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“Gli atti edilizi vanno mostrati”, respinto l’appello di un vicino

Una lite tra vicini finisce al Consiglio di Stato e si chiude con un verdetto netto: i titoli edilizi sono pubblici e il Comune deve consegnarli. Il tentativo dell’appellante di bloccare l’ostensione invocando usucapione e cavilli procedurali non convince i giudici. “Il ricorso è infondato”, scrive la Quarta Sezione

In una camera di consiglio rapida e senza fronzoli, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato chiude una vicenda che ruota attorno a un confine di terra e a un fascicolo edilizio. L’appello di un cittadino ischitano contro la decisione del TAR Campania finisce con una formula secca: “Il ricorso è infondato.” E con quella frase, messa nero su bianco nella sentenza firmata dall’estensore Paolo Marotta, resta fermo l’ordine al Comune di Forio: consegnare i titoli abilitativi relativi agli interventi sul fondo del vicino. Il cuore della decisione è tutto nella funzione pubblica che l’ordinamento assegna agli atti edilizi. Il Collegio lo dice con chiarezza, richiamando il Testo unico dell’edilizia: il sistema poggia su pubblicità e vigilanza diffusa. Per questo, scrive la Sezione, “i titoli edilizi sono, infatti, atti pubblici, in relazione ai quali il titolare del titolo abilitativo non può opporre un diritto di riservatezza.” È un passaggio che vale da bussola: l’accesso non è una concessione, ma lo strumento per controllare che l’uso del suolo resti dentro le regole. L’appellante aveva provato a spostare il baricentro della causa su un altro terreno: quello della proprietà. Secondo la sua ricostruzione, il fondo del richiedente non sarebbe più “confinante” in senso giuridico, perché acquisito da lui per usucapione dopo decenni di possesso e opere realizzate sul posto. Ma il Collegio non lascia spiragli. “Non si possa pretendere,” si legge, “che l’amministrazione in sede di accesso documentale accerti se la proprietà è stata o meno acquisita (per usucapione) da altri; né questo accertamento può essere richiesto in via incidentale… nell’ambito del rito sull’accesso documentale,” che è “un rito speciale che si connota per la celerità.” In altre parole: il processo per conoscere gli atti non è il luogo dove dirimere una controversia proprietaria, che richiede ben altri approfondimenti istruttori.

Confermato il diritto del confinante ad accedere agli atti, anche tramite accesso civico generalizzato. Per l’appellante arrivano spese processuali da 3.000 euro

Non regge, per la Sezione, nemmeno l’accusa di genericità mossa all’istanza. Il richiedente aveva indicato dati catastali, il bene di riferimento e il tipo di trasformazioni denunciate. Tanto basta, dice il Consiglio di Stato, perché l’ente possa rintracciare la pratica senza trasformare l’accesso in un percorso a ostacoli: “L’istanza… risulta sufficientemente circoscritta,” e “il divieto di aggravamento del procedimento… preclude” di esigere “la puntuale e precisa indicazione del contenuto e degli estremi dei titoli da visionare.” Non si può chiedere a chi non conosce gli atti di indicarne numero e data; quello è il compito dell’amministrazione che li detiene. C’è poi un secondo binario che la sentenza tiene ben aperto: quello dell’accesso civico generalizzato. Anche se si volesse dubitare della vicinitas del richiedente, resta il FOIA. Il Collegio lo ricorda con formule nette: “L’accesso civico generalizzato è azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse, concreto e attuale… e senza oneri di motivazioni.” È il legislatore ad aver “superato il divieto di controllo generalizzato” proprio per presidiare la trasparenza. Qui, inoltre, “non si ravvisa la violazione del divieto di abuso del diritto,” perché la richiesta è delimitata, i titoli sono per loro natura conoscibili e non emergono controinteressi specifici e prevalenti. Nessun sviamento, nessuna pesca a strascico nei cassetti del Comune.

La trama processuale si chiude così com’era iniziata al TAR: con la conferma del diritto a vedere i titoli edilizi relativi a quel manufatto e con un monito implicito agli uffici: quando l’istanza delimita luogo e oggetto, la risposta deve essere operativa, non elusiva. Il Collegio richiama anche il punto, spesso trascurato, della vigilanza: la legge affida ai Comuni il compito di verificare la regolarità delle opere, persino su segnalazione dei cittadini, e di farlo in tempi ragionevoli. La conoscibilità degli atti è il primo passo di quel controllo. Il dispositivo fa il resto. L’appello è respinto; le spese del grado vengono poste a carico dell’appellante, con liquidazione in 3.000 euro, “da distrarsi in favore del difensore antistatario.” E, a tutela della dignità delle parti, il Collegio ordina l’oscuramento delle generalità dell’appellante ai sensi della normativa privacy.

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