CRONACA

Annullata l’ordinanza balneare di Lacco Ameno: i cani possono andare in spiaggia

L’associazione Earth Onlus ha chiesto ed ottenuto l’annullamento del divieto di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e\o guinzaglio, nelle spiagge libere del territorio comunale

A Lacco Ameno i cani possono andare in spiaggia.  A deciderlo i giudici della quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che si sono pronunciati sul ricorso proposto dall’Earth Onlus, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Rizzato. Il 6 maggio 2019, il Comune di Lacco Ameno ha emanato l’ordinanza oggetto del ricorso volta a disciplinare la stagione balneare, imponendo il divieto di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e\o guinzaglio, nelle spiagge libere del territorio comunale, e precisando, altresì, che da tale divieto erano esclusi i tratti di litorale oggetto di concessione rispetto ai quali al gestore era conferita la facoltà di riservare tratti di spiaggia alle famiglie detentrici di cani di piccola taglia.

Nel rilevare come l’anzidetto Comune, a stagione balneare iniziata, non avesse ancora emanato alcuna ordinanza tale da consentire l’accesso degli animali in alcuni tratti di spiaggia libera del territorio comunale, soggiungeva parte ricorrente di aver domandato, con istanza del 14 maggio 2019, l’individuazione di tali aree. A fronte del mancato riscontro offerto a tale istanza, l’associazione contestava la legittimità dell’art. 2, lett. g), dell’ordinanza sopra indicata, nella parte in cui vietava ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare in corso. Avverso il provvedimento impugnato l’Associazione Earth, nella persona del legale rappresentante, premesso di essere stata riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e di avere interesse all’annullamento dell’atto sindacale, ha dedotto un eccesso di potere per difetto di motivazione; un eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità; ed un eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza. Nel contempo l’amministrazione comunale di Lacco Ameno benchè chiamata in giudizio è rimasta contumace. Così i giudici del Tribunale Amministrativo della Campania hanno accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 964/2019, all’udienza del 8 settembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione. Per i giudici, quindi, il ricorso è fondato. L’associazione ricorrente deduce che l’ordinanza gravata  irragionevolmente impone ai conduttori di animali il generalizzato divieto di accesso alle spiagge libere, in assenza di una motivazione che giustifichi tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti. Deduce altresì la manifesta irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, circa il rapporto tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l’incidenza sulle sfere giuridiche dei privati. La totale assenza di motivazione, infatti, non consentirebbe di apprezzare se il divieto sia riferibile a ragioni riconducibili all’igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di coloro che frequentano le spiagge. La motivazione del provvedimento avrebbe dovuto inoltre contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, idonea a verificare anche il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l’Autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge. Per questo la richiesta di annullamento dell’ordinanza del Comune di Lacco Ameno è stata accolta. Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione, oltre che per violazione del principio di proporzionalità.

Secondo i giudici amministrativi “In particolare, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, distinguendole da quello interdette al loro accesso (cfr. T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014)”. Il collegio, quindi, ha accolto la domanda dell’associazione Earth Onlus con il conseguente annullamento dell’atto impugnato nella parte di interesse in cui vieta ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, di poter accedere alle spiagge libere del litorale durante la stagione balneare che finisce il 31 ottobre di ogni anno.

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Rossy

E perché non mettere un’ordinanza per gli umani?
🙂 🙂 🙂

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Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex