CRONACA

Divieto di sbarco, ecco le richieste del Comune di Ischia

Con la canonica delibera di giunta, l’esecutivo guidato dal sindaco Enzo Ferrandino ha dettato le linee guida dell’ente di via Iasolino per la stagione turistica 2020

A piccoli passi, ognuno per conto proprio, come da tradizione consolidata. Anche il Comune di Ischia ha varato la delibera di giunta relativa alla limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, insomma l’applicazione del divieto di sbarco per la stagione turistica 2020. L’esecutivo guidato dal sindaco Enzo Ferrandino ha dettato le linee guida al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti partendo dall’art. 1 che prevede che “dal 10 aprile al 30 settembre 2020 è vietato il trasporto e la circolazione sull’Isola d’Ischia (Comuni di Barano d ‘Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola”. Nel medesimo periodo, si legge nella delibera, “è altresì vietato l’imbarco, lo sbarco e la circolazione sull’Isola d ‘Ischia di automezzi con portata superiore ai 13,5 t. Anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania”.

Non manca poi la sezione destinata alle deroghe concesse che riguardano soggetti e categorie che vengono così elencati: “autoambulanze e veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri; veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli a seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio e infine veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti; autoveicoli al servizio delle persone invalide purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall ‘autorizzazione rilasciata dal Comune dell’isola d’Ischia dove lo stesso andrà a soggiornare; autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali.

Il permesso di sbarco verrà concesso dall’Amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessità; e) autobus di lunghezza superiore a m. 7,5 e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’Isola, in apposite aree ed essere ripresi solo alla partenza; autoveicoli di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria, autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio Vesuviano — Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; veicoli intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune ove ricade l’immobile, sul quale è indicata l’ubicazione dello stesso, limitatamente ad un veicolo; veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare; autoveicoli e motocicli (come definiti dall ‘art. 53 del C. d. S. ) con targa estera; autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti residenti in uno dei sei comuni dell’Isola d ‘Ischia; autoveicoli e motoveicoli intestati ai residenti dell’isola di Procida che devono recarsi sull’isola d’Ischia per raggiungere le strutture sanitarie della ASL NA 2 allocate sull’isola, munite di certificazione del medico di base o dell’Amministrazione della struttura ospedaliera; autoveicoli di proprietà di soggetti che possano dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede operativa ricade in uno dei comuni dell’Isola”.

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