Gli abusi sul suolo “sacro” di Sant’Alessandro
Il Tar Campania si è pronunciato con decreto collegiale sul ricorso proposto da Francesco Napoleone contro il Comune di Ischia: nel mirino del ricorrente anche la Confraternita della Venerabile Chiesa dello Spirito Santo. L’atto di diffida e l’ordinanza di demolizione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) pronunciato con decreto collegiale sul ricorso numero di registro generale 326 del 2024, proposto da Francesco Napoleone, rappresentato e difeso dall’avvocato Biagio Di Meglio, contro il Comune di Ischia, non costituito in giudizio si pronuncia in un mix tra sacro e profano, sulla annosa questione degli abusi sul “sacro” suolo di Sant’Alessandro. Napoleone si era scagliato giudiziariamente anche nei confronti della Confraternita della Venerabile Chiesa dello Spirito Santo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Patalano. Oggetto del contendere il silenzio serbato dall’Amministrazione ischitana, intimata sulla diffida ad adempiere. L’atto di diffida è del 17 novembre e relativa alla conclusione del procedimento sanzionatorio, attivato dal Comune di Ischia – Area Tecnica Servizio 5 Sportello Unico Edilizia – con l’ordinanza di demolizione di opere abusive, il protocollo n. 17902 è addirittura del 2007, emessa nei confronti della Confraternita della Venerabile Chiesa dello Spirito Santo. Un’ordinanza di abbattimento, confermata dalla pronuncia del TAR Campania, sez. VI, n. 3197/2019. Napoleone con il suo legale ha chiesto al TAR anche la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione a procedere alla “demolizione dell’immobile insistente sulla p.lla n. 76 di proprietà dell’Arciconfraternita dello Spirito Santo, che invade la strada pubblica Sant’Alessandro occupandone la superficie per circa mq. 11,50”.


Il tribunale regionale alla stregua della propria n. 2649 del 2024 guidato dal relatore nella camera di consiglio, la dott.ssa Mara Spatuzzi, si è espressa disponendo che il comune agisca intervenendo anche in ordine alla demolizione in questione. Per il momento, però, il Comune di Ischia paga solo il commissario ad acta. Fondante, infatti, la relazione del detto commissario ad acta dottoressa Raffaella Terrestre – delegata quale commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 2649 del 2024 dello stesso Tar – depositata in atti insieme alla relativa documentazione, con la quale rappresenta di aver portato a termine l’incarico ad essa conferito. A favore del commissario Terrestre, è stato liquidato, infatti, il compenso per l’attività svolta che, tenuto conto della complessità dell’incarico e della tipologia dell’attività espletata, è determinato nella somma complessiva di euro 3.000,00 da corrispondersi da parte del comune di Ischia, soccombente nel giudizio.