LE OPINIONI

IL COMMENTO DDL Zan, da legge perfettibile a occasione mancata

DI LUIGI DI VAIA

Una legge perfettibile. Chi può negarlo? Come ogni legge che nasce da un’esigenza contingente: garantire il diritto di tante persone della comunità LGBT e dei singoli a non essere insultati, derisi, emarginati, malmenati per le strade o persino uccisi, in ragione del loro orientamento sessuale o del loro genere. A questo proposito è bene sgomberare subito il campo da un equivoco: il Disegno di legge Zan non ledeva e non lede i diritti dei cattolici nè di chiunque altro cittadino della Repubblica avesse una sua idea della famiglia e dei rapporti fra persone dello stesso sesso, in ossequio alla libertà di manifestazione del pensiero da tutti invocata. Infatti all’art. 4 del disegno di legge Zan era espressamente prevista la tutela del pluralismo delle idee e la libertà delle scelte. Bastava leggerlo senza riserve mentali: “Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.

È stato invece obiettato che il DDL introducesse norme penali incriminatrici o che incidevano sul regime delle aggravanti, che sembravano difettare del carattere della tassatività e della determinatezza, lasciando sovente al giudice, spesso dotato di personale sensibilità e convinzioni sue proprie, quell’attività utili a tradurre in pene concrete gesti di chiara discriminazione sociale, umana, culturale, quando tale fattispecie non è puntualmente descritta, come invece dovrebbe essere. L’articolo 2 della legge avrebbe modificato l’articolo 604 bis del codice penale sui reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L’articolo 604 bis recita: “È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Il ddl si limitava ad aggiungere in coda “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientatamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”. L’articolo 3 introduceva una modifica identica all’articolo 604 ter del Codice Penale, integrando l’aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità.

Orbene si può anche sostenere che gli articoli 2 e 3 del Disegno di Legge Zan, nella parte in cui introducevano modifiche agli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale, prevedendo estensioni della norma incriminatrice a “comportamenti discriminatori determinati oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”, introducevano di fatto alcuni elementi che forse non concorrono a delineare in modo tassativo la fattispecie, con ciò prestandosi all’equivoco dell’interprete e della sua particolare sensibilità o indifferenza a certi temi. Ma non era abbastanza per affossare una legge che avrebbe provato a rendere giustizia a tutte le persone di diverso orientamento sessuale o di genere, che quotidianamente, fin da adolescenti sono costretti a subire gli insulti omofobi o gli atti di violenza a scuola, nello sport, per strada, in discoteca e nei locali pubblici, in un clima di percepita impunità per chi è violento e per chi insulta. Non era abbastanza per affossare una legge necessaria, naufragata nella solita ipocrisia italiana del voto segreto a causa del tradimento dei molti partiti che sostengono l’attuale maggioranza di governo. Ipocrisia di chi non si è speso per migliorare una legge perfettibile ma necessaria: perché a chi ha il coraggio di sostenere che oggi la violenza di genere in Italia è già punita dal Codice penale alla stregua di ogni altro atto di violenza o ingiurie, basta rispondere che oggi, ogni giorno in Italia, uomini e donne di diverso orientamento sessuale e di diverso genere percepito o dichiarato, sono oggetto di discriminazioni, insulti, violenza domestica ed extra-domestica e scontano, spesso in silenzio, l’incapacità dello Stato di garantire i loro diritti di cittadini.

Tutti vincitori, dunque, quelli che si sono affrettati a dare la colpa agli altri per l’affossamento di una legge che pochi volevano davvero, tutti vincitori tranne coloro i quali dovevano esser tutelati da questa legge, quelli che si sarebbero avvalsi -per esempio- delle previsioni dell’art. 9 che istituiva i centri antidiscriminazione dove avrebbero potuto trovare riparo e sostegno le vittime di aggressioni, sull’esempio di quanto fatto per difendere le donne vittime di stalking. Una storia triste. Un’occasione mancata. Sulla strada ancora lunga da percorrere, per rendere effettivo il principio di uguaglianza e della parità dei diritti di tutti i cittadini. Una strada che le forze riformiste e progressiste di questo paese dovranno riprendere e percorrere tutta. Presto.

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