CRONACA

IL CASO Molinaro evita una demolizione a Cava de’ Tirreni

Una recentissima sentenza della Cassazione, depositata il 27 gennaio scorso, è senza dubbio una sentenza rivoluzionaria, destinata a fare giurisprudenza. Tale pronuncia rappresenta, infatti, una importante apertura a favore del condannato e dei propri familiari. Il caso esaminato è quello di una controversia relativa ad una RE.S.A. della Procura Generale di Salerno, che l’avvocato Bruno Molinaro aveva impugnato con un articolato incidente di esecuzione presentato per conto di una signora di Cava de’ Tirreni, destinataria dell’ordine di abbattimento, innanzi alla Corte di Appello di Salerno. Con l’incidente di esecuzione depositato, l’avvocato Molinaro aveva, in particolare, denunciato la violazione del principio di proporzionalità della sanzione, che la Procura intendeva, comunque, eseguire nei confronti della sua assistita, sebbene quest’ultima fosse una persona oltremodo bisognosa e vulnerabile, attese le sue precarie condizioni socio-economiche e di salute, fra l’altro con marito e figli a carico, anch’essi in stato di necessità.

Intanto, era dimostrato che l’immobile da demolire costituiva l’unica casa di abitazione della interessata, nemmeno autrice dell’abuso, la quale, in effetti, non aveva la possibilità di reperire un altro alloggio sia perché priva di capacità lavorativa e di sufficiente fonte di reddito sia per la grave crisi in cui versava notoriamente da anni il mercato delle locazioni a Cava de’ Tirreni e dintorni. Ciononostante, discussa la causa dopo varie udienze di rinvio, la Corte di Appello aveva rigettato il ricorso con motivazione incongrua e stereotipata e, dunque, non rispondente ai requisiti richiesti. Avverso tale ordinanza l’avvocato Molinaro aveva proposto tempestivo ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di Appello non aveva adeguatamente valutato la proporzionalità della misura, essendo, peraltro, la motivazione addotta solo apparente, frutto della tecnica del cd. “copia e incolla“, operazione resa possibile dalla moderna tecnologia informatica, laddove si limitava a riprodurre sostanzialmente le affermazioni rese dal P.G. nel proprio parere.

Nel ricorso alla Suprema Corte il legale aveva, in buona sostanza, eccepito e censurato il difetto di motivazione, in quanto le affermazioni sia dei giudici di appello che dello stesso P.G. erano generiche e prive di riscontro, atteso che la prova del particolare stato di disagio economico – sociale della esecutata, la cui condizione era quella della casalinga, priva, peraltro, di ogni capacità lavorativa per gravi problemi di salute, era stata puntualmente fornita dal deposito telematico, effettuato nell’ottobre 2021, non solo dei certificati medici della esecutata stessa e di una delle figlie, ma anche delle attestazioni ISEE relative agli anni 2016-2020. Con la richiamata sentenza del 27 gennaio u.s., la Cassazione ha accolto il ricorso dell’avvocato Molinaro, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando la causa per nuovo giudizio innanzi alla stessa Corte di Appello di Salerno, avendo ritenuto pienamente fondate «le censure in ordine alla mancata valutazione della documentazione prodotta sulle condizioni socio-economiche e di salute della donna e del suo nucleo familiare».

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