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Vince Giuseppe Di Meglio, perde Barano

di Marco Gaudini

 

BARANO D’ISCHIA – Una Sentenza della Sesta Sezione del TAR, rischia di gettare da qui a breve nel caos amministrativo l’intero Comune di Barano d’Ischia. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di analizzare tutti gli aspetti di questa vicenda. Il caso riguarda un ricorso avanzato da  Ornella Di Costanzo, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Di Meglio, contro il Comune di Barano d’Ischia, in persona del legale rappresentante, difeso dall’avv. Arturo Testa, e nei confronti di Giovanni Giuseppe Di Costanzo. L’oggetto del contendere è la richiesta dell’annullamento del certificato di agibilità n. 5/2014 rilasciato il 18/07/2014 a favore di  Giovanni Giuseppe Di Costanzo per l’uso di attività commerciale e di fabbrica di salumi nei locali; e dell’art. 73 del regolamento edilizio comunale.

LA PREMESSA

 

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Il tutto parte perché la ricorrente, che abita al di sopra della macelleria “incriminata” disturbata dai fumi prodotti nel laboratorio posto al di dietro dell’attività commerciale che hanno comportato anche il deterioramento delle strutture edilizie del fabbricato, nonché il disagio provocato dai forti odori conseguenti alle lavorazioni delle carni, decide di impugnare il certificato d’agibilità rilasciato nel 2014 per l’uso dell’attività commerciale e di fabbrica di salumi, e di chiedere, l’annullamento dell’art., 73 del regolamento edilizio del Comune di Barano. Questa è la premessa per comprendere tutta la struttura di una sentenza, che non presenta alcun aspetto “innovativo”, visto la diffusa e generale giurisprudenza in materia, ma per il Comune isolano, potrebbe determinare un deflagrante “effetto domino”.

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L’ART. 73 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI BARANO

Partiamo però dall’art. 73 del Regolamento edilizio del Comune di Barano, che prevede: “(…) Per quanto riguarda il requisito della abitabilità o dell’agibilità, fermo restando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 44 della medesima L. 28.2.1985, n. 47, per gli edifici oggetto di istanze di condono edilizio la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, anche  penali, comporta che i titolari hanno facoltà di continuare ad utilizzare gli immobili per le destinazioni d’uso consolidate ed in atto alla data di presentazione delle istanze, pur in assenza di una  formale certificazione di abitabilità o di agibilità, qualora il titolare formuli richiesta di certificazione di abitabilità o di agibilità questa può essere rilasciata a titolo provvisorio e, comunque, sino alla definizione del procedimento di sanatoria, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 4 del d.P.R. 22.4.1994, n. 425, (…)”. In buona sostanza questo articolo disciplina il rilascio dell’agibilità provvisoria per immobili oggetto di istanza di condono edilizio, che diversamente non potrebbero ottenere la certificazione, che è prerogativa degli immobili legittimi. Un previsione normativa, attuata dal Consiglio Comunale di Barano che nel 2007 ha approvato il Regolamento edilizio. Una norma transitoria, che in qualche modo era considerata  “l’ancora di salvezza” per tutti gli immobili a destinazione commerciale, produttiva, ecc. che, senza il prescritto certificato di agibilità, non possono esercitare.

 

LA POLITICA DEL COMPROMESSO CHE CHIUDE GLI OCCHI O SCEGLIE DI NON DECIDERE

Una disposizione normativa, questa, infatti che salvava un po’ capra e cavoli e che è stata  frutto di una mediazione politica, una sorta di suggello di un patto di non belligeranza tra maggioranza ed opposizione, nel 2007, come oggi del resto, per la “gestione dell’abusivismo edilizio”. Attraverso questa pratica assai diffusa nelle pubbliche amministrazioni, infatti, anche grazie a particolari disposizioni normative, come quella in oggetto “dell’agibilità provvisoria” la politica è riuscita negli anni a gestire il consenso, anche quando questo significava chiudere gli occhi dinanzi al dilagante abusivismo, o peggio ancora scegliere di non decidere, per consegnare ai cittadini la “promessa del tempo”. Su questa pratica, c’è da dire che non ci sono distinzioni tra maggioranza ed opposizioni, nel comune di Barano (e non solo), in passato come adesso, se mai ci sono state per altre vicende.

La questione dell’agibilità provvisoria non è un storia “nuova”, essendo già stata oggetto di pronuncia del TAR contro il Comune di Casamicciola Terme e Serrara Fontana. Ma mentre i citati Enti, in seguito a tali sentenze, hanno dovuto trovare soluzioni più o meno condivisibili, che probabilmente non reggerebbero all’ulteriore vaglio del TAR, il Comune di Barano d’Ischia aveva ancora una soluzione percorribile che oggi non lo è più. Infatti con la Sentenza del Tribunale Amministrativo, tutto potrebbe cambiare radicalmente, ed una vittoria professionale dello stimato avvocato Giuseppe Di Meglio, nonché noto esponente politico, anche di quella politica c’era in Consiglio comunale a Barano, nel 2007 quando è stato votato il Regolamento edilizio compreso l’art. 73,  potrebbe trasformarsi nel caos per il Comune di Barano.

LA SENTENZA DEL TAR

La sesta Sezione del TAR Campania, dando ragione alla cliente dell’avvocato Di Meglio, non solo ha accolto il ricorso, ma come richiesto dal legale, ha deciso per l’annullamento dell’art. 73 del Regolamento edilizio del Comune isolano. In particolare la Sentenza richiama la seguente motivazione: “La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare che “la conformità dei manufatti alle norme urbanistico – edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli artt. 24, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 35, comma 20, L. n. 47 del 1985; del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanistico – edilizia”. La invocata previsione regolamentare (art. 73 del Regolamento edilizio del Comune di Barano) contrasta, infatti, con la previsione contenuta nell’art. 24 comma 3 d.P.R. 380/01, quale ricostruita dall’orientamento giurisprudenziale innanzi citato, in forza del quale deve ritenersi che presupposto per il rilascio del certificato di agibilità sia l’accertata legittimità urbanistico edilizia degli immobili interessati dalla relativa istanza, con la conseguenza che il certificato di agibilità non può essere ottenuto, in relazione ad immobili abusivi, se non quando risulti rilasciato il permesso di costruire in sanatoria. (…). La mera presentazione della domanda di condono, quindi, non incide sulla perdurante abusività delle opere di cui si richiede la sanatoria com’è, del resto, dimostrato dalla citata disposizione condonistica (art. 35 L. 47/1985), che come si è visto, subordina il rilascio del certificato di agibilità all’esito positivo della domanda di condono edilizio. Ancora recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che quanto agli effetti conseguenti alla presentazione della domanda di condono, come previsti dall’art. 35 della l. n. 47 del 1985, essi attengono alla sospensione dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi e, in ogni caso, non comportano il rilascio, sia pure provvisorio, di alcuna certificazione di agibilità (cfr. con riferimento a identica disposizione regolamentare del Comune di Casamicciola, Cons. Stato, I sezione, n. 3180/2012 dell’11 luglio 2012). Nel caso di specie, l’art. 73 del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Barano d’Ischia, prevede una regola generale (la possibilità di rilasciare, a determinate condizioni, un certificato di abitabilità provvisoria con riferimento ad immobili oggetto di pregressa istanza di condono) che, di per sé, non è lesiva dei diritti o degli interessi di alcuno, determinandosi l’insorgenza dell’onere di impugnare, in capo a chi se ne assuma leso, solo a seguito dell’effettivo rilascio di autorizzazioni provvisorie secondo il dettato di tale disposizione. Il contegno processuale di parte ricorrente è, quindi, stato corretto nella misura in cui si è impugnato il regolamento unitamente all’atto applicativo, concretamente lesivo della propria sfera giuridica (appunto la certificazione di abitabilità provvisoria), (…).  Le considerazioni che precedono dimostrano l’illegittimità della descritta disposizione regolamentare; va ribadito, in proposito, che la normativa secondaria di tipo regolamentare non può, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, porsi in contrasto con la normativa primaria, di rango superiore. In assenza, pertanto, di qualsivoglia disposizione legislativa che consenta una deroga a quanto disposto dalle norme sopra richiamate, va considerato illegittimo l’art. 73 RUEC del Comune di Barano d’Ischia nella parte in cui prevede la possibilità di rilasciare, pur a titolo provvisorio, il certificato di agibilità in relazioni a interventi edilizi di cui non risulti apprezzabile la conformità alla normativa urbanistico-edilizia, quand’anche oggetto di una domanda di condono e prima della sua definizione. L’illegittimità della disposizione regolamentare che costituisce il presupposto normativo della certificazione di agibilità provvisoria impugnata in via principale, si riflette, in termini di illegittimità, sulla certificazione medesima che, quindi, pure deve essere annullata”. Questo l’estratto della Sentenza che annulla l’art. 73 del Regolamento, dichiarando illegittima quindi l’agibilità provvisoria nei termini previsti dalla disposizioni regolamentare.

 

I POSSIBILI RIFLESSI SULLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DI BARANO

Questo aspetto, che potrebbe sembrare meramente tecnico, o di esclusivo interesse degli addetti ai lavori, potrebbe, e con ampia probabilità avrà, riflessi non solo sulle civili abitazioni che hanno ottenuto questo titolo provvisorio, ma soprattutto, come nel caso del ricorso, sugli esercizi  commerciali. A Barano ci sono infatti molte attività, come supermercati e pubblici esercizi, che in costanza dell’agibilità provvisoria hanno ottenuto una licenza commerciale. Ma con questa sentenza, il relativo annullamento dell’art. 73, e con esso anche della possibilità di rilasciare, a determinate condizioni, un certificato di agibilità provvisoria con riferimento ad immobili oggetto di pregressa istanza di condono, sono a rischio anche le altre certificazioni, sulle quali si riflette appunto l’illegittimità della disposizione regolamentare. Visto che l’agibilità è condizione imprescindibile per avere la licenza commerciale, da qui a breve, decine e decine di attività potrebbero vedersi ritirate le licenze, o peggio, potrebbe iniziare un corposo contenzioso giudiziario proprio in virtù di questa decisione del TAR. In ogni caso se si è giunti fin qui, è a causa di un sistema politico che negli anni non ha saputo, o meglio non ha voluto affrontare la questione abusivismo e condoni. Considerazione che emerge anche dalle parole della sentenza del TAR : “Infine, va rilevato solo per completezza argomentativa che l’istanza di condono è stata presentata dal controinteressato nel 1986; il procedimento di sanatoria pende, quindi, presso gli uffici del Comune intimato da circa 28 anni senza che questo abbia provveduto, per quanto in atti, a scrutinarla. La stessa abnorme durata del suddetto procedimento rende di tutta evidenza come non possa in alcun modo giustificarsi il rilascio di un’agibilità “provvisoria” a fronte di una pendenza procedimentale che ha oramai abbondantemente valicato i confini dell’ordinarietà, e che sembra piuttosto ulteriormente consolidare la tendenziale “definitività” dell’inerzia degli organi comunali nella delibazione della pregiudiziale istanza di sanatoria”. Un aspetto questo che non può essere sottaciuto.

 

 

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