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Gli fu sequestrato il fucile, cacciatore isolano riottiene la propria arma

di Francesco Castaldi

FORIO – Il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, il pubblico ministero Luigi Alberto Cannavale, letti gli atti del procedimento penale a carico di un cacciatore isolano, il 23 aprile 2013 avvisò mediante una nota che si erano concluse le indagini preliminari e che la documentazione relativa alle stesse era depositata presso la propria segreteria, con facoltà per l’indagato e il proprio difensore di prenderne visione ed estrarne copia.

L’imputato, che ha deciso di essere rappresentato dall’avvocato Francesco Pero, venne sottoposto alle indagini preliminari perché, in data 9 novembre 2011, «esercitava la caccia con mezzi vietati, ovvero con un fucile caricato con n. 4 cartucce, ovvero una in più di quanto previsto». Riferendosi alla lettera h dell’articolo 30 della legge 157 del 1992 (aggiornata nel 2013) si apprende che è prevista «l’ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami (50)».

Se ci non bastasse, in relazione al comma I dell’art. 13 delle medesima legge, è possibile comprendere che «l’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40». Nel comma V dell’articolo 13, inoltre, si specifica che «sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo».

Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli (sezione distaccata di Ischia), in pubblica udienza, ha pronunciato la propria sentenza mediante la lettura del dispositivo alla presenza dell’imputato, del suo difensore e del pubblico ministero Giuseppe Bartilotti. Nel corso dell’udienza, l’avvocato Francesco Pero ha depositato il modulo F23 relativo al pagamento dell’oblazione e delle spese del procedimento. Il reato ascritto è in questo modo estinto ai sensi dell’articolo 162 del codice penale, riguardante l’oblazione nelle contravvenzioni: «Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato».

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Nelle motivazioni della sentenza, il giudice ha evidenziato che, in materia di caccia, va applicata la norma speciale di cui all’art. 28 comma II della legge 157/92. «Nei casi previsti dall’articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati». Proprio in virtù del principio di specialità, non va applicato né l’articolo 240 del codice penale né dell’articolo 6 della legge 152/75, dal momento che, «in forza del disposto di dette norme, può darsi luogo a confisca delle armi anche in assenza di una pronuncia di condanna». Per questi motivi, il giudice, «letto l’art. 531 c.p.p. dichiara n.d.p. (non doversi procedere, ndr) nei confronti dell’imputato in ordine al reato ascrittogli perché estinto per pagamento dell’oblazione. Dissequestro».

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È utile sottolineare ai nostri lettori che l’avvocato Francesco Pero, al fine di far valere il diritto del proprio assistito, ha opportunamente citato una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. Sezione III, Filippone n. 15166/2003), dalla quale emerge in maniera incontrovertibile che «[…] proprio il principio di specialità, riaffermato dalla disposizione sopra enunciata, laddove fa salve le espresse previsioni contenute nella legge speciale, comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, legittimamente detenute e portate e, tuttavia, utilizzate per commettere reati venatori, sia quella di cui all’art. 28, comma 2, della legge n. 157/1992, che prevede, in caso di condanna per le contravvenzioni di cui all’art. 30 comma 1 lett. a), b), c), d) ed e), la confisca, in ogni caso, delle armi stesse, al pari degli altri mezzi di caccia soggetti a sequestro».

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Neri

gli italiani non ne possano piu’ dei cacciatori ! Altro che dissequestro del fucile, a questo signore andava revocato il porto d’armi a vita

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Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex