IL COMMENTO Urbani e inurbani

Nomen omen, si dice in latino, per significare che, a volte, anzi il più delle volte, il nome di una persona la dice tutta. Diremo più avanti a chi ci riferiamo. Intanto, in questi giorni, si disputa del Piano Paesaggistico elaborato da Regione e Soprintendenza, delle osservazioni che alcune Associazioni hanno presentato e, soprattutto, delle osservazioni e del documento col quale i sei Sindaci dell’isola d’Ischia hanno dichiarato che quel Piano va respinto interamente al mittente per rifarlo daccapo, ispirandosi al Piano Ferrara, elaborato oltre 20 anni fa. A questo punto sveliamo il nome a cui ci riferivamo: Giuliano Urbani, uno dei fondatori di Forza Italia, Ministro della Cultura (2001-2005) che, con Legge 21 maggio 2004 n.128, istituì il rivoluzionario “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. Ecco perché “ nomen omen”; Urbani aveva una spiccata sensibilità urbanistica, paesaggistica e culturale. Il termine “urbano” ha due significati, quello di cittadino riferito alla città e quello di cittadino corretto e dai modi gentili. Per capire quanto incise, nel panorama culturale italiano, il Codice di Giuliano Urbani, dobbiamo riassumere brevemente il percorso storico-legislativo della salvaguardia territoriale del nostro paese. Partiamo dall’art.5 della L. 29 giugno 1939, che prevedeva solo la “facoltà” (quindi non l’obbligo) dell’allora Ministro dell’Educazione Nazionale di far redigere alla Soprintendenza un Piano Territoriale Paesistico a tutela della bellezza panoramica. Quando nel 1972 furono istituite le Regioni, ad esse furono trasferite le funzioni amministrative statali in materia urbanistica e, in specifico, la redazione dei Piani Paesistici. Per molto tempo furono pochissimi i Piani Paesistici approvati e il primo fu proprio il Piano Paesistico per l’isola d’Ischia nel 1943, in pieno conflitto. Nel 1984 venne emanato il Decreto Ministeriale Galasso, il cui aspetto principale fu quello di passare dalla “facoltà” di istituire il Piano Paesistico all’obbligo. Tale decreto poi divenne Legge Galasso nel 1985. Nel 2004 fu approvato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ( ad opera – come abbiamo detto – del Ministro Urbani) e il nome fu cambiato da Piano Paesistico a Piano Paesaggistico.
Il concetto di “Paesaggio” supera la dizione precedente, in quanto evidenzia un nesso ineludibile tra Uomo e Natura Scrisse, a tal proposito, il prof. Edoardo Malagoli, in < La tradizione culturale ed artistica dell’isola d’Ischia> : “Il paesaggio non è un’entità a sé stante, da noi indipendente, che possa sussistere immobile in una presunta autonoma identità con se stesso; nel momento in cui viene guardato dai nostri occhi, esso comincia a vivere in noi e con noi, entra nel campo delle valutazioni, degli affetti, delle relazioni che la nostra disposizione vi imprime, diventa paesaggio dell’anima e la stessa parola ( che deriva da “pagus”) richiama l’insopprimibile presenza dell’uomo anche quando non sono visibili i segni esterni del suo insediamento”. E lo scrittore Antonio Tabucchi ha scritto: “Un luogo non è mai soltanto quel luogo perché quel luogo siamo un po’ anche noi”. Questi concetti sono fissati nel Codice Urbani. Al Codice del 2004 seguirono altri provvedimenti, come il Decreto Rutelli nel 2008, per il quale non solo la Regione ma anche lo Stato, in collaborazione, ha competenza nella redazione dei Piani Paesaggistici, tant’è che, nell’ipotesi di ritardi o ritrosia della Regione, il ministro dell’Ambiente può approvare d’imperio il Piano Paesaggistico. E’ ovvio che la Regione, in quanto Ente di programmazione, tende a trasferire nel Piano elementi di valorizzazione anche da un punto di vista dinamico socio-economico, mentre la Soprintendenza ha l’obbligo di preservare e conservare le peculiarità paesaggistiche, storiche, archeologiche, artistiche del territorio. Sono state dette e scritte parecchie inesattezze sulle finalità e scopi di un Piano Paesaggistico, che cerchiamo di correggere con la lettura di alcuni articoli chiave del Codice Urbani:Art.131 – Salvaguardia dei valori del paesaggio – Comma 1 – “Ai fini del presente codice, per paesaggio s’intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.” Art 132 – Cooperazione tra amministrazioni pubbliche – Comma 4 –“ Il Ministro e le Regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulate dall’Osservatorio Nazionale per la qualità del paesaggio, istituiti con decreto del ministro, nonché degli Osservatori istituiti in ogni Regione con le medesime finalità. Art.135 – Pianificazione Paesaggistica. Comma 1 – “ Le Regioni assicurano che il Paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati < Piani paesaggistici> “Art. 143 – Piano Paesaggistico- Comma 1 – “ In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione ali livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico a quelli significativamente compromessi o degradati. Art. 144 – Pubblicità e partecipazione – Comma 1 “ Nei procedimenti di approvazione dei Piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle Associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi”. Letti questi articoli, riassumiamo: gli unici Enti a detenere la competenza a deliberare i Piani Paesaggistici sono la Regione e lo Stato (attraverso la Soprintendenza). Essi devono assicurare tutela e valorizzazione del territorio normato (la Soprintendenza con maggiore attenzione alla tutela e la Regione alla valorizzazione).


Non c’entra assolutamente nulla il Piano con provvedimenti di eventuali sanatorie di pregressi abusi edilizi. Non è questa la sede, bensì il Parlamento. Quanto alla partecipazione democratica nel processo normativo del Piano, si fa riferimento ai “soggetti interessati” quindi a Enti locali al pari di Associazioni ad interesse diffuso. Ciò detto, resta da capire come la Regione intenderà accogliere e valutare il contraddittorio comportamento dei Comuni isolani che, da un lato, presentano comunque osservazioni (per quanto rabberciate) e, d’altro lato inviano un collaterale documento sottoscritto da tutti e sei i Sindaci, in cui sostanzialmente respingono il Piano e ne invocano uno completamente alternativo, ispirato al Piano Ferrara, di oltre 20 anni fa, Siamo in piena confusione. Per finire, debbo spiegare le ragioni del titolo di questo articolo: di “Urbani” ho detto; per quanto riguarda gli “inurbani” basta leggere gli ultimi numeri di Il Golfo. I cacciatori (mai da noi messi in discussione per la loro passione, hobby, sport) continuano a farsi rappresentare e difendere da soggetti incapaci di dialogo civile, dai toni rozzi e privi di qualsiasi spessore, che scrivono anche su questo quotidiano, che si credono unici depositari del rapporto con la natura dell’Epomeo e tacciono di fronte ai continui episodi di bracconaggio (vedi ultimo intervento dei Carabinieri forestali di Casamicciola). Così come i “pragmatici” e sostenitori di una libertà privata incondizionata tacciono di fronte al perpetuarsi delle illegalità che degradano sempre più il nostro territorio (vedi ultime denunce sugli scarichi abusivi a mare). Inurbani, ecco che cosa sono!