Il Consiglio di Stato “assolve” il Comune
L’organo giudicante scrive l’ultima parola su un procedimento legato ad una richiesta di accesso agli atti per una questione legata a un’eredità: decisivo un vizio di notifica del ricorso originario che rendeva lo stesso inammissibile

DI GIOSUE’ ROSACROCE
In un contenzioso a Barano, relativo a un procedimento civile per risarcimento di danni da diffamazione, il Consiglio di Stato ha nuovamente ribaltato il giudizio. Il signor Giuseppe Di Meglio, interessato a verificare se i familiari della controparte deceduta avessero accettato l’eredità, aveva presentato al Comune una richiesta di accesso agli atti, la quale era stata concessa dall’Ente. Su istanza degli eredi, il Tar aveva inizialmente respinto la sospensiva e, successivamente, nel merito, aveva condannato l’Ente ritenendo che le informazioni richieste non fossero rilevanti per la controversia in corso. Recentemente, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Di Meglio, difeso dall’avv. Bruno Molinaro, a causa di un vizio di notifica del ricorso originario che lo rendeva inammissibile. Al medesimo impugnazione ha aderito il Comune, rappresentato dall’avv. Alessandro Barbieri, mentre gli eredi Rosanna Buono, Pietro Buono, Gennaro Ciro Buono e Margherita Buono si sono costituiti in resistenza; Cisi ed Evi, pur essendo stati chiamati in causa, non hanno preso parte.
La sentenza del Consiglio di Stato ricostruisce i fatti: «I signori Pietro, Rosanna, Gennaro Ciro e Margherita Buono hanno impugnato il provvedimento del 20 marzo 2024 con cui il responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Barano d’Ischia ha accolto l’istanza di accesso agli atti presentata dal sig. Di Meglio Giuseppe il 15 gennaio 2024, nonché il provvedimento del 20 marzo 2024 di “accoglimento istanza-rilascio copie” assunto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Barano d’Ischia a “ridefinizione” dell’istanza di accesso agli atti presentata dal Di Meglio Giuseppe in data 15 gennaio 2024». Come già riferito, le richieste erano motivate «con esigenze defensionali correlate alla necessità di fornire prova nell’incardinato giudizio civile (per risarcimento danni da diffamazione) dell’accettazione dell’eredità della dante causa da parte del coniuge e dei figli, per essere stati ed essere nel possesso dei beni della de cuius». Il Tar aveva accolto il ricorso, e il collegio del Consiglio di Stato ha richiamato la sentenza appellata, ora riformata, osservando: «Nel caso che ne occupa, è evidente la esorbitanza delle istanze ad exhibendum, e della stessa esigenza conoscitiva rappresentata (sorte della eredità e sua accettazione eventuale da parte dei ricorrenti) rispetto all’oggetto del giudizio pendente tra le parti (azione di risarcimento dei danni esperita dal controinteressato nei confronti, ab initio, della dante causa dei ricorrenti, in precedenza condannata per diffamazione a mezzo stampa) ciò che non consente, ab imis e in nuce, di rinvenire una concreta significanza e utilitas della istanza per l’attuale controinteressato… Non è percepibile, in altre parole, il necessario nesso di strumentalità delle pretese ostensive quivi azionate, in quanto volta al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali dovrebbero porsi in posizione ancillare». I giudici di primo grado avevano ritenuto che il Di Meglio non fosse legittimato ad accedere, motivando la decisione con la seguente constatazione: «stante la genericità e il carattere esplorativo delle pretese ostensive, non collegate all’oggetto del contendere nel giudizio civile pendente tra le parti».
È stata prontamente proposta un’impugnazione, nella quale si è contestata in via preliminare la violazione del contraddittorio, in quanto la sentenza «è stata pronunciata sebbene il ricorso non sia mai stato notificato per Giuseppe Di Meglio, pacificamente controinteressato». Con il secondo motivo, la sentenza è stata altresì censurata «in quanto lesiva delle prerogative defensionali dell’appellante, titolare di una situazione giuridicamente rilevante all’ostensione degli atti, oggettivamente strumentale alla difesa in sede giurisdizionale dei propri diritti ed interessi». Si evidenzia che «il Di Meglio fonda la propria pretesa ostensiva sulla pendenza di un giudizio civile in cui: “si controverte dell’eredità della dante causa degli attuali ricorrenti”. Essendo in tale giudizio controversa l’avvenuta accettazione dell’eredità, il Di Meglio, attraverso l’ostensione, ha inteso acquisire elementi fattuali ulteriori atti a dimostrare che i chiamati all’eredità, oltre a porsi nel possesso degli immobili reliti dalla de cuius, hanno anche provveduto a coltivare la domanda di condono edilizio presentata da quest’ultima per l’abitazione ed altri manufatti, a volturare l’utenza idrica per l’approvvigionamento di acqua, a pagare i relativi canoni, nonché i tributi (Tari, Imu ecc)». Di qui l’appello evidenzia: «Non sarebbe, pertanto, condivisibile la motivazione del Tar secondo cui “non è dato rinvenire quale utilitas possa ingenerare nella sfera del controinteressato, recte ai fini della tutela della situazione giuridica “altra” cui l’accesso è preordinato e strumentale, la conoscenza di dati ed informazioni attinenti ad un bene immobile e alla sua appartenenza o meno ai ricorrenti”. E, invero, l’acquisizione di qualsiasi documentazione atta a dimostrare il possesso e il godimento dei beni da parte degli eredi, con i correlativi obblighi di gestione, integrerebbero, per l’appellante, un fatto idoneo a realizzare il pieno soddisfacimento della pretesa risarcitoria azionata nei confronti dei germani Buono. Ne deriverebbe che non può condividersi l’affermazione del primo giudice, secondo cui le domande avanzate dal controinteressato assumerebbero “carattere generico, esplorativo e, in definitiva, perplesso”. All’opposto, le istanze di accesso presentate sarebbero strettamente funzionali ad esigenze di difesa tecnica, al cosiddetto accesso “defensionale”, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell’ambito di un procedimento civile o amministrativo».
Il Consiglio di Stato, tuttavia, non è sceso nel merito della questione, ritenendo sufficiente il primo motivo per dichiarare infondato l’appello e accoglierlo, “statuendo” l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica al controinteressato: «La sentenza impugnata – spiegano i giudici – ha, infatti, omesso di dichiarare il ricorso inammissibile sebbene lo stesso non sia mai stato notificato personalmente al signor Giuseppe Di Meglio, attuale appellante, pacificamente controinteressato». Si tratta di un vizio grave. La normativa che disciplina i processi amministrativi stabilisce infatti: «Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato…».
I giudici poi sottolineano come «nella fattispecie in questione, l’odierno appellante Giuseppe Di Meglio era certamente da qualificarsi come controinteressato e allo stesso avrebbe dovuto essere notificato il ricorso di primo grado. Ed invero, il sig. Di Meglio era proprio il soggetto che aveva presentato l’istanza di accesso agli atti che era stata accolta mediante il provvedimento impugnato, dunque il beneficiario del provvedimento medesimo che i signori Buono intendevano far annullare». Gli appellati hanno cercato di sanare il vizio sostenendo che la notificazione del ricorso fosse stata effettuata al Di Meglio presso l’avv. Giampaolo Buono, come indicato nelle istanze di accesso. Tale circostanza è stata ritenuta irrilevante, e la sentenza lo spiega chiaramente: « Dalla documentazione versata in atti risulta, invero, che l’odierno appellante ha rilasciato all’avv. Giampaolo Buono esclusivamente una procura speciale per il patrocinio nel giudizio civile instaurato nei confronti dei signori Buono in cui è controversa l’avvenuta accettazione dell’eredità della dante causa da parte degli stessi; ne consegue che il suddetto avvocato era certamente legittimato a presentare l’istanza di accesso, in quanto atto negoziale propedeutico alla difesa in quello specifico giudizio, compiuto in nome e per conto della parte dal difensore, ma non lo è per il patrocinio nel diverso giudizio instaurato dai signori Buono, volto all’impugnazione del provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso». Infatti, il Di Meglio è rappresentato dall’avv. Molinaro. La sentenza è stata riformata poiché il ricorso era risultato inammissibile. Considerato che l’accesso agli atti era già avvenuto, tale decisione “assolve” il Comune di Barano, il quale era stato precedentemente sanzionato dal Tar e condannato, così come il Di Meglio, al pagamento delle spese di lite.





