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Vince il cittadino: Serrara, La Torre non aveva potere impositivo

Un contenzioso giudiziario di natura contabile che sancisce un principio chiaro, netto ed inequivocabile. In accoglimento di un ricorso depositato dall’avv. Gianluca Di Maio, difensore di una nota imprenditrice di Sant’Angelo, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 12384/2016, non impugnata e quindi passata in giudicato, ha affermato che ”… è pienamente condivisibile quanto eccepito dalla ricorrente circa la insussistenza del potere impositivo in capo alla resistente La Torre srl, sia in ordine alle doglianze circa l’applicazione dell’IVA al tributo richiesto,…, si assume infatti che l’Ente Pubblico Territoriale può delegare il servizio di riscossione, ma non il potere impositivo riconosciutogli dallo Stato. Quindi la qualificazione del Tributo e la determinazione della tariffa, per lo smaltimento dei rifiuti, devono essere deliberati dal Comune e non dall’Ente delegato alla gestione dei rifiuti e/o alla riscossione”. Di fatto l’intervento del professionista e la successiva decisione adottata dal collegio ha messo in risalto una volta di più le pratiche non certo legittime adoperate da parte degli enti pubblici e di riscossione che per anni hanno evidentemente agito in danno ai contribuenti, stabilendo un principio che di certo permetterà a tanti cittadini di vedere riconosciuti i propri diritti in piena legittimità. Perché l’effetto domino, a questo punto, appare praticamente scontato, visti i risultati.

Ad essere coinvolti in questo contenzioso l’imprenditrice isolana, la Equitalia Sud con l’altra parte coinvolta rappresentata da La Torre srl, società che per anni ha gestito il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Serrara Fontana. Nell’assumere la propria decisione la Commissione ha rilevato che il ricorso va accolto “in primo luogo poiché il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento, avente ad oggetto un tributo, emesso da un concessionario, eccependo la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti; sia Equitalia, sia la società La Torre srl, infatti, si sono difese assumendo di aver notificato alla ricorrente la fattura avviso di accertamento 1318/2012 in relazione al tributo dovuto per lo smaltimento di rifiuti. Trattasi quindi di doglianza strettamente collegata al pagamento di un tributo ed alla connessa cartella esattoriale e la cui giurisdizione è assegnata alle commissioni tributarie. Inoltre è pienamente condivisibile quanto eccepito dalla ricorrente sia circa la insussistenza del potere impositivo in capo alla resistente, La Torre srl, sia in ordine alle doglianze circa la applicazione dell’Iva al tributo richiesto”. Sempre la commissione rileva a riguardo che “le sentenze della Cassazione richiamate dalla ricorrente, risolvono definitivamente e chiaramente i quesiti posti dalla ricorrente in suo favore: si assume infatti che l’ente pubblico territoriale può delegare il servizio della riscossione, ma non il potere impositivo riconosciutogli dallo Stato. Quindi la qualificazione del tributo e la determinazione della tariffa, per lo smaltimento di rifiuti, devono essere deliberati dal Comune e non dall’ente delegato alla gestione dei rifiuti e/o alla riscossione”.

Relativamente al secondo aspetto, quello dell’applicazione dell’iva, già ritenuta nella cartella impugnata, si legge che “essa non si può applicare al pagamento dei tributi imposte, perché le stesse derivano dalla sovranità dello Stato nei confronti del cittadino/contribuente e non da un corrispettivo per un servizio, come indicato dalla Cassazione”. Si arriva così all’inevitabile conclusione, quella che vede la commissione ritenere “che la cartella di pagamento impugnata, relativa ad un avviso di accertamento/fattura di un tributo (per il quale, tra l’altro, non è stata data prova della notifica al ricorrente, determinato da un ente privo di potere impositivo e sul quale non si doveva applicare l’Iva, debba essere sicuramente annullata. Considerata la complessità della materia, si reputa equo compensare le spese tra le parti. Per quanto esposto la Commissione, a scioglimento della riservam ogni contra istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, decide come da dispositivo ed accoglie il ricorso dichiarando la nullità della cartella di pagamento impugnata”. Per la cronaca, La Torre srl si inserì nel contenzioso all’epoca dei fatti presentando controdeduzioni scritte, e precisando di avere inviato all’imprenditrice santangiolese fattura/avviso di pagamento evidenziando che “qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’ente pubblico, per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici” e che dunque la società era anche abilitata a chiedere direttamente agli utenti il pagamento dei corrispettivi del servizio mediante l’invio delle fatture, come quella spedita alla società ricorrente. Un principio giuridico che però non è stato ritenuto valido.

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