LE OPINIONI

IL COMMENTO Come far (tra)sparire gli atti amministrativi

Man mano che aumenta l’abilità dei cittadini nel consultare la Rete, aumenta di pari passo, visitando portali pubblici, delibere, bilanci, ordinanze comunali, la convinzione di avere tutto sotto controllo. Ma non è così! Prendo il caso del Comune d’Ischia, ma non perché sia peggio degli altri Comuni isolani, solo perché è il Comune in cui, risiedendovi, più prontamente posso mettere a confronto realtà virtuale e realtà fattuale. Non mi lascio ingannare dalla pubblicazione ufficiale degli atti, cerco di andare a vedere cosa c’è “ dietro il sipario”. E la realtà fattuale ci dice che non c’è consigliere comunale, non c’è assessore o delegato del Sindaco che conosca tutta la trama dei  provvedimenti approvati o in itinere. La risposta, generalmente, è: “ Se ne occupa il Sindaco, non ne sono a conoscenza”. Alla domanda: “ Cosa se ne vuole fare dell’ex area mercatale di via F, Buonocore?” la risposta è: “ La pratica è in mano al Sindaco”. Ed è così per la destinazione finale dell’edicola di Piazza degli Eroi, per il Bar della piazzetta Ugo Calise (smantellato e poi?) e per tante altre cose. Qui non si tratta di “ attaccare” il Sindaco. Qui è in gioco il sistema democratico, il peso e contrappeso tra Sindaco e Consiglio Comunale, tra Amministrazione e cittadinanza. Nel diritto comunitario e italiano questo si chiama “rispetto della trasparenza interna ed esterna” degli atti pubblici. La trasparenza degli atti infatti non deve essere rivolta solo all’esterno, ma anche all’interno della struttura comunale, in senso piramidale e in senso orizzontale. Ci deve essere un flusso continuo di informazioni e confronti tra ufficio ed ufficio, tra amministratori e funzionari, tra Giunta e Consiglio, tra Sindaco e delegati. Delegato, ecco la parola diventata di attualità da quando Roberta Boccanfuso ha rimesso nelle mani del Sindaco una parte delle deleghe.

Non entro nel merito delle ragioni della Boccanfuso. Quel che qui mi interessa è analizzare l’istituto della delega. La delega è  ( o meglio, dovrebbe essere) un rapporto fiduciario tra Sindaco e delegato, in quanto il delegante devolve un determinato ramo, segmento amministrativo ad un soggetto che ritiene affidabile e competente. O questo rapporto c’è o non c’è. Tertium non datur! Non esiste una fiducia dimezzata o un’agibilità parziale nell’espletare tale delega. E’ paradossale il concetto secondo cui in un certo campo amministrativo ci sono le condizioni per continuare ad esercitare la delega ed altri in cui tali condizioni sono impossibili. O c’è un difetto di fondo iniziale ( per esempio la delega si accavalla con altre deleghe o la delega non è ben specificata) nel qual caso la delega non va accettata dall’inizio o, se è subentrata una precisa volontà del delegante di mettere in difficoltà il delegato, allora il delegato deve rimettere nelle mani del Sindaco tutte indistintamente le deleghe. E il discorso vale anche all’inverso. Il Sindaco non può fare l’indiano, se una delegata ritiene venute meno le condizioni di fiducia, deve ritirare tutte le deleghe. La circostanza che la Boccanfuso abbia ben espletata la delega nel campo socio-assistenziale a nulla vale, in questo caso. Adesso dovrei parlare del ruolo del manager amministrativo, responsabile a contratto come tanti altri, Lello Montuori, che tutti riconosciamo come una delle menti più brillanti della nostra isola. Purtroppo, per il modo in cui vengono concepite ed assunte queste figure apicali, che danno al Sindaco la potestà di scegliere funzionari e dirigenti di fiducia, il cui destino è appeso ad un filo che il Sindaco stesso può spezzare, spesso ( non necessariamente) viene meno la terzietà, l’indipendenza totale di figure che potrebbero, se stabili, agire con maggiore tranquillità di spirito. Lello, nell’attuale quadro normativo, fa il possibile, essendo persona indipendente e libera, ma potrebbe, in un quadro diverso, fare di più. C’è un ottimo saggio di Giovanni Gioffrè, ex Segretario Comunale Generale che affronta la problematica. E’ vero sì che i compiti attribuiti ai Responsabili di servizi degli Enti Locali sono quelli elencati dall’art.107 del D.lgs n.267/2000 ed ispirati alla separazione tra “ poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo esercitato dall’organo di governo e gestione amministrativa, finanziaria e tecnica esercitata dai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”, ma figuratevi se il Sindaco o gli assessori non mettano, ad esempio, il naso nell’autonomia dirigenziale di organizzazione delle risorse umane!

L’art. 110, collegato al comma 6 dell’art.19 del D.lgs 165/2001 dà la possibilità al Sindaco di affidare incarichi di rilievo sulla base di un rapporto fiduciario anche al di fuori di un incarico di stabile dipendenza e al di fuori della dotazione organica. A tal proposito cito poche righe ( emblematiche) del summenzionato saggio di Giovanni Gioffrè: “ E’ appena il caso di rammentare che tale strumento va utilizzato con prudenza, nell’ambito della legge, con l’osservanza del principio della ragionevolezza. E’ evidente che tale strumento debba essere un’eccezione alla regola che vuole che il reclutamento del personale pubblico avvenga per pubblico concorso, non diventare lo strumento normale”. Cito anche la sentenza della Corte Costituzionale n.34 del 27 gennaio 2010: “ Il principio di imparzialità amministrativa è violato quando le funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico non sono affidate a funzionari neutrali, tenuti ad agire al servizio esclusivo della Nazione, ma a soggetti cui si richiede una specifica appartenenza politica, ovvero un rapporto personale di consentaneità con il titolare dell’organo politico”. Un’ultima precisazione: c’è la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10 del 19/2/2007 che stabilisce che l’istituto della discrezionalità nell’affidamento, mutamento o revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, deve essere esercitato con oculatezza, nell’ambito della legge e con l’osservanza dei principi della ragionevolezza, della trasparenza e della economicità. Detto tutto ciò, nel sito ufficiale del Comune d’Ischia , alla voce “ Amministrazione trasparente” si avverte che “ le sezioni sono in corso di aggiornamento” e che chi vuole può andare a spulciare altre pagine del sito dove le informazioni ( in ordine sparso) sono già reperibili. C’è un elenco di capitoli da consultare, ma si riesce a consultare ben poco, L’esito più ricorrente è “ nessun file allegato”. Alla faccia della trasparenza e dell’ immediatezza delle informazioni! Ma c’ è tutto un altro importante capitolo riguardante la “ trasparenza esterna”.

Ci sono strumenti che i cittadini poco conoscono. Era già noto l’accesso documentale di cui all’art. 22 e ss della L. 241/90. Pochi invece conoscono l’Accesso Civico Generalizzato di cui all’art. 5 c. 2 e ss del D.lgs 33/2013, modificato dal d.lg 97/2016. Cercherò di spiegarlo in breve e con parole semplici. L’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli pubblicati obbligatoriamente. Il cittadino può richiedere questo supplemento di informazioni, a patto che la richiesta sia formulata in maniera chiara e che non costituisca un irragionevole carico di lavoro per l’Ente, oltre che essere rispettosa della privacy dei singoli cittadini. La richiesta si fa con un semplice modello predisposto ( ACG), allegando copia del proprio documento di riconoscimento e non c’è bisogno di motivarla. In altre parole non posso chiedere se il tal cittadino è in regola con la tassa di soggiorno per l’affitto breve turistico di una sua casa, ma posso sapere quanti cittadini la pagano, quanti alberghi la pagano. Posso sapere quanti locali, di proprietà del Comune, sono assegnati ad Associazioni varie e se vi sono assegnazioni a titolo gratuito ( che sarebbero bocciate dalla Corte dei Conti, vedasi la sentenza 602 del 13/8/2002 della Corte dei Conti, sezione d’Abruzzo sul danno erariale, sia per danno emergente che per lucro cessante).  Nel caso che l’Ente ritenga troppo impegnativa e laboriosa la ricerca dei dati richiesti, non può – sic et simpliciter – rigettare la richiesta, ma deve instaurare, con il richiedente, un dialogo cooperativo, teso a rendere più snella la raccolta dei dati ( Sentenza 2486 del 9/5/2019 Tar Campania, con la quale l’ottimo avvocato isolano Bruno Molinaro ha fatto scuola). Attenzione, dunque, cari amministratori: la pratica di scelte clientelari, di discriminazione tra cittadino e cittadino, può essere smascherato anche in assenza di trasparenza degli atti. Il giorno in cui i cittadini più attivi e responsabili volessero smascherarvi, avrebbero gli strumenti normativi per farlo, anche se sarebbe di gran lunga preferibile che fossero gli amministratori stessi a riconquistare senso di equilibrio ed equità, per non dire che sarebbe auspicabile che le poche forze di opposizione facessero il loro mestiere anticipando gli accessi dei cittadini.

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