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Casamicciola e il Tar: «Ricorso infondato, ecco perché va respinto»

Anche gli avvocati Bruno Molinaro ed Angelo Clarizia hanno depositato presso la II Sezione del Tribunale Amministrativo la memoria difensiva per conto di Giosi Ferrandino e del Comune di Casamicciola, con cui si chiede di dichiarare il ricorso di Abramo De Siano inammissibile o comunque di rigettarlo, per una serie di articolati motivi

Passano i giorni e si avvicina la fatidica scadenza del 30 novembre, data da dentro o fuori per Casamicciola Terme. Dinanzi ai giudici della II Sezione del Tar, infatti, si discuterà il ricorso presentato da Abramo De Siano che chiede l’annullamento delle elezioni amministrative dello scorso 14 e 15 maggio. Un ricorso che – se accolto – darebbe il “là” per una nuova gestione commissariale nella cittadina termale dopo quella conclusasi proprio la scorsa primavera con l’interregno della dott.ssa Simonetta Calcaterra. Dopo l’avvocato Ferdinando Scotto, hanno depositato la loro memoria presso il Tribunale Amministrativo Regionale anche gli avvocati Bruno Molinaro e Angelo Clarizia, nell’interesse di Giosi Ferrandino ed altri per l’annullamento del responso delle urne. Se nell’edizione di ieri Scotto puntava soprattutto su una norma definita anacronistica come quella del rispetto tassativo dei termini per la pubblicazione delle liste, in questa memoria i due legali puntano il dito su un altro aspetto soprattutto quando si parla di inammissibilità del ricorso.

Sul punto Clarizia e Molinaro sono decisamente espliciti e scrivono: “Il ricorrente non ha smentito nel corso del giudizio che la propria residenza è stata stabilita, a far data dal 19 giugno 2019, nel comune di Lacco Ameno alla via Roma n. 48. Trova dunque conferma quanto eccepito in ordine al difetto di legittimazione attiva. Egli, infatti, non riveste la qualità di cittadino elettore nel comune di Casamicciola Terme, né tantomeno risulta eletto alla carica di consigliere comunale. Peraltro, i precedenti arresti giurisprudenziali richiamati nella memoria depositata da controparte attengono tutti a casi nei quali ad agire in giudizio era un candidato eletto o un cittadino elettore. Di qui la evidente inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione o di interesse qualificato”. Dopo il capitolo legato all’inammissibilità, c’è quello che attiene all’infondatezza del ricorso e qui gli avvocati sono altrettanto perentori: “Ferma restando l’inammissibilità del ricorso, esso è all’evidenza infondato. L’art. 31 citato recita ‘Le decisioni di cui all’articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all’art. 27, n. 3, e per l’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l’ottavo giorno precedente l’elezione’. Come si evince dal chiaro tenore letterale, la disposizione si limita a prevedere, al fine di garantire la pubblicità dei candidati eleggibili al corpo elettorale, che i manifesti elettorali contenenti le liste debbano essere affissi sull’’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici […] entro l’ottavo giorno precedente l’elezione’. Ebbene, nella specie, le forme di pubblicità previste dalla disposizione sono state ampiamente osservate. Invero, le liste elettorali sono state affisse entro il termine previsto dall’art. 31 citato – in data 6 maggio 2023 – all’Albo pretorio cartaceo presso il palazzo municipale sito in Casamicciola Terme alla Piazza Marina. Tale forma di pubblicità evidentemente, a prescindere dalla pubblicazione sull’Albo pretorio on line, ha garantito appieno la conoscenza da parte del corpo elettorale di tutte le liste i candidati anche nelle forme previste ai sensi dell’art. 31 citato”.

La residenza a Lacco Ameno e la mancata elezione al consiglio comunale del ricorrente porterebbe al difetto di legittimazione attiva. Il termine di pubblicazione e diffusione delle liste sarebbe stato rispettato e avvenuto anche in altre forme

Ma gli avvocati Clarizia e Molinaro vanno oltre aggiungendo anche una serie di copiose documentazioni ed in particolare espongono ai giudici del Tar quanto segue: “È stata garantita la pubblicità delle liste elettorali anche mediante la pubblicazione in ‘altri luoghi pubblici’ come prescritto dall’art. 31 in questione. In particolare, le suddette liste sono state altresì pubblicate, tra l’altro: a) sul quotidiano IL DISPARI di domenica 16 aprile 2023, contenente LO SPECIALE (pagine 6 e 7) con tutti i nomi, lista per lista, dei candidati alle cariche amministrative nel comune di Casamicciola Terme (ALL. 9); b) sul quotidiano IL GOLFO di domenica 16 aprile 2023, che del pari riporta, alle pagine 4 e 5, tutti i nomi, lista per lista, dei candidati alle cariche amministrative nel comune di Casamicciola Terme; c) sul sito WWW.ILDISPARIQUOTIDIANO.IT del 15 aprile 2023, contenente la indicazione di tutti i nomi, lista per lista, dei candidati alle cariche amministrative nel comune di Casamicciola Terme; d) sul sito WWW.ILGOLFO.IT del 15 aprile 2023, contenente la indicazione di tutti i nomi, lista per lista, dei candidati alle cariche amministrative nel comune di Casamicciola Terme; e) sul sito WWW.NUVOLA.TV del 15 aprile 2023, contenente la indicazione di tutti i nomi, lista per lista, dei candidati alle cariche amministrative nel comune di Casamicciola Terme)”. Poi i difensori di Ferrandino e del Comune di Casamicciola aggiungono ancora: “In definitiva, è innegabile che, attraverso le indicate forme di pubblicità, lo scopo della norma che si assume violata nella specie sia stato, comunque, raggiunto. In tale contesto, è inconferente la giurisprudenza richiamata ex adverso, atteso che in tutte le fattispecie oggetto di giudizio era mancata qualsiasi forma di pubblicità legale. Comunque, a tutto voler concedere dall’asserita tardiva pubblicazione sull’Albo pretorio On line dei manifesti elettorali non potrebbe derivarne la pretesa invalidità e/o nullità delle operazioni elettorali atteso che la disposizione in esame non prevede alcuna conseguenza in tal senso”. Da qui le fin troppo scontate conclusioni: “Orbene, la presunta irregolarità denunciata non sono evidentemente tali da alterare in modo il risultato elettorali, né sono sufficienti a invalidare le operazioni elettorali. Per questi motivi si insiste Per l’inammissibilità del ricorso e/o comunque per il rigetto, con ogni altra consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio”.

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