, Nicola Antonio Stanziola, Antonio Vuoso e Giorgio Vuoso. Le parti “offese”, per la pubblica accusa, che si sono costituite parti civili, sono quattro, il primo dei quali è quell’Alessandro Slama che con la sua denuncia di fatto costituì il detonatore dell’inchiesta, oltre a Mario Rusciano, Maddalena Migliaccio (proprietaria dell’albergo dei Maronti “Casa Bianca”) e il Comune di Barano. Si aggiunge così, un importante tassello in questo percorso giudiziario, relativo ad un’inchiesta, che ha messo in luce un sistema, secondo il PM, di corruttele e diffusa illegalità nel Comune montano. Un tassello, importante, anche se il verdetto emesso dal GUP, era abbastanza prevedibile, tanto che nelle ore precedenti, proprio tra gli addetti ai lavori, circolava già quella che era una sensazione, confermata poi nei fatti dalle parole pronunciate in aula dal GUP Tommaso Miranda. Ieri nell’aula 419 del Palazzo di Giustizia di Napoli, c’erano alcuni degli imputati, come il Tenente Stanziola, e la Consigliera Regionale Di Scala. Facce tese, ed occhi ed orecchie puntati sulle parole della dottoresse Loreto. Il Pubblico Ministero, che è intervenuta all’inizio dell’udienza, ha chiesto, ricalcando il quadro accusatorio dell’inchiesta, il rinvio a giudizio per tutti gli imputati. E’ stata poi la volta dei difensori dei vari soggetti coinvolti nell’inchiesta, che oggi si trovano sulla “sulla sbarra degli imputati”. Bisogna, anche dire, che durante questa udienza, proprio, su richiesta del GUP, non si sono trattati durante gli interventi, sia dell’accusa, (che è stato molto conciso) che delle difese, tutti gli aspetti della vicenda processuale, ma taluni, quelli che si ritenevano maggiormente meritevoli di commento, in quanto, si è fatto poi riferimento alle corpose memorie. I legali, hanno chiesto tutti per i propri assistiti il “non luogo a procedere”, adducendo diverse motivazioni.

LE DIFESE – Tra le i vari interventi difensivi, spiccano, sicuramente, quelli dei legali della Consigliera Regionale, l’avvocato Maria Grazia Di Scala, assistita dagli avvocati Bucci de Santis e Tuccillo. Proprio quest’ultimo si espresso sulla vicenda contesta alla sua assistita, del concorso in concussione, spiegando che non sussiste alcun ipotesi di reato, nei rapporti e nelle interlocuzioni “fisiologiche”, che l’avvocato Maria Grazia Di Scala, ha avuto nella sua qualità di legale civilista. Ci sono tutti gli elementi, per il legale della Consigliera Di Scala che portano a riconsiderare tutti i profili che hanno determinato questo “singolare” concorso in concussione, dell’avvocato Maria Grazia Di Scala. Poi si è passati alla “vicenda misura cautelare”, e su questo punto l’avvocato Tuccillo, è stato molto netto dichiarando: “non ha alcuna logicità e non tutela alcuna esigenza cautelare, un obbligo di firma. La richiesta del pubblico ministero era stata, infatti più coerente, con gli arresti domiciliari, in quanto se si vuole impedire – in astratto – una reiterazione di un reato, bisogna impedire che un soggetto possa liberamente muoversi, come un minimo di logicità conservava ancora l’originaria misura cautelare di obbligo di dimora. Ma non si comprende quale sia l’esigenza tutelata dall’obbligo giornaliero di firma, presso i Carabinieri del Comune di Casamicciola. – ha detto in aula il legale della Consigliera Regionale, Maria Grazia Di Scala, definendo poi, l’obbligo di firma per la sua assistita, come “uno stillicidio quotidiano”, del quale non si comprende il senso e pertanto ne ha chiesto la rivalutazione. Degno di nota, anche l’intervento dell’avvocato Bruno Molinaro, legale del Sindaco di Barano Paolino Buono, ma anche di Salvatore Di Costanzo e Scordo Antonio. L’intervento dell’avvocato Molinaro, è stato breve ma estremamente deciso, il legale isolano ha infatti esordito dicendo “non c’è uno straccio di prova che possa ipotizzare il concorso del Sindaco Buono, nelle varie condotte delittuose attribuite allo Stanziola o al Di Meglio Ottavio”. Viene tra gli altri contestato al Sindaco, il reato di peculato, e su questo Molinaro ha detto: “in che modo il Sindaco può essere chiamato a rispondere di questo reato, che di certo non ha commesso, in quanto non c’è alcuno elemento a sostegno di questa tesi”. Il legale si è poi soffermato sulle competenze del Sindaco, e sulle delibere attuate dal Consiglio Comunale di Barano, dalle quali risulta che il massimo organo avrebbe deliberato dell’istituzione di un mercato cittadino a Testaccio, spiegando che: “non si capisce per quale motivo dovrebbe essere chiamato a rispondere di un’ipotetica accusa di una condotta omissiva,  il Sindaco quando a deliberare, ed introdurre la regolamentazione della materia mercatale, è l’intero consiglio comunale. Quindi il Sindaco non aveva alcun potere di adottare provvedimenti provvisori in deroga alle delibere quadro a contenuto generale ed astratto,  del consiglio comunale”. L’avvocato Molinaro si è poi soffermato sull’aspetto che riguarda invece, l’ipotesi del mancato “controllo” esercitato sul Comandante della Polizia Municipale di Barano, Ottavio Di Meglio, su questo il legale ha dichiarato: “questo non è vero perché il Consiglio di Stato in numerosi asserti ha affermato il principio, che il massimo organo monocratico di indirizzo politico di un Comune, non svolge alcun compito di vigilanza sul Comandante del Corpo di Polizia Municipale, il quale ha una sua ben precisa autonomia, sottoposta solo al Direttore Generale, dove sussiste, o il Segretario Comunale. Su queste basi – Molinaro  ha affermato – che non vi sono aspetti che denotino l’esistenza di elementi a carico del mio assistito” – chiudendo il suo intervento chiedendo la sentenza di non luogo a procedere per tutti i suoi assistiti. Conciso, ma estremamente interessante è stato anche l’intervento dell’avvocato Giuseppe Di Meglio, legale di Piro Raffaele, che ha presentato al GUP, una memoria difensiva, della quale ha illustrato i tre punti “salienti”. Nella fattispecie, l’avvocato Di Meglio ha evidenziato che in ordine ai reati di falso le indagini non hanno portato all’accertamento di un’attività che dimostri una consumazione di questo reato. Secondo l’avviso del famoso legale isolano, il Pubblico Ministero: “che ha dimostrato una indubbia capacità nello svolgere le sue indagini – ha detto – avrebbe dovuto indirizzarle in altro senso, nell’acquisire gli hard disk dell’Ufficio Tecnico, per vedere chi materialmente abbia sottoposto poi alla firma del Tenente Stanziola, quei documenti che si sono rivelati falsi, per il resto non c’è nessuna prova, che porti a configurare il concorso di Piro e dell’avvocato Di Scala nella materiale predisposizione di questi documenti falsi”. L’avvocato Di Meglio, ha poi spiegato che il Piro, che dice “era un costruttore abusivo”, aveva realizzato delle opere all’interno della struttura in oggetto, dalle quali si arriva alla risoluzione del contratto, ed aveva avanzato una richiesta di rimorso delle spese sostenute per la quale vi è una giudizio in atto. Quindi si è verificata una normale transazione, che non configura alcune ipotesi delittuosa. Per questo, anche l’avvocato Di Meglio, ha chiesto il non luogo a procedere per il suo assistito. Alla fine è stata la volta dell’avvocato Cesare Patroni Griffi, legale del Tenente Stanziola, che ha integrato solo con alcuni aspetti quelle che sono state le numerose e corpose memorie difensive presentate nel corso del procedimento. Il legale del Tenente Stanziola, ha con dovizia di particolari e competenza, messo evidenziato dinanzi al GUP che le manifestazioni della “Testaccio grande eventi” non erano dei mercati  ma delle attività messe in atto con il patrocinio del Comune di Barano. Questo sottile ma dirimente punto, infatti, se fosse confermato dal Tribunale, smonterebbe gran parte del quadro accusatorio, in quanto tutta la normativa che si applica per i mercati, verrebbe meno, e con essa anche le ipotesi di reato che si sono avanzate. Volendo paragonare – absit iniura verbis – l’udienza di ieri ad una partita di biliardo quello di Patroni Griffi è stato un colpo “ad effetto”. Dopo le difese, e circa quaranta minuti di attesa il GUP ha emesso il dispositivo con sentenza di rinvio a giudizio per tutti. La prossima udienza è stata fissata per il 17 maggio.

 

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