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Gradualità demolizioni, meglio un giudice supplente

DELL’AVV. BRUNO MOLINARO

Trattasi, con tutta evidenza, di un provvedimento lodevole e rivoluzionario nella sua semplicità, essendo ispirato come pochi altri, in una materia decisamente controversa come quella della esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione, a criteri di giustizia, ragionevolezza ed equità sociale.

Da tempo, nei vari ricorsi proposti al giudice della esecuzione penale, avevo denunciato con forza la violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, risultando le iniziative intraprese “a macchia di leopardo” obiettivamente slegate da qualsivoglia criterio predeterminato, rispondente ad esigenze di trasparenza ed economicità, nella organizzazione  della tempistica dell’attività demolitoria.

È noto, infatti, che, a fronte di un vastissimo fenomeno di abusivismo edilizio come quello che ha, purtroppo, interessato l’intera provincia di Napoli, determinando – nel corso degli anni, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 47/85 – l’emissione solo da parte del Tribunale di Napoli di oltre 100.000 sentenze irrevocabili di condanna o di pena concordata ex art. 444 c.p.p., l’esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione non è mai avvenuta – sino ad oggi – secondo il criterio dell’ordine cronologico o secondo altro ragionevole criterio ancorato, ad es., alle caratteristiche costruttive o dimensionali delle opere da abbattere o alla natura del vincolo gravante sull’area oggetto di intervento  o anche al disvalore determinato dalla natura speculativa  degli illeciti sanzionati.

La denunziata violazione era, peraltro, sorretta anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr., fra le tante, Corte Cost., 4.5.2005, n. 174) secondo cui il principio di buon andamento della P.A. (ex art. 97 Cost.) è riferibile anche agli organi dell’amministrazione della giustizia, in specie per quanto attiene all’ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo.

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E’ noto, altresì, che a disciplinare le modalità di organizzazione delle procedure di demolizione era intervenuto nel maggio del 2008 un protocollo d’intesa tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e i Procuratori della Repubblica del distretto presso i Tribunali di Napoli, Avellino, Benevento, Santa Maria Capua Vetere, Nola, Torre Annunziata, Ariano Irpino  e Sant’Angelo dei Lombardi.

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Tale protocollo, pur sottolineando espressamente la necessità di evidenziare in maniera chiara la tempistica della procedura finalizzata al materiale abbattimento dei manufatti abusivi”, ometteva, tuttavia, ogni concreto riferimento alla graduazione degli interventi demolitori secondo canoni di ragionevolezza e di buon andamento.

Viceversa, in un analogo protocollo di intesa stipulato tra la Procura di Siracusa e i Sindaci del circondario, si era convenuto che l’esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione dovesse essere graduata secondo le seguenti fasce di intervento:

<<1° FASCIA: opere non complete realizzate in zone di inedificabilità assoluta;

2° FASCIA: opere non complete realizzate in zone di inedificabilità relativa;

3° FASCIA: opere complete realizzate in zone di inedificabilità assoluta, ma non destinate a residenza abituale;

4° FASCIA: opere complete realizzate in zone di inedificabilità relativa, ma non destinate a residenza abituale;

5° FASCIA: tutte le altre opere abusive, a partire da realizzazioni “ex novo”  in centri abitati, rispetto a quelle in zone periferiche e rispetto agli ampliamenti di preesistenti edifici>>.

Va ancora ricordato che, in data 22.1.2014, proprio al fine di evitare le denunziate disparità di trattamento, è stato approvato in prima lettura al Senato il D.D.L. n. 580, rubricato “Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione dei manufatti abusivi”, il quale si propone, appunto, attraverso l’inserimento di un apposito articolo 44-bis nel T.U. dell’edilizia, l’istituzione di criteri di priorità per l’esecuzione delle procedure di demolizione cui si deve attenere il pubblico ministero competente.

Tale disegno di legge, la cui calendarizzazione alla Camera non è stata ancora fissata, prevede, all’art. 1, che:

1. Dopo l’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. (L) – (Criteri di priorità per l’esecuzione delle procedure di demolizione). — 1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell’articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all’articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare, osserva i seguenti criteri di priorità:

  1. a) immobili che, per condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l’immobile sia abitato o comunque utilizzato;
  2. b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;
  3. c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali;
  4. d) immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;
  5. e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico;
  6. f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;
  7. g) immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza);
  8. h) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale;
  9. i) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa;
  10. l) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate, ad eccezione di quelli di cui alla lettera m);
  11. m) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.
  12. All’interno delle sopraindicate categorie di immobili, in caso di pluralità di procedure, la priorità è valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e della data di accertamento del reato.
  13. Il pubblico ministero può derogare all’ordine dei criteri indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere i), l) e m), con riferimento al singolo caso e motivandone specificamente le ragioni.

Il provvedimento del Procuratore Generale rende giustizia, evita future discriminazioni, in piena coerenza con i parametri costituzionali, e supplisce al vuoto della politica.

Meno male.

Meglio un giudice supplente che il nulla!

 

 

 

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