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Concessioni demaniali: Il Comune si oppone al ricorso presentato dall’AGCM

Mentre aumenta l’attesa e l’aspettativa per quello che sarà l’anno della consacrazione a “Capitale Italiana della Cultura”, molte attività commerciali dell’isola di Graziella che usufruiscono di concessioni demaniali (stabilimenti balneari, pontili per ormeggio barche, ristoranti che usufruiscono di suolo pubblico su aree demaniali, etc.) non dormono certo sonni tranquilli stante le tante incertezze che riguardano una materia complessa in cui tra norme europee, nazionali e regionali non si riesce a dipanare la matassa. La vicenda, in questi ultimi giorni,poi, si arricchisce di ulteriori elementi con il Comune che si è costituito (di seguito riportiamo il testo dell’atto deliberativo n. 253 del 28/10/2021) per opporsial ricorsopresentato dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ex art. 21 bisL.n. 287/1990 dinanzi al Tar Campania-Napoli per l’annullamentodella Deliberazione della Giunta Comunale del 15 febbraio 2021, n.37, con la quale si estendeva la durata delle concessioni stesse.

“Premesso che

1. In data 15.02.2021 la Giunta Comunale giusta delibera n. 37 si è disposto: “1.Di prendere attodella estensione ex lege al 31.12.2033 della durata delle concessioni demaniali marittime aventiscadenza al 31.12.2020, in applicazione delle disposizioni della Legge n.145/2018 art. 1 comma da675 a 685 e del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge77/2020 art. 182 comma 2 e del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 art. 100;

2. Di dare atto che a fronte delle estensioni temporali ope legis assentite alle concessioni demaniali marittime, in considerazione della pendenza di procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea e dell’incerto esito della stessa ed alla luce del contenuto dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e di quanto già statuito con la precedente Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 luglio 2016, pronunciata nelle cause riunite CE458/14 e CE 67/15, è esclusa ogni responsabilità diretta dell’Amministrazione comunale conseguente alla eventuale sopravvenuta declaratoria di invalidità, nullità e/o inefficacia della licenza suppletiva di estensione temporale delle concessioni, in ordine alla sovraordinata normativa eurounitaria, essendo esclusa qualsivoglia azione nei confronti dell’Amministrazione comunale e, dunque, fatto quanto previso dal Codice della navigazione in materia di revoca e declaratoria di decadenza anche per motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;

3. Di dare, altresì, atto che l’estensione temporale conseguente alla applicazione della richiamata normativa comporta il contestuale necessario adeguamento del canone alle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime fissate giusto decreto del Ministero infrastrutture e trasporti n. 247 in data 1° dicembre 2020, nonché l’aggiornamento delle stesse per l’anno 2021 (VARIAZIONE ISTAT), come puntualmente chiarito nella Circolare M.I.T., Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, dell’11.12.2020 ad oggetto: Articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2021.

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4. Di dare atto, infine, che compete al Responsabile del Settore Demanio predisporre i necessari provvedimenti amministrativi ed ogni altra opportuna attività gestionale al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa, dare notizia dei procedimenti di estensione della validità delle singole concessioni demaniali marittime, attivare le procedure per l’aggiornamento del SID all’esito dell’istruttoria delle istanze pervenute, procedendo alla verifica della completezza della documentazione trasmessa, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dell’avvenuto versamento di ogni onere previsto a carico dei concessionari e provvedendo ad ogni altro adempimento necessario”;

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– l’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha proposto ricorso ex art. 21 bis L. n. 287/1990 dinanzi al TAR Campania-Napoli avverso il Comune di Procida più altri per: … l’annullamento della delibera della Giunta Comunale del 15.02.2021 n. 37 avente ad oggetto Estensione temporale della durata delle concessioni demaniali ex art. 1 commi 682, 683, 684 L. n. 145/2018, ex a. 182 comma 2 D.L n. 34/2020 ed ex art. 1000 comma 1 D.L n. 104/2020; per quanto possa occorrere del silenzio formatasi all’esito del decorso dei sessanta gg. dalla ricezione del parere dell’Autorità e della determina n. 132 del 13.04.2021, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 31.12.2033 in attuazione della delibera di Giunta comunale n. 37/2021, con cui è stato prorogato il termine di proroga dell’avviso pubblico emesso dal Comune, del relativo avviso, e dei provvedimenti, di data, numero di protocollo e contenuto sconosciuti, con cui sono state prorogate le concessioni marittime al 31.12.2033…”;

Considerato che:

– l’Amministrazione, alla luce del quadro normativo attuale e nelle more della definizione della procedura di infrazione comunitaria, ha ritenuto, in riscontro delle istanze dei titolari delle concessioni demaniali marittime aventi scadenza al 31.12.2020 finalizzate all’applicazione delle richiamate disposizioni normative, acquisite agli atti, di dover prendere atto della estensione temporale di durata delle concessioni demaniali al 2033 avendo il legislatore, con la legge di conversione del decreto c.d. “Rilancio” (l. 77 del 17 luglio 2020) rafforzato, nuovamente, il prolungamento dei titoli sino al 2033, prevedendo all’art. 182 co. 2 la sospensione dei procedimenti amministrativi volti alla nuova assegnazione delle concessioni demaniali marittime o alla riacquisizione al patrimonio pubblico delle aree demaniali, sino al predetto termine previsto dalla l. 145/2019;

– in conseguenza dell’evidente stato di assoluta incertezza venutosi a creare per gli operatori e per le pubbliche amministrazioni si è verificata una inevitabile disparità di trattamento tra gli operatori a seconda del Comune di riferimento, in quanto alcuni enti hanno applicato la estensione temporale fino al 31 dicembre 2033, altri hanno espresso diniego disapplicando la norma nazionale, altri ancora, dopo aver accordato la estensione temporale ex lege, ne hanno disposto l’annullamento in autotutela, altri infine sono rimasti inerti rispetto alle istanze dei concessionari;

– il panorama giurisprudenziale si presenta piuttosto variegato in ordine alle diverse posizioni assunte da TAR regionali sulla questione, non mancando pronunce in ci si ribadisce l’obbligo per la Pubblica amministrazione di adeguarsi in ogni caso alla legge interna, ancorché questa sia in contrasto con il diritto dell’UE, in particolare affermandosi la doverosità per i Comuni di rilasciare titoli concessori al di fuori dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica, in ossequio alla estensione temporale automatica disposta dall’art. 1, comma 682, della Legge di bilancio 2019, al fine di evitare ipotesi di disparità di trattamento tra gli operatori a seconda del Comune di riferimento (cfr. sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, 27 novembre 2020, n. 1321);

– presumibilmente non si concoscerà prima della fine del corrente anno il parere del Consiglio di Stato, riunitosi in adunanza plenaria, in merito all’estensione delle concessioni balneari al 2033, anche se una delle ipotesi più accreditate è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea – e in tal caso la decisione potrebbe essere anticipata già alla fine di novembre, non esistendo, dunque, ancora, una posizione unitaria della giustizia amministrativa in merito all’applicazione o meno della legge 145/2018 che ha disposto il prolungamento di quindici anni della validità delle concessioni demaniali marittime su cui insistono i circa diecimila stabilimenti balneari italiani;

RITENUTO, pertanto, necessario superare l’incertezza delle situazioni giuridiche creatasi e garantire agli operatori locali medesimo trattamento riconosciuto da molti enti locali campani, e, dunque, difendere il contenuto del deliberato oggetto di impugnativa da parte della Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, incaricando legale ai fini della costituzione in giudizio a difesa dell’Ente;

Ritenuto opportuno, dunque, procedere alla costituzione in giudizio del Comune di Procida nel giudizio introdotto con il descritto ricorso ex art. 21 bis L. n. 287/1990 dinanzi al TAR Campania-Napoli allo scopo di tutelare le ragioni dell’ente avvalendosi dell’assistenza di un legale qualificato, dando mandato agli uffici competenti di nominare un avvocato patrocinante previa sottoscrizione di apposito disciplinare d’incarico da parte del professionista individuato;

Atteso che l’affidamento di incarico al professionista dovrà comunque rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bisi del decreto legislativo n. 267/2000 e succ. modif. e integr..

Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge Delibera

1) La costituzione, per quanto esposto in premessa, del Comune di Procida, in persona del Sindaco pro tempore, nel giudizio dinanzi al TAR Campania-Napoli introdotto con ricorso promosso dall’ Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ex art. 21 bis L. n. 287/1990 allo scopo di tutelare le ragioni dell’ente avvalendosi dell’assistenza di un legale qualificato, dando mandato agli uffici competenti di nominare un avvocato patrocinante previa sottoscrizione di apposito disciplinare d’incarico da parte del professionista individuato;

2) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della procura ad litem ai fini della costituzione in giudizio del legale che verrà incaricato per la difesa dell’ente”.

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