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Free Market, il punto: Di Scala-Piro, “separati” dal Riesame

DI FRANCESCO FERRANDINO

ISCHIA. L’ottava sezione del Tribunale del Riesame ha accolto le istanze della difesa di Raffaele Piro, annullando la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza a cui quest’ultimo era stato sottoposto dall’ordinanza firmata dal Giudice per le indagini preliminari Pasqualina Paola Laviano. Il responso scaturito nei confronti del Piro contrasta palesemente con quello che era stato l’esito del Riesame per l’avvocato Maria Grazia Di Scala, anch’essa sottoposta dal Gip all’obbligo di dimora, limitatamente ai reati ipotizzati dalla Procura di falso materiale e falso ideologico in atto pubblico, in relazione alle vicende legate alla pensione “Casa bianca” situata presso l’arenile dei Maronti. Come si ricorderà, l’avv. Di Scala aveva ricoperto il ruolo di legale del Piro, che per decenni aveva condotto e gestito la struttura, nel contenzioso intentatogli dalla proprietaria dell’albergo che voleva tornare in possesso dell’immobile contestando alcuni abusi edilizi commessi. La contraddizione tra le due decisioni del Riesame può essere stata favorita dalla composizione dei due collegi giudicanti, ciascuno composto da tre magistrati, che vedeva un solo componente comune a entrambi. Tuttavia, quella che ai non addetti ai lavori può apparire una discrasia “schizofrenica” e paradossale, in attesa della lettura delle motivazioni (che potranno essere depositate verosimilmente nel giro di dieci-quindici giorni), può comunque avere una sua coerenza teorica nell’interpretazione della Procura, che potrebbe ravvisare nella posizione del Piro una minor pericolosità di reiterazione giacché egli non riveste alcuna carica amministrativa o politica, mentre per la Di Scala, sempre nell’ottica della ricostruzione degli inquirenti, il suo ruolo politico di consigliere regionale e la sua qualificazione professionale contribuirebbero a delineare una posizione più rilevante rispetto ai reati contestati. In astratto, per la Procura, un cliente non avrebbe avuto modo né motivi di reiterare il reato, mentre il professionista che l’ha assistito sarebbe maggiormente passibile di ripetizione degli atti contestati, e questo spiegherebbe anche le richieste del PM in ordine a misure più restrittive volte all’inibizione dell’attività professionale. Quindi, dal punto di vista tecnico, per la Di Scala il Tribunale del Riesame potrebbe aver verosimilmente ritenuto che esistessero sia i gravi indizi sia il pericolo di reiterazione: in mancanza di uno dei due, non avrebbe avuto motivo di confermare la misura cautelare. Per il Piro invece potrebbe darsi il caso che siano stati ritenuti sussistenti i gravi indizi, ma non la pericolosità, oppure che siano stati ritenuti assenti i due requisiti: entrambi i casi avrebbero comunque portato a liberare il Piro da ogni misura cautelare, come in effetti è avvenuto. Ovviamente, per riuscire a comprendere compiutamente il percorso logico compiuto dai giudicanti, bisognerà aspettare la lettura delle motivazioni. In tale contesto, si innesta l’appello del Pubblico Ministero che ha richiesto l’inasprimento delle misure cautelari. L’appello potrebbe essere stato inoltrato per motivi “strategici”, cioè per “controbilanciare” in anticipo l’esito dei riesami. Sicuramente, uno degli snodi fondamentali della vicenda è costituita dalla posizione del tenente Stanziola, la cui istanza al Riesame si discute oggi. Dal suo esito, potranno dipendere le future azioni del PM: se ci sarà conferma della misura degli arresti per lo Stanziola, significherebbe che l’impianto accusatorio regge, e il Pubblico Ministero, soddisfatto, potrebbe anche rinunciare agli appelli nei confronti delle misure adottate (o annullate) per alcuni degli indagati. Infatti diverrebbe molto più difficile portare avanti l’appello nei confronti del Piro perché se il Riesame ha stabilito che non sussistono i gravi indizi, l’appello con tutta probabilità verrà rigettato, o addirittura potrebbe darsi il caso che lo stesso PM rinunci all’appello sulla posizione del Piro perché non ci sarebbero reali margini d’accoglimento: sembra improponibile che lo stesso ufficio prima emetta un’ordinanza che ha escluso i gravi indizi, e poi successivamente chieda l’aggravamento delle misure. La posizione di Raffaele Piro, quindi, in questa fase è ormai definita. Potrebbe modificarsi solo se il PM proponesse ricorso in Cassazione sull’annullamento della misura, ma è un’ipotesi remota. Probabilmente, il Pubblico Ministero attenderà l’esito di tutte le istanze al Riesame, per effettuare una valutazione complessiva di tutte le posizioni emerse e verificare se l’impianto accusatorio dell’inchiesta abbia complessivamente “retto”, soprattutto circa la posizione di Stanziola, per poi decidere se è opportuno insistere o meno nella coltivazione degli appelli, o di una parte di essi.

 

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