LE OPINIONI

IL COMMENTO I vantaggi dello strumento dell’arbitrato

DI LUIGI DELLA MONICA

L’arbitrato si illustra nella sala conferenze dell’hotel “Villa Durrueli” il pomeriggio del 25 giugno 2025. Intervengono il Segretario della Fondazione Avvocatura Napoletana Avv. Sergio Longhi, il dott. Stefano Stanzione commercialista del circondario NaNord e Presidente Centro Studi per il Mezzogiorno, l’ingegnere forense Raimondo Polidoro ed il Prof. Avv. Raffaele Manfrellotti della Università di Napoli “Federico II”; indirizzo di saluto dell’Avv. Alberto Morelli Presidente Assoforense Ischia. La Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, rilanciata e fortemente supportata dal Presidente Avv. Carmine Foreste e dal Segretario Avv. Antonio Valentino, sbarca ad Ischia per orientare gli avvocati sui vantaggi dell’eventuale ricorso a tale strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili; il progetto culturale viene sposato fortemente dalla Fondazione Avvocatura Napoletana, mercè il suo Presidente Avv. Alfredo Sorge. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale nella seduta del 12 giugno 2025 conferiva pieni poteri rappresentativi al sottoscritto per condurre l’evento. Si conferma la forte vicinanza del COA Napoli al territorio isolano in ogni sua esigenza tecnico culturale e singolare ma degna di nota e di lode è stata la cortese disponibilità del Senatore Salvatore Lauro che ha reso possibile la trasferta gratuita dei relatori sugli aliscafi “Alilauro”, con ciò incentivando la presenza di eccellenze culturali sul territorio insulare. L’imperativo ideologico è conservare, preservare e stabilizzare il Tribunale ad Ischia, ciò non di meno non sussistono preconcetti ad analizzare l’istituto processuale civile dell’arbitrato.

Il procedimento arbitrale consente agli operatori commerciali di sottrarsi alle conseguenze deleterie di alcune caratteristiche strutturali dei tribunali nazionali considerate confliggenti con le esigenze del mondo degli affari, al punto che taluno ha affermato che la diffusione delle clausole compromissorie rappresenta, almeno in parte, l’emblema dell’inadeguatezza del sistema di giustizia statale. Occorre tener presente che nonostante la vocazione marittima della nostra isola, non esistono Giudici specializzati né è presente il Diritto della Navigazione e dei Trasporti tra le materie oggetto della preparazione al Concorso in Magistratura! La maggior parte degli Stati (fanno eccezione l’Inghilterra, l’Australia e la Cina che hanno istituito tribunali specializzati marittimi) è infatti priva di organi statali specializzati per la risoluzione delle controversie marittime per cui si palesa il rischio che i giudici investiti della controversia siano privi della preparazione tecnica necessaria alla risoluzione di questioni di diritto marittimo. Non è certamente trascurabile l’applicazione dell’arbitrato al mondo dello yachting, fenomeno già ampiamente diffuso sia in ambito internazionale, dove è sempre più frequente la previsione di un arbitrato, all’interno dei formulari e contratti maggiormente utilizzati, sia sul piano nazionale, dove, anche se in misura inferiore rispetto che all’estero, il ricorso all’arbitrato è molto praticato soprattutto con riguardo al settore della compravendita o costruzione di megayachts o nei formulari di utilizzazione commerciale dei medesimi (time charter, voyage charter, cabin charter, boat & breakfast, ristoboat ).

In Italia è presente la MMAA – Court of Arbitration Association in the Mediterranean Maritime Arbitration di Genova vanno enumerate a titolo esemplificativo e non esaustivo anche altri organismi a livello mondiale che, se richiamate in contratto in una con il regolamento di arbitrato da ciascuna di esse predisposto, danno appunto vita a quello che viene qualificato come arbitrato “amministrato”: la LMMA – London Maritime Arbitrators Association, la CAMP – Chambre Arbitrale Maritime di Parigi e l’omonima del Principato di Monaco, il IMAC – Instituto Marìtimo de Arbitraje y Contrataciòn di Madrid, la GMAA – German Maritime Arbitration di Amburgo, la TAMARA, Transport and Maritime Arbitration Association di Rotterdam, The Maritime Association of Malta; la SMA – Society of Maritime Arbitrators di New York, la VMAA – Vancouver Maritime Arbitrators Association, la India Maritime Arbitration Commitee, la MAC – Maritime Arbitration Commission di Mosca, la CMAC – China Maritime Arbitration Commission di Pechino, la TMAC – Tokyo Maritime Arbitration Commission e la ACIMA – Alexandria Centre for International Maritime Arbitration di Alessandria d’Egitto.

Obiettivo sistemico della Camera Arbitrale di Napoli è approdare a questi livelli di funzionamento. Tra le fonti dell‘arbitrato marittimo assume altresì particolare considerazione la volontà delle parti contraenti nella fase di negoziazione della convenzione arbitrale si manifesta in particolare nel prevalente ricorso a forme di arbitrato ad hoc, in cui le regole che governano il procedimento sono tendenzialmente definite dalle parti nella convenzione arbitrale, a differenza degli arbitrati amministrati (o istituzionali) diffusi in altri ambiti del commercio internazionale e condotti secondo le regole vincolanti poste dall’organizzazione arbitrale. In tema di apposizione di clausole compromissorie dei formulari contrattuali marittimi occorre sottolineare che nella prassi odierna dei commerci marittimi internazionali – per ragioni di certezza del diritto e uniformità applicativa, la formulazione letterale delle clausole arbitrali appare assai più dettagliata e idonea a regolare l’arbitrato in ogni suo aspetto sostanziale e processuale. Nella prassi della contrattazione, che avviene usualmente in via telematica tramite il ricorso a brokers, i contraenti assumono come base di discussione un determinato formulario identificato dal nome in codice e il cui contenuto si presume noto, onde l’accordo andrà ricercato su questioni specifiche, quali il tipo di nave e di carico, le modalità del viaggio, l’ammontare del nolo.

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Gli attuali formulari sono redatti nel formato A4, ridotto rispetto alle dimensioni adottate in precedenza, e le clausole che richiedono un accordo specifico sono poste nella prima pagina, mediante un sistema di caselle da riempire, mentre le pagine successive riportano le condizioni di contratto predeterminate. Il ricorso alla procedura arbitrale è pressoché una prassi consolidata, sia da parte delle compagnie di navigazione, nel trasporto marittimo, nel charterparties, nel noleggio di nave (time charter o voyage charter) è contenuta una arbitation clause, ossia un accordo con cui le Parti convengono esplicitamente l’attribuzione della competenza giurisdizionale a favore di arbitri – anche stranieri – a conoscere e a decidere le controversie derivanti dal contratto, disciplinando altresì modalità delle relative nomine, nel soccorso e salvataggio e nella compravendita di nave. Il formulario largamente più utilizzato nel nostro Paese, è quello denominato Sale form e comunemente noto come Memorandum of Agreement (MOA), la cui ultima versione risale al 2012 e si compone di sedici articoli. L’articolo 16 del MOA stabilisce la legge regolatrice del contratto e prevede una clausola compromissoria in caso di liti scaturenti dal contratto stesso. Ancora è esso è fruibili nelle materie di costruzione di nave e nelle assicurazioni marittime: talune polizze assicurative che deferiscono la controversia ad arbitri privati o ad istituzioni arbitrali, prevedono particolari qualifiche soggettive in capo agli arbitri. Nel territorio di Ischia, spicca il caso di cronaca giudiziaria del naufragio peschereccio 29 giugno 2005 largo di Casamicciola “Padre Pio” e nave cisterna “Ador ter Mar”. Il secondo grado di giudizio è terminato 10 anni dopo infliggendo il concorso di colpa fra i due comandanti, stante le condizioni meteo assolutamente serene e non turbate (patrocinatori delle parti avv.ti Molinaro e Bernardo), ma la sentenza per quanto passata in cosa giudicata e quindi incontestabile non ha dato al Comandante deceduto la possibilità di esprimere la propria versione, quanto all’antica arte marinara, che non è materia di studio nei Tribunali, circa la possibilità di evitare il sinistro marittimo che lo ha visto perire drammaticamente.

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È il momento di ribaltare concetti obsoleti ed asfittici del passato del tipo “si è fatto sempre così, per cui va bene così” che sta imbrigliando il nostro Meridione in condizioni di vivibilità che sono sono ottimali solo per l’emigrazione giovanile. Il Sud, di cui Ischia è parte integrante della ZES, deve essere il volano della rinascita dell’economia italiana, non la palla al piede per la sua incapacità di accogliere idee innovative e\o alternative di crescita.

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