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Free Market, Stanziola punta tutto sulla Cassazione

di Marco Gaudini

BARANO –  Dopo il secondo netto rifiuto al trasferimento dei domiciliari da Napoli a Ischia per il Tenente della Polizia municipale di Barano (attualmente sospeso) Antonio Stanziola, si fa sempre più serrata l’attività della difesa di Stanziola, decisa nel dimostrare l’estraneità del Tenente ai fatti lui contestati. Stanziola è infatti accusato di una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione e di aver “indotto” alcuni espositori del mercatino di Testaccio a sottostare a sue presunte richieste illecite. L’ordinanza con la quale si rigetta il trasferimento per la seconda volta nello spazio di due mesi sta a significare che i magistrati ritengono che il ritorno del Tenente nella sua abitazione di Lacco Ameno, distante alcuni chilometri da Barano, luogo dove si sono di fatto consumati tutti i reati che lo hanno condotto in stato detentivo, non costituisca un elemento di garanzia circa la possibilità che lo Stanziola possa comunicare con altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell’inchiesta. La difesa, rappresentata dall’avvocato Cesare Patroni Griffi,  ha già presentato alcune memorie difensive e nei prossimi giorni ne depositerà delle altre, relative a tutte le contestazioni mosse al Tenente della Polizia Municipale. In una di queste memorie, vengono infatti messi in evidenza alcuni aspetti di non marginale importanza. Nei vari atti delle indagini così come nelle ordinanze di custodia cautelare, si legge che lo Stanziola,  risulterebbe essere l’organizzatore dei mercati di Barano, così come confermato anche dalle dichiarazioni rese dal Comandante della Polizia Municipale, Ottavio Di Meglio. Da una circolare interna, che la difesa ha allegato alla memoria, circolare che, come asserito dal legale, non è mai notificata a Stanziola, si può comprendere che al Tenente della Polizia Municipale non erano state date deleghe di funzioni organizzative del mercato, ma, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro del Corpo,  Di Meglio incaricava Stanziola di eseguire i controlli sull’unico mercato settimanale comunale di Fiaiano. Inoltre sempre secondo la tesi difensiva, supportata dai numerosi atti a corredo, il Comandante Di Meglio, era a conoscenza delle revoche delle licenze di molti commercianti, effettuate dal dott. Mattera, in quanto gli atti furono inviati per conoscenza proprio al Comandante. Ed inoltre, secondo la difesa dello Stanziola, dal licenziamento del Mattera nel 2011 le funzioni di dirigente dell’ufficio attività produttive preposto al controllo delle licenze e dei pagamenti COSAP erano state assunte dal Comandante Ottavio di Meglio. Questo quindi non sarebbe conforme con quanto asserito dai Carabinieri circa il fatto che il Tenente era il funzionario con più deleghe di funzioni dell’intero Comune.  Un’inchiesta, per la verità, che non sembra del tutto conclusa e sulla quale bisogna ancora fare molta luce. Così come è apparso insolito, l’esito di informazioni, predisposto dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Barano, sul conto di Lucido Balestrieri Giovan Giuseppe. L’investigatore privato, seppur una nota della Prefettura di Napoli, giunta proprio ai Carabinieri nel 2006, comunicava che era stata respinta la richiesta di licenza per svolgere l’attività di investigatore privato, rappresenta in questa inchiesta una parte non trascurabile. Nell’esito di informazioni sul suo conto, pur avendo Lucido Balestieri, circa una decina di precedenti o pregiudizi penali, i Carabinieri scrivono che risulta di normale condotta morale e civile. Questa definizione è risaltata all’occhio attento del difensore del Tenente, e sarà certamente un elemento da trattare nel corso del processo. Così come altre numerose vicende, che sono state riportante nelle memorie difensive. Ma il legale di Stanziola, ha puntato anche sulla Cassazione. Infatti è stato proposto un ricorso in Cassazione avverso il I Riesame. Il motivo di questo ricorso risiede, in una vicenda di disponibilità degli atti. Secondo quanto avanzato dalla difesa, il cancelliere, sbagliando nel dare la password per accedere al fascicolo telematico del Riesame non ha consentito alla difesa di poter consultare alcuni atti, tra i quali la richiesta di misura cautelare.  Se la Cassazione dovesse accogliere la tesi, questo potrebbe determinare la nullità sostanziale dell’Ordinanza di custodia cautelare emessa.

 

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