CRONACA

Guida in stato di ebbrezza, da Ischia la sentenza che farà “scuola”

Assolta una giovane donna: l’avvocato Michele Calise ha visto accolta la propria eccezione sulla nullità delle analisi ematiche eseguite senza l’avviso all’indagato

Una sentenza destinata a costituire un importante precedente. Il Giudice della Sezione distaccata del Tribunale di Ischia ha mandato assolta una donna isolana, che era stata imputata di guida in stato di ebbrezza dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, e di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti al momento della guida. Sentenza di grande interesse, si diceva, perché il giudice, accogliendo tutte le richieste della difesa, ha assolto l’imputata dal reato contestato. Reato a cui si affiancava l’aggravante costituita dall’aver causato un incidente stradale.

L’episodio era accaduto nell’estate di tre anni fa a Forio lungo la via Provinciale Panza, alle prime luci dell’alba. Una vettura con a bordo tre giovani donne, compresa l’imputata, urtò violentemente un’altra auto, parcheggiata ai margini della strada. Il fragore dell’impatto, in cui i due veicoli rimasero seriamente danneggiati, fu tale che due coniugi residenti in un’abitazione adiacente la strada furono destati dal sonno e accorsero sul posto. Le tre ragazze rimasero seriamente ferite nell’impatto, con prognosi di varie settimane secondo i referti dell’ospedale Rizzoli, dove furono trasportate per essere soccorse e medicate.

Sul posto le forze dell’ordine, dopo aver eseguito i normali rilievi, ipotizzarono un presunto stato d’alterazione psicofisica della conducente, dovuto come detto ad abuso di alcol e di stupefacenti.

La guidatrice fu rinviata a giudizio con le citate accuse, ma il legale di fiducia della ragazza, l’avvocato Michele Calise, nel corso del dibattimento eccepì la nullità dell’accertamento tecnico irripetibile sull’esame ematico condotto sulla giovane. In sostanza, i risultati delle analisi del sangue eseguiti non potevano essere ritenuti rilevanti nel processo, perché mancava il precedente avviso all’indagato.

La strategia difensiva, imperniata sulla fondamentale eccezione, è risultata vincente, in quanto il giudice, vista la mancanza di prova certa, ha accolto tale istanza per poi assolvere l’imputata sia pure con la formula dubitativa ai sensi dell’articolo 530 comma 2 del codice di procedura penale, perché secondo il Tribunale “appare insufficiente la prova della sussistenza del fatto”. Il giudice ha inoltre disposto anche il dissequestro del veicolo protagonista dell’impatto e la sua restituzione. L’importanza di tale verdetto va ricercata nel fatto che essa è destinata a creare un rilevante precedente nell’ambito locale, laddove le problematiche legate alla circolazione stradale sono sempre attuali: la decisione del Tribunale inoltre è completamente aderente con il recente orientamento espresso dalla suprema Corte di Cassazione, in materia di avviso all’indagato per procedere ad accertamenti urgenti e irripetibili sulla persona, come appunto sono gli esami del sangue condotti dopo un sinistro stradale.

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