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Gli negano il CAS e fa ricorso, il Tar si dichiara incompetente

CASAMICCIOLA TERME. Il primo round di un braccio di ferro giudiziario che vivrà senza dubbio una nuova puntata se lo aggiudica il Comune di Casamicciola. Che porta a casa un risultato considerevole grazie al suo legale di fiducia Maria Teresa Buono che si è vista riconoscere la giustezza di un principio che voleva la magistratura amministrativa incompetente a pronunciarsi nel caso di specie. Che, come detto, è decisamente articolato. Contro il Comune di Casamicciola, infatti, aveva deciso di ricorrere al Tar Campania Paolo Palmieri, residente in una delle zone colpite dal sisma dello scorso anno. La sua abitazione venne danneggiata dalla scossa che si verificò quel maledetto 21 agosto alle ore 20.57 e per questo motivo l’uomo aveva deciso al pari di tanti altri sfollati di avviare le pratiche per richiedere il contributo di autonoma sistemazione. Solo che, secondo l’ente temporaneamente alloggiato presso i locali dell’ex Capricho, Palmieri non era assolutamente da intendersi uno sfollato. Un sopralluogo effettuato dagli uomini del comando di polizia municipale, infatti, aveva portato ad appurare che il casamicciolese di fatto utilizzava quell’abitazione soltanto nel periodo estivo come casa vacanza ma non era assolutamente dimorante in via Spezieria in pianta stabile e continuativa. Un particolare, questo, confermato anche dalla circostanza che molti vicini non lo conoscevano e qualcun altro invece era sicuro di averlo visto ad Ischia soltanto in alta stagione. Una serie di motivazioni, queste, che avevano indotto chi di competenza a negare il CAS non ritenendo che esistessero i presupposti. Paolo Palmieri, in ogni caso, non ha voluto sentire ragione e per il tramite del suo legale ha chiesto che le sue ragioni potessero trovare “ristoro” presso il tribunale amministrativo regionale, con il Comune che ovviamente ha fatto da argine opponendosi.

La sentenza che ha emesso la Terza Sezione è di quelle chiare, i giudici si sono dichiarati incompetenti. Dunque, il ricorrente si vedrà costretto adesso a bussare a un’altra porta per vedere riconosciute le proprie ragioni. In buona sostanza ecco cosa scrivono i magistrati nella parte focale del dispositivo: “In sostanza il presente giudizio afferisce alla materia assistenziale e – alla stregua di quanto rilevato dal giudice delle giurisdizioni – esula dalla sfera giurisdizionale del giudice amministrativo in quanto il rapporto dedotto in giudizio non risulta collegato, all’esercizio di una potestà autoritativo-discrezionale della pubblica amministrazione in quanto si dibatte sull’illegittimo rifiuto del Comune di adempiere ad una obbligazione di natura assistenziale, ricollegata a presupposti interamente stabiliti dalla legge, sicché le posizioni giuridiche soggettive azionate non possono essere qualificate come interessi legittimi avendo consistenza di diritti soggettivi perfetti; al contempo il rapporto dedotto neppure rientra in alcuna delle particolari materie per le quali le leggi vigenti (a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 2014/2004) prevedono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario”. Ergo, dovrà essere un tribunale e non la magistratura amministrativa a chiarire se al Palmieri il contributo di autonoma sistemazione spetta o meno.

I magistrati, ovviamente, fanno anche un excursus della vicenda nel quale premettono e ricordano “che con il ricorso in esame e depositato il giorno 13 successivo, Palmieri Paolo riferisce di essere residente in Casamicciola Terme, alla via Spezieria n. 7 laddove risulta proprietario di un immobile adibito a propria stabile dimora, abituale e continuativa – rientrante in zona rossa a seguito dei gravi eventi sismici del 21 agosto 2017 e dichiarato inagibile a seguito di verifica effettuata in data 2 settembre 2017 con scheda Aedes E, attesa la sussistenza dei presupposti previsti dal OPCM n. 476/2017, di avere richiesto con nota acquisita con n. prot. 9538 del 4 settembre 2017 l’accesso ai benefici per il contributo per l’autonoma sistemazione al fine di fronteggiare l’emergenza indotta dal sisma; Tuttavia, con la nota n. 9468/2017 in epigrafe, commissione appositamente costituita dai componenti dell’ufficio CAS vista l’informativa del comando di polizia municipale – come da invito della predetta commissione – ed attesa la mancanza del requisito essenziale previsto dall’ordinanza 476/2017 PCM Dipartimento Protezione Civile ovvero che trattasi di “abitazione principale, abituale e continuativa (…)” comunicava il rigetto della suddetta richiesta; parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 2 OPCM n. 476/2017 e della L. 241/90 (artt. 3 e 10 bis), oltre al difetto dei presupposti e carenza di istruttoria, a motivo della sussistenza di tutti i presupposti per la spettanza del contributo, nonché ulteriori profili integranti il vizio di eccesso di potere; Il Comune di Casamicciola si è costituito in giudizio per resistere al gravame, sollecitando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione e concludendo, nel merito, per il rigetto, in quanto infondato”. Una tesi, quella dell’avv. Buono, che come detto ha trovato ampio riscontro.

E che, in altra parte della sentenza, veniva anche rafforzata: “La situazione soggettiva dell’aspirante al prospettivo de quo è agevolmente qualificabile come diritto soggetto perfetto anche se condizionato, ossia legato all’accertamento dei presupposti la cui assistenza (o meno) dovrà essere soltanto discrezionalmente se riconoscere o meno tale contributo; l’esclusione di alcun potere discrezionale (non solo nel senso della discrezionalità amministrativa ma finanche di quella ‘tecnica’) deriva poi dall’indagine sulla natura dei requisiti richiesti, che attengono a qualità personali (l’essere proprietari) ovvero a mere circostanze di fatto (distruzione o grave danneggiamento dell’abitazione di proprietà), che non fanno degradare ad interesse legittimo la posizione soggettiva dedotta che resta indubitabilmente di pieno diritto”. Fine primo tempo, il secondo – verosimilmente – inizierà a breve.

Gaetano Ferrandino

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