CRONACAPRIMO PIANO

Stop alle ruspe e abusi di necessità, la proposta di Molinaro

Ecco i dettagli della proposta di decreto legge elaborata dal noto professionista per fronteggiare nell’immediato la delicata problematica, in attesa di un riordino complessivo della materia

Graduazione dell’ordine delle demolizioni, ma anche sospensione temporanea delle stesse. L’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro nelle scorse settimane ha partecipato a un incontro con l’ex viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’onorevole Rixi, e altri parlamentari. Subito dopo, l’esperto professionista isolano ha elaborato e inviato all’attenzione del nuovo Parlamento una proposta di decreto legge incentrata proprio sulla “urgente sospensione temporanea delle giudiziali demolizioni ex art. 31, co. 9, del D.P.R. n. 380/01, anche sulla base di quanto stabilito con D.L. n. 183/20 in materia di blocco degli sfratti, e, comunque, per la graduazione delle demolizioni stesse nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”. La proposta concepita dall’avvocato Molinaro, riprendendo in parte alcuni dei punti già elaborati per analoghe iniziative legislative, si compone di un articolo unico, il quale recita: «Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 655 c.p.p. e nella selezione dei criteri per la esecuzione degli ordini di demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 9, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è tenuto a dare adeguata considerazione: 1. Agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storicoartistico; 2. Agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; 3. Agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p.) o di soggetti colpiti da misure di prevenzione antimafia».

Il testo elaborato dall’avvocato Molinaro prevede tre successivi criteri di graduazione nell’ordine delle demolizioni: prima gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincoli, poi quelli che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, infine quelli nella disponibilità della malavita organizzata

In questa prima parte dell’articolo vengono quindi delineati tre precisi criteri di graduazione a cui i magistrati dovrebbero fare riferimento nella successione cronologica delle esecuzioni di quelle che tuttora sono considerate dalla legge come sanzioni amministrative, cioè le demolizioni degli immobili abusivi, pur col loro impatto pratico e sociale di non trascurabile dimensione. Si fa dunque riferimento innanzitutto alle costruzioni che abbiano violato i vincoli di vario tipo insistenti sul territorio, per poi via via a quelle che mettono a rischio la sicurezza, e poi ai manufatti in possesso della malavita organizzata.

Subito dopo la proposta di decreto contiene una importante specificazione: «Nell’ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, la priorità dovrà essere attribuita agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati». Dunque, tale criterio consente di graduare ulteriormente, all’interno di ciascuno dei criteri ora illustrati, l’ordine di esecuzione delle demolizioni, dal momento che abbattere una costruzione ancora incompleta comporta senz’altro conseguenze infinitamente minori dal punto di vista sociale. Infatti, nella parte finale del testo è prevista una ulteriore prescrizione per ridurre l’incidenza della misura su quello che resta un bene primario per il cittadino. Si legge infatti nella proposta: «Le demolizioni delle case abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo avranno luogo solo ad esaurimento degli interventi sugli altri immobili». Si tratta quindi di applicare la graduazione in maniera tale da non colpire subito coloro che non hanno un’altra abitazione dove trovare riparo. L’ultima disposizione, non meno importante, recita: «Al fine di garantire effettività di tutela ai valori da salvaguardare in attuazione del principio di gradualità, sono temporaneamente sospese le demolizioni delle case abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo». Dunque, stop alle ruspe da subito nei casi in cui il soggetto colpito dall’abbattimento non abbia un altro tetto dove vivere.

La proposta prevede inoltre l’immediata sospensione temporanea delle demolizioni delle case abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo

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In definitiva, la proposta elaborata dall’avvocato Molinaro sostiene la necessità della gradualità nell’ordine delle demolizioni, che nell’immediato vanno sospese, nella prospettiva di un riordino legislativo generale dell’intera materia edilizia, rendendo più efficaci le sanzioni e al tempo stesso evitando che l’azione delle Procure finisca per violare principi costituzionali come la par condicio per i soggetti colpiti dalla misura, visto l’attuale andamento “a macchia di leopardo” delle demolizioni.

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