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I Maronti e lo scontro sulla pedana di legno

Una struttura installata a ridosso della spiaggia finisce al centro di un acceso contenzioso tra una cittadina e il Comune di Barano d’Ischia. Il TAR conferma l’ordinanza di demolizione, respingendo la richiesta di sanatoria. Al centro della vicenda, la natura dell’area: privata secondo la ricorrente, demaniale secondo il Comune

Una pedana in legno, qualche metro quadrato contesi, e un fronte giudiziario che arriva fino al TAR della Campania. È l’ennesimo caso in cui urbanistica, vincoli paesaggistici e diritti di proprietà si intrecciano in un’intricata vicenda legale che coinvolge una cittadina di Barano d’Ischia, Patrizia Ferrandino, e l’amministrazione comunale. Al centro della controversia, una struttura posizionata a pochi passi dalla spiaggia dei Maronti, utilizzata per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma considerata abusiva e da abbattere dall’ente locale. Il Tribunale Amministrativo Regionale si è espresso con una sentenza articolata e severa, che respinge il ricorso della cittadina, confermando la legittimità dell’ordinanza comunale di demolizione e del diniego alla sanatoria edilizia. Una decisione che mette nero su bianco alcuni principi fondamentali della materia edilizia, soprattutto quando si parla di interventi su aree demaniali e sottoposte a vincoli paesaggistici. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, Patrizia Ferrandino è proprietaria di un’unità immobiliare situata nella zona denominata “Petrelle – Spiaggia dei Maronti”, composta da un ampio locale al piano terra con terrazzo coperto e piccola corte annessa. Una parte dell’immobile è stata affidata in affitto d’azienda a una società privata che gestisce un’attività stagionale di ristorazione. A sostegno di questa attività, Ferrandino aveva fatto installare in aderenza alla propria proprietà una pedana in legno con copertura, realizzata – secondo la sua tesi – su terreno di sua esclusiva proprietà, o comunque su porzioni strettamente funzionali all’edificio.

La ricorrente ha prodotto una perizia tecnica per dimostrare che la struttura ricade su particelle catastali di sua esclusiva proprietà (le n. 226 e 244 del foglio 34), fatta eccezione per una porzione minima. Ma per il TAR questo non basta

Tuttavia, il Comune di Barano d’Ischia ha ritenuto l’opera abusiva, in quanto priva di titolo edilizio, realizzata in area demaniale e in zona vincolata, e ha pertanto emesso un’ordinanza di demolizione datata 16 luglio 2024. Successivamente, ha anche bloccato l’efficacia della SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente. Nel ricorso presentato al TAR, la difesa della Ferrandino ha messo in dubbio la stessa legittimità dell’ordinanza di demolizione, ritenendo che l’opera fosse precaria e pertinenziale, quindi non soggetta a permesso di costruire, e addirittura riconducibile all’attività edilizia libera. Secondo i legali della ricorrente, anche in caso di carenza di titolo, la sanzione prevista sarebbe dovuta essere una multa e non la demolizione, soprattutto trattandosi di un intervento amovibile in legno. La linea del Comune è stata opposta e decisa: nessuna tolleranza per interventi realizzati in zone vincolate senza autorizzazione. Una posizione che ha trovato pieno riscontro nella sentenza. Il TAR, infatti, sottolinea come in materia edilizia, soprattutto in contesti ambientali sensibili come quelli costieri, l’assenza di un titolo abilitativo comporta in automatico la demolizione dell’opera. Nessuna discrezionalità è ammessa per l’amministrazione: l’abbattimento diventa un obbligo. “In presenza di opere realizzate senza titolo edilizio e, a maggior ragione, in zona vincolata, l’ordinanza di demolizione è da ritenersi provvedimento rigidamente vincolato” – scrive il TAR, richiamando precedenti giurisprudenziali consolidati (TAR Campania Napoli, sez. VI, sent. 1 agosto 2013).

Uno degli snodi più controversi riguarda la natura dell’area su cui insiste la pedana. La ricorrente ha prodotto una perizia tecnica per dimostrare che la struttura ricade su particelle catastali di sua esclusiva proprietà (le n. 226 e 244 del foglio 34), fatta eccezione per una porzione minima. Ma per il TAR questo non basta. “La ricorrente non fornisce prova di essere piena ed esclusiva proprietaria delle particelle sulle quali insistono le opere contestate” – si legge nella sentenza – “circostanza che avrebbe potuto essere dimostrata con ordinaria diligenza, mediante deposito in giudizio del titolo di provenienza”. Anzi, il Tribunale osserva che alcune opere sembrano ricadere su una terza particella (n. 224), non autorizzata dalla SCIA. Inoltre, la perizia allegata non sarebbe suffragata da documenti certificativi pubblici né da elementi tali da smentire l’assunto dell’amministrazione circa la demanialità dell’area. Nel tentativo di regolarizzare la situazione, Ferrandino aveva presentato una SCIA in sanatoria, ma anche qui il TAR è stato tranchant: non è possibile sanare ciò che è stato realizzato su suolo demaniale e senza autorizzazione paesaggistica. “Qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica… anche se si tratta di opere amovibili” – si legge in un passaggio cruciale del dispositivo. Né può valere, per il TAR, il principio secondo cui l’apertura della pratica di sanatoria bloccherebbe l’efficacia della demolizione: “La presentazione di una istanza di sanatoria determina come conseguenza non già la paralisi dei provvedimenti repressivi ma della loro esecuzione”. In altre parole, il Comune poteva legittimamente ordinare la demolizione, e solo successivamente valutare se sospendere temporaneamente l’esecuzione per attendere l’esito della richiesta di sanatoria.

Nel tentativo di regolarizzare la situazione, Ferrandino aveva presentato una SCIA in sanatoria, ma anche qui il TAR è stato tranchant: non è possibile sanare ciò che è stato realizzato su suolo demaniale e senza autorizzazione paesaggistica

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La decisione del TAR non chiude solo un contenzioso locale, ma mette in luce un problema ben più ampio: la difficoltà di bilanciare le esigenze dei residenti e degli imprenditori locali con la tutela del paesaggio e la legalità urbanistica. Nelle isole e lungo le coste italiane, è frequente che strutture temporanee – come pedane, tettoie, gazebo – si moltiplichino nella stagione estiva, talvolta su aree pubbliche, talvolta con il tacito assenso delle autorità. Ma quando si accendono i riflettori degli organi di vigilanza, le irregolarità non possono essere ignorate. La vicenda di Barano è paradigmatica di questo braccio di ferro: da una parte un soggetto privato che rivendica il diritto di utilizzare appieno la propria proprietà e di contribuire all’economia turistica dell’isola; dall’altra un ente pubblico che rivendica il dovere di applicare la legge senza deroghe, soprattutto quando si parla di paesaggio e demanio. La sentenza – firmata dalla consigliera Angela Fontana – respingendo il ricorso e dichiarando inammissibile la parte relativa all’accertamento della proprietà, traccia una linea chiara su ciò che può e non può essere fatto in materia edilizia lungo le coste vincolate. “Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania… definitivamente pronunciando sul ricorso… lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo respinge”, si legge nel dispositivo finale. Le spese, pur compensate tra le parti per la “complessità della vicenda”, non bastano a mitigare il messaggio principale: dove manca il titolo, c’è l’abuso. E dove c’è un vincolo paesaggistico, c’è l’obbligo di abbattere.

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Un commento

  1. Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di accertamento dei confini tra un terreno privato e il demanio marittimo proposta nei confronti della PA, avendo detta domanda per oggetto la verifica dell’esistenza e dell’estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale.

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