IL COMMENTO Il virus va combattuto senza cancellare la Costituzione
DI LUCIANO VENIA
Il virus esiste, circola, danneggia, uccide. Come altri virus. Ogni anno in Italia secondo l’infettivologo Piero Bassetti 10.000 persone muoiono per complicazioni da influenza (ma forse il dato e’ sottostimato) e altri 17.000 muoiono per infezioni respiratorie. Dopo il periodo triste febbraio-maggio, sin da luglio si sono registrati incrementi di casi di positività al virus. Fortunatamente sinora con una bassa letalità in rapporto a quella di marzo. Altro dato migliore è che il 95-96 % sino a qualche giorno fa delle persone che sono risultate in contatto con il virus non presenterebbero sintomi. Per loro i protocolli prescrivono comunque misure di isolamento. Tuttavia i positivi non sono malati. Durante una teleconferenza del dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia rispondendo a domande degli onorevoli Lollobrigida e Gemmato il Prof. Bassetti che dirige una clinica di malattie infettive ha affermato che “i debolmente positivi trasmettono ad altri in meno del 3% dei casi quindi il 97% dei debolmente positivi non trasmette. In ogni caso la pandemia in altri paesi resta gravissima col suo carico ri morte e di dolore. Nessuno vuole negare questo evento che resterà nella storia. Tuttavia abbiamo il dovere di difendere i valori supremi del nostro ordinamento e i principi di libertà della nostra sacra Carta Costituzionale.
Ogni provvedimento di contrasto va coniugato al diritto e alla libertà. L’Italia non e’ ne’ la Cina Comunista ne’ il regime della Corea del Nord. Per questo ogni misura deve rispettare vincoli e limiti invalicabili in uno Stato Democratico. Una lunga emergenza non puo’ mai trasmutare in stato di “eccezione” sconosciuto alla e nella nostra Carta Fondamentale. Del resto l’occidente conosce dittature nate persino col voto popolare come il nazismo “a differenza dello stato di emergenza, lo stato di eccezione e’ una insidiosa sospensione dell’ordinamento vigente in vista di un assetto nuovo, di una cesura col passato. Come diceva Benjamin, l’eccezione diventa norma e si crea un vuoto di diritto.” (Cosi’ ha scritto Portaluri sul Corriere della Sera). “A spianare la strada a Hitler fu il sistematico abuso del famigerato articolo 48 della Costituzione di Weimar, il quale consentiva di congelare i diritti fondamentali se l’ordine pubblico fosse stato significativamente in pericolo.”Certo oggi non siamo ancora a questo ma occorre sempre vigilare iniettando insieme a vaccino e medicamenti gli anticorpi della libertà e in modo preventivo e repentino per scongiurare ogni totalitarismo. Mascherine, igiene delle mani, distanziamento sono misure di precauzione che vanno adottate e rispettate. Tuttavia assieme alla modulazione del funzionamento della societa’ e dei mercati sempre va tenuta indenne la libertà. Queste considerazioni si ispirano non solo alla fondamentale intervista data al Corriere della Sera dal Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia ma anche alla posizione espressa con lo stesso mezzo dalla seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato Casellati che richiamava a una informazione corretta, puntuale e aggiornata e improntata alla massima trasparenza a cominciare dalla esibizione di tutti i documenti secretati e comunque di tutte le relazioni e i verbali tecnici disponibili.
Da giurista condivido gli alti richiami della Presidente della Corte Costituzionale e del Presidente del Senato e ad essi oriento la mia valutazione e la mia espressione libera del pensiero in merito. Nutro dubbi come tanti altri a partire dai presidenti emeriti della Corte Costituzionale sull’uso dei decreti del Presidente del Consiglio, i famigerati dpcm molto discussi dalla opposizione parlamentare; e sui decreti di regioni e comuni quando essi intaccato ad esempio la liberta’ di circolazione ex art. 16 della Costituzione oppure i diritti al lavoro, all’impresa, all’esercizio del culto o della propria partecipazione politica e sindacale. Il primo comma dell’art. 120 della Costituzione afferma con chiarezza: “La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [cfr. art.16 c.1], né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio.” Vero è che le ordinanze motivate dalla situazione sanitaria vengono controfirmate dal ministro della Salute ma dubbi e perplessità sull’utilizzo di una ordinanza regionale per comprimere le libertà primarie permangono in molti giuristi. Identiche questioni furono sollevate anche dal Prof. Sabino Cassese e da moltissimi docenti di diritto penale e di procedura penale, specie in riferimento all’assetto sanzionatorio delle norme della primissima fase e in relazione alla applicazione dell’art. 650 del codice penale. Non a caso vi fu una sorta di successiva depenalizzazione della fattispecie. A marzo ed aprile a parere di giuristi e forze politiche e parlamentari abbiamo subito una pesante negazione della libertà di circolazione che e’ sempre inaccettabile in uno stato democratico.
Tutto quanto premesso mi permetto di enumerare una serie di principi riassuntivi di quanto argomentato al modo di un Manifesto per la Libertà nell’Emergenza: 1) La Costituzione della Repubblica Italiana non prevede lo stato di Eccezione. 2) Ogni limitazione dei diritti costituzionali deve essere straordinaria e compressa in un brevissimo lasso di tempo; 3) ogni limitazione dei diritti costituzionali come conferma la stessa giurisprudenza della Corte “deve essere sempre ispirata ai principi di necessità, proporzionalità ragionevolezza, bilanciamento e temporaneità”; 4) Più severa è la compressione dei diritti costituzionali o di un principio affermato nella Carta Fondamentale più e’ necessario che venga circoscritta nel tempo e nello spazio ed avere brevissima durata, giorni; 5) Il Diritto è Logica ed il rigore della legge deve essere coniugato ai diritti essenziali di libertà; 6) in qualsivoglia situazione e condizione di crisi e di emergenza devono sempre valere i principi della nostra Costituzione; 7) Non possono essere adottati provvedimenti e misure coercitive di massa o per categorie di cittadini o limitative della libertà tranne che ci si trovi in stato di guerra o di catastrofe con la mortalità del 5% della popolazione in un anno o per un medesimo motivo in un arco di 24 mesi; 8) La liberta’ di circolazione e’ sacra e inviolabile come il domicilio, la corrispondenza, la liberta’ di espressione, di associazione, di riunione, di impresa e di lavoro, di cura. Esse liberta’ non possono mai subire una compressione se non per un massimo di 4 giorni e solo per gravissimi e comprovati motivi attestati dai competenti organi costituzionali e dalle istituzioni responsabili nel quadro di una espressa previsione normativa. Strumento ineludibile per ogni temporanea limitazione deve essere la legge dello Stato in via tassativa ed esclusiva cioe’ abolendo ogni diversa fonte regolamentare. Sempre va evitato l’uso di atti amministrativi e dei decreti del Presidente del Consiglio e va approvata una legge almeno 7 giorni prima dei limiti imposti. Consegno ai giovani, agli studenti e ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie queste proposte e le rivolgo al Governo della Repubblica, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte Costituzionale.