CRONACAPRIMO PIANO

Il Nido del Falco rimette le ali

La V Sezione del Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato dall’avvocato Molinaro per conto del proprietario del suggestivo ristorante, Vincenzo Vacca. I giudici hanno ritenuto fondate le argomentazioni difensive, erano stati presentati anche motivi aggiunti e un nuovo ricorso al Tar sul diniego all’accesso ad una serie di atti

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha accolto l’appello presentato dall’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro nell’interesse del ristorante Il Nido del Falco, struttura situata nella baia della Scarrupata, nel territorio del Comune di Barano. Andando a mettere un ulteriore punto fermo su un contenzioso giudiziario che si perde in tempi decisamente non recentissimi ma che ha vissuto una sorta di “altalena” proprio in questa estate 2025 quando dell’attività di ristorazione è stata disposta la chiusura al pubblico poi rientrata a seguito di pronunce della magistratura amministrativa. Nella decisione, i giudici hanno ritenuto fondate le argomentazioni difensive, facendo esplicito riferimento al principio del fumus boni iuris. La motivazione sottolinea infatti che le ragioni addotte dalla parte ricorrente, rappresentata dal proprietario del locale, Vincenzo Vacca, non possono considerarsi né illogiche né prive di consistenza giuridica. L’avvocato Molinaro, in preparazione dell’udienza, aveva inoltre notificato motivi aggiuntivi e promosso ricorso al TAR contro il diniego di accesso, lamentando in particolare una disparità di trattamento rispetto ad altri casi analoghi già esaminati. Tale iniziativa ha rafforzato la linea difensiva, evidenziando la necessità di un esame più approfondito della vicenda. Il Comune di Barano, parte resistente nel procedimento, era rappresentato in giudizio dall’avvocato Leonardo Mennella, che ha sostenuto le ragioni dell’amministrazione locale guidata dal sindaco Dionigi Gaudioso. Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato ha dunque aperto la strada a un riesame della questione, riconoscendo la validità delle doglianze avanzate dalla difesa del ristorante. Nel dispositivo si legge testualmente quanto segue: “Premesso che si controverte su un provvedimento inibitorio di una SCIA per l’esercizio di attività di ristorazione; Considerato, ad un primo esame che è proprio di questa fase cautelare, che oltre al pregiudizio grave e irreparabile (data anche la stagionalità dell’attività in essere) sussiste altresì il fumus boni iuris, data la non implausibilità delle tesi propugnate dalla difesa della originaria ricorrente che formeranno oggetto di specifico approfondimento, nella sede di merito, ad opera del giudice di primo grado; Ritenuto pertanto di confermare il decreto monocratico n. 2742 del 28 luglio 2025. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 6191/2025) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Spese della presente fase cautelare compensate”. A firmare l’ordinanza, per la cronaca, il presidente Paolo Giovanni Nicolò Lotti, i consiglieri Sara Raffaella Molinaro, Marina Perrelli e Gianluca Rovelli e il consigliere estensore Massimo Santini.

I MOTIVI AGGIUNTI, L’ILLOGICITA’ E LA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO

Come ricordato in apertura di servizio, lo scorso 22 agosto l’avvocato Molinaro aveva presentato motivi aggiunti. In questa dettagliata nota, il legale di Vacca evidenziava tra l’altro quanto segue: “Come si evince dalla lettura della nota datata 10 giugno 2019, il Responsabile SUAP del Comune di Barano d’Ischia ha espressamente ritenuto la certificazione di uso consolidato datata 20 giugno 2018, valida ed efficace, dichiarando, come si è visto, che,<<in considerazione del provvedimento emesso in materia urbanistica dal responsabile del settore tecnico, lo scrivente non ha che potuto prendere atto di ciò ed in conseguenza, superati i rilievi del sottoscritto nelle precedenti inibizioni, non si è proceduto all’inibizione delle suddette scia, che oggi consentono alla struttura di operare come locale di somministrazione all’insegna Il Nido del Falco>>. Con il provvedimento prot. n. 7359 del 4 luglio 2025, impugnato con il ricorso introduttivo, il medesimo funzionario comunale ha, tuttavia, completamente obliterato ogni riferimento a quanto precedentemente affermato, di fatto contraddicendo se stesso. Non vi è, infatti, alcuna coerenza logica tra le due manifestazioni di volontà, di contenuto diametralmente opposto. Il predetto funzionario, del resto, è lo stesso che, da un lato, non ha inibito la SCIA del 2018 e, dall’altro, del tutto legittimamente, ha finito per ammettere che tale mancata inibizione è stata la conseguenza della presa d’atto dell’avvenuto rilascio della certificazione di uso consolidato, in linea, peraltro, con la giurisprudenza di codesto T.A.R. che, in casi analoghi, ha affermato che ‘qualora l’immobile all’interno del quale sia esercitata un’attività commerciale venga sottoposto ad una procedura di condono edilizio, non può considerarsi preclusa la conservazione dell’attività che già in precedenza veniva esercitata’. Di qui l’evidente eccesso di potere per contraddittorietà (sotto altro profilo rispetto a quello già denunciato) con precedenti manifestazioni.

Ma l’esperto avvocato fa anche un’altra considerazione: “Il provvedimento impugnato – a ben vedere – non si sottrae a censura anche per evidente disparità di trattamento, risultando documentalmente dimostrato che, nel Comune di Barano d’Ischia, sono numerose le attività commerciali svolte all’interno di immobili oggetto di domande di condono edilizio tuttora pendenti, sulla base, peraltro, di SCIA e certificazioni di uso consolidato analoghe a quelle del Vacca. Il ricorrente, sul punto, non ignora che, secondo consolidata giurisprudenza, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere dedotto quando viene rivendicata l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo. Il caso di specie è, però, ben diverso. Infatti, non v’è chi non veda (e il ricorrente intende qui ribadirlo) che il funzionario comunale, allorquando, con la richiamata nota del 10 giugno 2019, ha espressamente riconosciuto la regolarità dell’attività segnalata in conseguenza dell’avvenuto rilascio, ad opera del Responsabile del Settore Tecnico, della ridetta certificazione di uso consolidato, ha operato del tutto legittimamente, facendo sostanziale applicazione della giurisprudenza di codesto T.A.R.che, in casi analoghi, ha affermato che «Qualora l’immobile all’interno del quale sia esercitata un’attività commerciale venga sottoposto ad una procedura di condono edilizio, non può considerarsi preclusa la conservazione dell’attività che già in precedenza veniva esercitata». Illegittimo è piuttosto, per le anzidette ragioni,il provvedimento impugnato, oltre che per i vizi già denunciati,anche per palese disparità di trattamento,come eccepito, stante l’assoluta identità di situazioni di fatto e l’irragionevole diversità del trattamento alle stesse riservato”.

IL RICORSO CONTRO IL DINIEGO DI ACCESSO

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Il giorno successivo, ossia il 23 agosto, sempre l’avvocato Bruno Molinaro aveva presentato – per conto del suo assistito – ricorso al Tar Campania per l’accertamento “del diritto del ricorrente di accedere agli atti richiesti, con obbligo dell’amministrazione intimata di consentirgli di prenderne visione e di estrarne copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione di codesto T.A.R.”. Nel ricorso il legale evidenzia tra l’altro che “L’istanza di accesso, come sottolineato in narrativa e agevolmente desumibile dalle allegazioni documentali e processuali, è volta ad ottenere la documentazione richiesta per indefettibili esigenze defensionali. Infatti, dalla comparazione della certificazione di uso consolidato rilasciata al ricorrente con quelle rilasciate in casi analoghi, il ricorrente è posto nella condizione di dimostrare, sia in sede procedimentale dinanzi all’autorità amministrativa sia in sede giurisdizionale, innanzi a codesto T.A.R., nel giudizio tuttora pendente avverso le determinazioni ostative del Responsabile SUAP, la contraddittorietà dell’azione amministrativa e la disparità di trattamento subita, stante l’assoluta identità delle situazioni di fatto. In altri termini, il ricorrente ha interesse a conoscere cosa sia avvenuto in situazioni analoghe alla propria, ottenendo ogni utile informazione su fattispecie oggettivamente comparabili. L’interesse è, dunque, di carattere defensionale ed è, pertanto, giuridicamente rilevante… Diversamente da quanto ritenuto dal Comune, emerge, in definitiva,nel caso in esame,un interesse diretto, concreto e attuale della parte istante (Vacca) a conoscere ‘cosa sia avvenuto’ in un contesto analogo, ovvero quanti immobili, siti nel territorio comunale ed oggetto di domanda di condono tuttora pendente, esercitino attività commerciali in forza dell’avvenuto rilascio di corrispondenti certificazioni di uso consolidato. Con particolare riferimento alle domande di condono, la richiesta, poi, non può affatto ritenersi ‘massiva’ e, pertanto, inammissibile, come erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato. La richiesta, sul punto, non è, infatti, finalizzata ad ottenere copia di tutte le domande di condono presentate ma solo ad ottenere una semplice informazione relativa al numero esatto delle domande di condono presentate, grazie alle quali gli immobili che ne sono oggetto vengono ritenuti non solo commerciabili ma anche fruibili in conformità alle finalità perseguite. Illegittima e non condivisibile è, infine,anche la motivazione addotta dal Comune per rigettare l’istanza avanzata in via subordinata di ‘accesso civico generalizzato’ alla documentazione richiesta”.

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