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Guerra di Campagnano, “sorride” il comune

Nel contenzioso giudiziario tra la Cooperativa Argo e il Comune d’Ischia per una strada contesa arriva un punto a favore dell’ente di via Iasolino che vede accolto il suo ricorso. Il Tribunale Civile si chiama fuori, la partita si giocherà eventualmente dinanzi al Tar Campania

E’ l’ennesimo atto di una controversia giudiziaria che è stata fin qui senza esclusione di colpi e che adesso però vede un vincitore. Ci riferiamo al braccio di ferro in atto in quel di Campagnano tra il Comune di Ischia e la Cooperativa Argo che segna adesso un punto a favore dell’ente di via Iasolino che aveva presentato reclamo contro l’ordinanza del giudice della sezione distaccata di Ischia che di fatto gli aveva ordinato di restituire le aree contese, nello specifico un tratto di strada conteso tra le parti in causa. Era il novembre 2018 quando sui luoghi per la cosiddetta “presa di possesso” si recò per conto del Comune l’ingegnere Gaetano Grasso, prima che però la decisione dell’autorità giudiziaria azzerasse tutto e restituisse l’area alla cooperativa. All’epoca dei fatti fu stipulata una convenzione che prevedeva che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovessero essere consegnate all’ente e le strade rientrano per prassi nella fascia cosiddetta primaria.

Passa la linea dell’avv. Giuseppe Morgera: “Accoglie il reclamo e, per l’effetto, in totale riforma del provvedimento impugnato dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”

Nell’ordinanza pronunciata dalla VI Sezione del Tribunale Civile di Napoli (il Comune di Ischia era rappresentato dall’avvocato Giuseppe Morgera, la Cooperativa Argo dall’avvocato Filippo Di Costanzo) si conclude così: “Accoglie il reclamo e, per l’effetto, in totale riforma del provvedimento impugnato dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; condanna parte reclamata al rimborso in favore di parte reclamante delle spese della prima fase che liquida in euro 170,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali a 15%, Iva e Cpa se dovute nelle misure di legge; condanna parte reclamata al rimborso in favore di parte reclamante delle spese della presente fase che liquida in euro 170,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali a 15%, Iva e Cpa se dovute nelle misure di legge”. Insomma, un ricorso eventuale non andava indirizzato al giudice civile ma al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presso il quale in ogni caso adesso la Cooperativa potrà indirizzarsi laddove lo riterrà opportuno (e ci sono pochi dubbi a riguardo). Di fatto, essendo bastato il primo motivo a “chiudere la partita”, le articolate motivazioni elencate nel reclamo dall’avvocato Giuseppe Morgera non hanno avuto bisogno di essere esaminate dal Tribunale.

Un passaggio, questo, che peraltro veniva proprio rimarcato nel reclamo stesso dal difensore del Comune che tra l’altro osservava: “Il Comune di Ischia ha proposto reclamo muovendo critiche alla ordinanza del primo giudice e reiterando l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. Il reclamo è fondato dovendo accogliersi l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall’ente territoriale reclamante. Il primo giudice ha ritenuto sussistente il denunciato spoglio qualificando l’azione del comune di Ischia come mera attività materiale, posta in essere in difetto di un provvedimento amministrativo laddove, viceversa, l’attività posta in essere dal comune di Ischia è stata quella di attuazione dell’ordine contenuto nella sentenza del TAR Campania n. 2997/2017”. Ed ancora si osservava: “La sentenza Tar Campania messa in esecuzione dal Comune di Ischia ha ad oggetto l’esecuzione della dedotta convenzione, rispetto alla quale non può che affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che l’ordine emesso dal TAR con la citata sentenza costituisce un provvedimento amministrativo reso in una materia appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo che legittima la PA alla sua esecuzione diretta in ragione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990. Non può condividersi, dunque, il ragionamento del primo giudice, secondo il quale il comune di Ischia, non potendo dare attuazione all’ordine contenuto nella sentenza del giudice amministrativo, avrebbe dovuto instaurare una procedura ex art. 612 c.p. o al più ex art. 608 c.p.c.”. Inoltre sempre l’avvocato Morgera sottolineava anche che “peraltro, nel caso in esame la società reclamata contesta, tra l’altro, l’individuazione delle porzioni immobiliari oggetto dell’ordine del giudice amministrativo negando che l’area appresa dal comune in esecuzione della sentenza del Tar Campania rientri tra le opere di urbanizzazione e degli spazi a verde di cui alla richiamata sentenza. Appare, dunque, evidente che l’esame di tale contestazione, per i riflessi che ha sul giudicato amministrativo, sia sottratto alla giurisdizione ordinaria”. Una linea difensiva accolta su tutta la linea ma la guerra di Campagnano probabilmente vivrà altri capitoli. La battaglia, verosimilmente, è ancora lunga e sarà senza esclusione di colpi.

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