CRONACAPRIMO PIANO

Danni lievi, Casamicciola chiede la proroga per le istanze

Il sindaco scrive al Commissario invocando un ulteriore differimento del termine di presentazione al 31 dicembre 2020

Dal Capricho parte la richiesta di proroga per i danni lievi. Il sindaco di Casamicciola Giovan Battista Castagna ha inviato una nota al commissario delegato alla ricostruzione post-sisma, l’ex prefetto Schilardi, per dilazionare il termine entro cui presentare l’istanza di contributo per la riparazione dei cosiddetti “danni lievi” da parte dei cittadini colpiti dalle conseguenze del terremoto del 21 agosto 2017. La relativa ordinanza, la numero 4, come si ricorderà fu emanata a febbraio di un anno fa e all’articolo 7 comma 3 prevedeva come termine di presentazione delle domande di concessione di contributo il 31 luglio 2019. E fu già a luglio che il commissario prorogò i termine di presentazione al 31 dicembre 2019. Tuttavia, fino a oggi il numero di domande presentate al Comune è risultato ancora molto esiguo, vista la ritrosia e le difficoltà dei proprietari degli immobili danneggiati. Di conseguenza, il sindaco ha chiesto una ulteriore proroga dei termini, almeno fino al 31 dicembre prossimo.

Del resto, proprio lo scorso luglio il commissario Schilardi dichiarò in un’intervista di essere rimasto piuttosto deluso dal modesto flusso di istanze: « In sostanza essa è stata confusa con quella “pesante”, perché c’è stata un’opera di disinformazione: si è voluto far credere che la ricostruzione leggera richiedesse la microzonazione, ma non è assolutamente vero. Il discorso è comunque aperto: le istanze probabilmente arriveranno pian piano». Secondo il commissario, va creato un rapporto di fiducia, anche grazie alla politica, tra tecnici e cittadini, vista una certa tendenza tra i cittadini a voler fare da soli, «ma non si può progettare una casa, un intervento di ricostruzione, di recupero o di adeguamento sismico senza la necessaria competenza. Sono cose che esigono un’adeguata professionalità», concluse il Commissario.

Come è noto, l’articolo 7 dell’ordinanza n. 4 stabilisce che nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori e comunque entro il termine stabilito, gli interessati devono presentare al Comune la domanda di concessione del contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine, possono altresì presentare domanda di concessione del contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori. Ricevuta la domanda di concessione del contributo, il Comune tempestivamente procede all’attività istruttoria verificando l’insussistenza di condizioni ostative all’intervento a norma dell’art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 200 l, n. 380. Il Comune successivamente alla comunicazione delle determinazioni da esso assunte ai sensi del comma 4, ovvero allo scadere del termine entro il quale il Comune può esercitare i poteri inibitori sulla comunicazione di cui all’art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/200 l, provvede all’istruttoria sulla domanda di concessione del contributo presentata a norma dell’ articolo 4 dell’ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018 sulla base della documentazione presentata e, sulla base del costo ammissibile individuato dal tecnico incaricato ai sensi del comma l dell’art. 2 della presente ordinanza, determina il contributo concedibile.

Il Commissario, ricevuto l’esito istruttorio con la determinazione del contributo dal Comune, si determina tempestivamente in ordine alla concessione del contributo ovvero al rigetto dell’istanza, informando ne il richiedente e il comune. In caso di accoglimento dell’istanza di contributo, il Comune provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. Il della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e il codice CIG. Ove si renda necessaria un’integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni. Il beneficiario del contributo segnala al Comune l’Iban del conto corrente a lui intestato; i titolari di attività produttive comunicheranno l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l’Iban di detto conto. Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del Dipe.

L’articolo, infine, stabilisce che il contributo, nei limiti e nei termini di cui all’art. 25 comma 3 del decreto legge n. 109 del 2018, è erogato tramite il Comune al Beneficiario, con fondi resi disponibili dal Commissario, nei tempi e nei modi di seguito indicati: a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento agli artt. 13 e 14 comma l lett. d) del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018, dal direttore dei lavori utilizzando il prezzario unico di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b, dell’ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo; b) il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori e approvato dal Comune.

Ads
Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex