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Asilo conteso, dal Comune di Casamicciola ricorso “last minute” al Consiglio di Stato

ISCHIA. E’ l’ennesima puntata  di una telenovela che proprio sembra non volerne sapere di scrivere la parola fine. Un nuovo passaggio giudiziario nel braccio di ferro per l’asilo della Sentinella che vede protagonisti il Comune di Casamicciola e la Diocesi di Ischia, che si contendono l’immobile di via Castanito a suon di carta bollata. Nell’edizione di domenica del nostro giornale vi parlavamo della possibilità che le parti raggiungessero un accordo e la cosa non è affatto sfumata. Anzi, da informazioni in nostro possesso risulta che i contatti tra i legali delle due parti in causa si siano succeduti in maniera incessante anche nel corso del fine settimana. La quadratura del cerchio non è stata trovata a causa di alcuni “cavilli” contenuti nella bozza di compromesso stipulata dall’ente della cittadina termale. A questo punto inevitabilmente il difensore del Comune, l’avv. Ferdinando Scotto, ha presentato e depositato ricorso presso il Consiglio di Stato contro il vescovo Pietro Lagnese e il sacerdote don Luigi Ballirano (nella qualità di parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria Maddalena) avverso e per l’annullamento “dell’ordinanza n. 308/2018 pubblicata in data 28.02.2017, con la quale la Quinta Sezione del Tar Campania di Napoli ha accolto l’istanza di sospensione cautelare dell’ordinanza n. 188/2017 emessa dal Comune di Casamicciola Terme, per la requisizione,  per ventiquattro mesi, dell’immobile sito in località Sentinella, alla via Castanito e identificato al catasto al fol. 1, part. 318”.

LA REQUISIZIONE DELL’IMMOBILE E I MOTIVI DI URGENZA

Nella parte iniziale del ricorso viene riassunta l’intera cronistoria della vicenda, ormai nota crediamo a tutti i nostri lettori. L’avvocato Scotto, però, ritiene che l’ordinanza incriminata del Tar sia erronea e per questo motivo se ne richiede l’annullamento con il rigetto della richiesta di sospensiva alla stregua di una serie di considerazioni. Si parte, in particolare, proprio dalla requisizione e dal fatto che la stessa possa essere adottata come procedura soltanto in casi di urgenza estrema, che il Tar non ha rilevato. Nel ricorso si legge che “Come esposto nella premessa del presente giudizio, i locali precedentemente individuati per ospitare la scolaresca dell’Istituto comprensivo IBSEN erano stati dichiarati inidonei in data 27/11/2017 e in pari data l’UTC ha relazionato circa l’unica strada al momento percorribile per consentire in tempi stretti la ricollocazione degli alunni, individuando l’immobile di via Castanito, già destinato ad uso scolastico, quale unica possibilità per fronteggiare l’emergenza. Tale circostanza fattuale, puntualmente documentata in primo grado, è stata del tutto pretermessa dal TAR che ha collegato l’adozione del provvedimento di requisizione alla sola circostanza temporale del verificarsi del primo evento sismico (‘a più di tre mesi dal sisma’) e non invece al momento in cui si è effettivamente materializzata l’urgenza di provvedere, recte 27.11.2017. Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, sussisteva la competenza del Sindaco ad adottare il provvedimento di requisizione, peraltro, trasmesso immediatamente al Prefetto. Con l’ulteriore rilievo che l’immobile da molti anni non è utilizzato dalla Parrocchia e men che meno dalla Diocesi, e comunque gli effetti del provvedimento sindacale contestato sono limitati alla durata di 24 mesi, ben conciliabile con le esigenze indicate dalle ricorrenti a sostegno della domanda cautelare. In sintesi, il provvedimento era esaustivamente motivato: sussisteva l’emergenza per la accertata inidoneità dei locali precedentemente individuati; l’immobile per cui è causa è l’unico disponibile a fronteggiare l’emergenza. Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, i rilievi circa la destinazione funzionale gravante ex lege sul fabbricato e la questione dominicale sono stati svolti dalla difesa del Comune al fine di dimostrare l’inesistenza di periculum in mora e la assoluta carenza di interesse alla decisione”.

LA PERDITA EVENTUALE DEL FINANZIAMENTO NON ASCRIVIBILE ALLA REQUISIZIONE

C’è poi un’altra questione, lamentata dalla Diocesi, e relativa alla possibile perdita di un finanziamento concesso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Nello specifico il difensore dell’ente rimarca come “in effetti il Comune, con provvedimento del 03.11.2017, rimasto inoppugnato, aveva già sospeso gli effetti della SCIA presentata dalla Parrocchia, proprio evidenziando l’inesistenza dei presupposti per ottenere il cambio di destinazione d’uso dell’edificio. Do qui l’irrilevanza della ipotizzata perdita del finanziamento riferito ad intervento in ogni caso non realizzabile e comunque non collegabile al provvedimento di requisizione. Per poi aggiungere in un passaggio successivo: “È opportuno rammentare che l’ordinanza di requisizione dell’immobile, per la durata di 24 mesi, è finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività della scuola dell’infanzia, di primario rilievo per le famiglie della comunità già duramente colpite dal sisma. In tale ottica è evidente che risulta recessivo e non meritevole di tutela, vieppiù cautelare, l’interesse della Diocesi e della Parrocchia ad ottenere l’immediata disponibilità del fabbricato. A ciò aggiungasi che l’immobile era in disuso da molti anni e l’intervento che intendono realizzare le ricorrenti contrasta con il vincolo di destinazione, impresso all’edificio dalla legislazione in materia di edilizia scolastica”.

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Restando in argomento, nel ricorso viene evidenziato in maniera ancora più marcata come l’ipotizzata perdita del precitato finanziamento non sarebbe ascrivibile al provvedimento di requisizione e questo è così spiegato: “È certamente irrilevante, ai fini del periculum in mora sotteso alla tutela cautelare, il pregiudizio economico che si presume derivare dall’ipotizzata perdita di finanziamento comunque non ascrivibile al provvedimento di requisizione. Al riguardo si osserva che non è certamente il provvedimento in questa sede impugnato che potrebbe in qualche maniera determinare la perdita del finanziamento; tale risultato potrebbe al più conseguire al diniego del Comune riferito al titolo abilitativo edilizio per la ristrutturazione dell’immobile e cambio di destinazione d’uso. Al riguardo il Comune si è anche già espresso con provvedimento non impugnato o altrimenti contestato. È dato oggettivo ed inequivoco che il Centro Sociale, contrariamente a quanto affermato da controparte, non è allo stato esistente e in ogni caso la sua realizzazione non è conforme al vincolo di destinazione d’uso gravante il fabbricato. Sul punto lo stesso TAR, pur ritenendo il dato irrilevante ai fini del decidere, ha effettivamente riconosciuto, con assunto non contestato dai ricorrenti, la sussistenza del vincolo di destinazione funzionale gravante ex lege sul fabbricato. È evidente che le circostanze rappresentate dalla difesa del Comune sono state completamente travisate dal primo Giudice che errando le ha ritenute irrilevanti ai fini della decisione sulla domanda cautelare, pur non contestandone la fondatezza”.

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L’EMERGENZA DEL COMUNE E LE RAGIONI “CRONOLOGICHE”

L’avvocato Scotto, poi, si sofferma anche sulle ragioni cronologiche dettate dai motivi di urgenza addotti dal Comune. Lo fa ricordando che l’ente aveva anche cercato soluzioni alternative, con la dirigente Marinella Allocca che il 27 ottobre 2017 aveva anche comunicato di aver ottenuto la disponibilità di due aule presso la Chiesa di San Ciro, prima che però le verifiche effettuate dall’ufficio tecnico acclararono l’inidoneità della struttura. Da qui l’impegno dell’amministrazione per fronteggiare l’emergenza, con l’individuazione dell’immobile di via Castanito come unico idoneo a sistemare la scolaresca. E nel ricorso non a caso si rappresenta che il provvedimento sindacale venne adottato il 28 novembre per risolvere l’emergenza emersa in quei giorni. Il Tar, in buona sostanza, avrebbe omesso di considerare “che l’emergenza circa l’individuazione delle aule per la scuola materna dell’Istituto IBSEN, si è effettivamente evidenziata solo in seguito alla accertata inidoneità dei locali precedentemente all’uopo individuati. Il Sindaco ha agito per fronteggiare una situazione di urgente e grave necessità pubblica, in una situazione particolare che non ha consentito il tempestivo intervento dell’autorità prefettizia che, pure è stata contestualmente notiziata dell’adozione del provvedimento”.

TUTTI I MOTIVI DELL’INESISTENZA DI DANNO PER LA DIOCESI

Un paragrafo significativo è quello in cui nel ricorso vengono anche elencati una serie di fatti e circostanze che in pratica dimostrerebbero l’inesistenza di danno patita dalla curia e che sono così elencati: “Il fabbricato è inutilizzato da molti anni, tanto che nel 2015 lo stesso Parroco don Luigi Ballirano, lo propose in locazione al Comune; la struttura destinata a centro sociale non è esistente e in nessun caso può essere ubicata nell’immobile, realizzato interamente con fondi erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno e allo stato, non risulta riscattato dalla Parrocchia o dalla Curia, su cui grava comunque ex lege vincolo di destinazione funzionale (scolastica); non vi è prova della revoca del finanziamento da parte della Conferenza Episcopale Italiana né della possibilità di non ottenere quello in corso di approvazione; per la struttura, fino ad oggi del tutto inutilizzata, il Comune sarà tenuto a versare l’indennità per tutto il periodo di occupazione”.

COSA PUO’ SUCCEDERE OGGI DAVANTI AL TAR

Il ricorso, al netto della fondatezza o meno delle motivazioni che contiene, e sulle quali sarà chiamato a pronunciarsi il Consiglio di Stato, ha anche una “causale” di natura prettamente strategica. Questa mattina, infatti, i giudici amministrativi potrebbero effettivamente decidere per la nomina del commissario che dovrà provvedere a restituire l’asilo conteso alla Diocesi, ma in realtà potrebbero anche prendere atto del ricorso al Consiglio di Stato e prendere tempo attendendo le eventuali risultanze del giudizio di appello. Tutto può succedere ma intanto noi restiamo dell’idea che le trattative per arrivare alla “pace” proseguano: questo ennesimo atto giudiziario era praticamente inevitabile laddove non si voleva che fosse scritta la parola “fine”. E così la telenovela continua.

DI GAETANO FERRANDINO

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