CRONACA

Ricostruzione, focus sui casi di delocalizzazione

La struttura commissariale guidata da Schilardi attende il completamento dei lavori di pianificazione da parte di Regione e Comune: solo allora si conoscerà se e quali aree del territorio non sono suscettibili di ricostruzioni in loco

Continuano le attività propedeutiche alla ricostruzione post sisma da parte della struttura commissariale guidata dal prefetto Schilardi. Il commissario delegato è infatti chiamato sovente anche a chiarire singoli casi nei quali va valutata la possibilità di delocalizzazione degli edifici lesionati, oppure della ricostruzione in loco.

schilardi

Al riguardo, Schilardi ha confermato quanto rappresentato con nota commissariale lo scorso ottobre, circa le cautele già previste agli artt. 1, comma 2 e 15 comma 4 dell’ordinanza commissariale n. 7/2019, sia in ordine alla ricostruzione nelle zone di attenzione per instabilità o elevata pericolosità, che alla delocalizzazione degli immobili in caso di totale inedificabilità in situ. Nel primo caso, la norma prevede che “Gli interventi di ricostruzione privata sono immediatamente attuabili ed autorizzabili nel rispetto

della normativa vigente, delle specifiche norme vigenti in materia di rischio idrogeologico e sismico, in particolare del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) e delle specifiche norme di intervento. Tanto salvo i casi di necessaria delocalizzazione e/o che richiedano varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali-edilizi, quando individuati dai comuni, anche sulla base della microzonazione sismica di III livello e di tutti gli elementi disponibili in materia urbanistica ed idrogeologica e del materiale e degli approfondimenti sul territorio messi a disposizione, a supporto dei comuni stessi, dalla struttura commissariale”. Nel secondo caso, nell’eventualità in cui gli edifici ubicati nelle zone citate, a seguito di determinazione dell’Autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Comune può autorizzarne la ricostruzione in altri siti “non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi eventualmente edificabili a seguito di apposita variante dello strumento urbanistico, ove consentito”.

Il commissario ha anche ricordato che l’introduzione dell’art. 24 bis del D.L. n. 109/2018 ha profondamente innovato il precedente disposto della stessa norma, con l’assegnazione agli enti rappresentativi del territorio,come i Comuni, della potestà di determinarsi in ordine alla sua destinazione ed uso.

Il Commissariato sta sostenendo d’intesa con i comuni la ricostruzione degli immobili e il relativo finanziamento che, in base alla microzonazione di terzo livello e al buon numero di elementi disponibili, siano ragionevolmente da conservare “in situ” e non necessitino di delocalizzazione

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Occorre quindi attendere le risultanze dei lavori di pianificazione previsti dal citato art. 24 bis allo scopo di poter dare attuazione, se ci sono le condizioni, allo strumento della delocalizzazione o dell’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili sinistrati, nelle forme previste dalla legge n. 130/2018 e dall’art. 1, comma 2 dell’ordinanza commissariale n. 7/2019 attualizzata.

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Naturalmente, le attività di pianificazione sono rese più difficili dall’emergenza coronavirus, richiedendo delibazioni collegiali e sopralluoghi, attività che, pur non essendo di pertinenza commissariale, sono ugualmente sostenute collaborativamente dal Commissariato.

Tuttavia per non fermare la ricostruzione, nei casi in cui essa è possibile, visti i tempi richiesti dalla pianificazione regionale e comunale, il Commissariato( interpretando gli articoli 5 e 11 del D.L. n. 189/2016, richiamati dall’articolo 24 bis del D.L. 109/2018) sta sostenendo d’intesa con i comuni la ricostruzione degli immobili (e il relativo finanziamento) che, in base alla microzonazione di terzo livello e al buon numero di elementi disponibili, siano ragionevolmente da conservare “in situ” e non necessitino di delocalizzazione. In tale attività c’è anche il conforto del parere utilmente reso al riguardo dall’ufficio di consulenza giuridica del commissariato della ricostruzione dell’Italia centrale, parere citato nell’ordinanza accelerativa n. 7/bis.

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A tale scopo, con personale commissariale e tecnici di Invitalia, per aiutare i comuni ora privi del personale straordinario assunto a termini del D.L. n.109/2018, si sta procedendo al progressivo riesame e aggiornamento degli immobili danneggiati e ricostruibili con le cautele previste dalla citata ordinanza n. 7/bis e, grazie a ciò, nelle ultime settimane sono state approvate o sono in corso di approvazione diverse richieste di definizione del livello di danno di immobili sinistrati, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie.

In tale ottica il Commissariato, d’intesa con il Comune di Casamicciola, ha rinnovato la propria disponibilità eseguire appositi sopralluoghi per i casi specifici via via segnalati, allo scopo di stabilire se gli immobili in parola siano ricostruibili in situ o in subordine se siano anche solo presumibilmente da delocalizzare.

Nel secondo caso, come si è detto, si dovrà aspettare il completamento dei lavori di pianificazione in corso da parte degli uffici incaricati da Regione e Comune. A quel punto l’ordinanza commissariale di delocalizzazione, già prevista in bozza, potrà essere definita e soprattutto divenire efficace, solo dopo che sarà stabilito se e quali aree del territorio non sono più suscettibili di ricostruzioni “in situ”.

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