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Affaire rifiuti, attesa per la decisione su Rumolo

C’è attesa per la decisione del giudice Vecchione sulla posizione del dottor Oscar Rumolo. Lo storico dirigente del Comune di Lacco Ameno, coinvolto insieme ad altri amministratori dei Comuni di Forio e Monte di Procida nel processo per le presunte tangenti sulla gestione della nettezza urbana nei tre paesi, aveva visto stralciata la sua posizione nel giugno 2016 rispetto al resto degli imputati. Da allora la pubblica accusa non è ancora riuscita a ottenere una decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, anche e soprattutto per una serie di errori formali degli uffici della Procura. Dopo ben quattro tentativi a vuoto, un mese fa si è svolta l’ennesima udienza preliminare. I difensori di fiducia del dottor Rumolo, gli avvocati Lumeno Dell’Orfano e Antonio De Simone, depositarono una memoria eccependo la nullità del decreto che disponeva le intercettazioni telefoniche e ambientali. Una questione inedita, quella sollevata dai legali di fiducia di Rumolo, che per la prima volta hanno messo sul tavolo tale aspetto.

Secondo la difesa, la nullità si baserebbe infatti sulla mancanza di gravi indizi di colpevolezza, ma soprattutto sul fatto che la prima richiesta d’intercettazione del pubblico ministero si fondava su informazioni giunte da fonti confidenziali anonime che allegavano, tra l’altro, la delibera di Consiglio comunale di Lacco Ameno n.9 del 2011, atto del tutto legittimo. Parallelamente, l’informatore anonimo omise invece di allegare anche la delibera n.10 del 19 agosto 2011 con la quale il Consiglio Comunale di Lacco Ameno incaricava il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di interpellare le ditte che già svolgono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sull’isola di Ischia, Amca Multiservizi,Ischia Ambiente s.p.a e Ego Eco srl, circa la disponibilità allo svolgimento del servizio dal 1 Settembre 2011 al 31 Dicembre 2011 e di demandare al responsabile dei Servizi finanziari i relativi atti di gestione, cioè quelli relativi a una procedura di gara ristretta.

Per i legali di Rumolo, è del tutto evidente che la mancata allegazione da parte dell’anonimo della delibera consiliare n.10 mirava a far apparire autonoma e del tutto discrezionale l’attività posta in essere dal responsabile del servizio finanziario, mentre il pubblico ministero,  prima ancora della richiesta di intercettazione, non si preoccupò di acquisire per completezza tutti i relativi atti amministrativi. Cosa che avvenne solo due anni dopo. Inoltre, l’atto che l’anonimo aveva depositato, cioè la delibera n.9, era comunque legittima, in quanto la “Lacco Ameno Servizi” doveva essere messa in liquidazione adottato in forza dell’articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009 n.135 ( convertito in Legge 20 Novembre 2009 n.166). Tale disposizione, al comma 8 lettera A, recita testualmente: «Le gestioni in essere alla data del 22.08.2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante ,alla data del 31 Dicembre 2011».

Dunque, la fonte anonima non aveva fatto altro che depositare atti amministrativi legittimi secondo il codice degli appalti in quel momento vigente. Di conseguenza, secondo la difesa, il giudice non avrebbe potuto emettere decreto sulla scorta della documentazione prodotta dall’anonimo. La legittimità di tali atti amministrativi è avallata anche da una recente sentenza del Consiglio di Stato relativa al comune di Monopoli, che ha ritenuto legittimo, in materia di raccolta dei rifiuti solidi urbani, procedere alla procedura ristretta negoziale senza bando al fine di consentire un affidamento provvisorio del servizio, come nel caso isolano.

«Nel caso di specie non può ragionevolmente dubitarsi della sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza di provvedere che legittimavano il ricorso a tale procedura di scelta del contraente, non potendo ragionevolmente ammettersi l’interruzione del servizio di igiene urbana per le intuibili gravissime conseguenze dannose che essa avrebbe comportato (sul piano igienico – sanitario, in particolare, e su quello ambientale, in generale, oltre che sulla vita dei cittadini), tanto più che tale urgenza non era minimamente addebitabile a inerzia o negligenza all’amministrazione appaltante, bensì al mancato avvio del servizio unico di rimozione dei rifiuti da parte del competente Aro/ba/8, situazione che peraltro già aveva precedentemente legittimato il ricorso alla stessa eccezionale procedura di scelta dell’affidatario, di cui si era resa aggiudicataria proprio la Tr.. Né d’altra parte può ragionevolmente sostenersi, come pretende la Tr., che alla asserita violazione dei principi generali e comunitari che impongono la gara pubblica per l’affidamento di ogni appalto poteva nel caso di specie ovviarsi prorogando il precedente contratto, perché, anche a voler prescindere dai motivi che avevano indotto l’amministrazione a non avvalersi della facoltà di prorogare il contratto, quella clausola (intesa nel senso di proroga automatica e vincolata) si trasformerebbe in un surrettizio ed inammissibile strumento per eludere il divieto di proroga tacita dei contratti pubblici», come ha stabilito il Consiglio di Stato, quinta sezione, nella sentenza n. 2272/2015.

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Questa la strategia difensiva per l’udienza preliminare. Vedremo se basterà per impedire un rinvio a giudizio che da più parti viene dato invece come molto probabile.La decisione del giudice Vecchione arriverà in serata, se non domani.

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