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Stop alle demolizioni, il solco tracciato dalla Cassazione

ISCHIA. Quella della Terza sezione della Corte di Cassazione è una decisione che è eufemistico definire importante. Il verdetto in questione ha infatti consentito alla magistratura di merito di mutare orientamento a favore dei cittadini colpiti dal procedimento di R.e.s.a., cioè dalla sanzione amministrativa dell’ordine giudiziale di abbattimento, nei casi in cui essi avessero ottenuto la concessione in sanatoria.

Ma veniamo al caso concreto che ha dato origine alla vicenda: un anno fa i signori Enrico e Leonardo Mattera si erano visti rilasciare dal Comune di Forio il titolo edilizio in sanatoria per la costruzione di una piscina natatoria. Il loro legale di fiducia, l’avvocato Michelangelo Morgera, tramite incidente di esecuzione inoltrò  al Tribunale  la richiesta di revoca della R.e.s.a. in virtù del titolo ottenuto in sanatoria.

Tuttavia il Tribunale rigettò la richiesta, con la motivazione per cui il condono non costituirebbe motivo sufficiente per la revoca dell’ordine di demolizione, in quanto sarebbe stato necessario presentare anche un attestato di “doppia conformità” che dimostri che l’opera abusivamente realizzata, ma ormai sanata, sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore al momento del rilascio del condono ma anche a quelli validi al momento della sua realizzazione. Attestato che sarebbe dovuto arrivare tramite delibera del Consiglio comunale.

Di conseguenza, l’avvocato Morgera inoltrò ricorso in Cassazione, affermando l’illogicità della motivazione addotta dal Tribunale proprio nella parte in cui si faceva riferimento all’assenza della delibera consiliare. D’altra parte – sostenne il penalista – una simile pretesa è anche illegittima, in quanto nessuna legge prevede che, conseguito il titolo, il ricorrente debba ottenere anche una delibera del Consiglio con la quale si attesti l’assenza di contrasto delle opere sanate con gli strumenti urbanistici. Soprattutto, la ricostruzione difensiva contestò il richiamo giurisprudenziale fatto dal Tribunale, in quanto il caso dei due cittadini isolani aveva ad oggetto l’acquisizione del bene al patrimonio comunale nel caso vi sia un prevalente interesse pubblico rispetto a quello del ripristino dell’assetto urbanistico violato, e non vi siano vincoli ostativi (come ad esempio il vincolo paesaggistico), come sancito dal Testo unico sull’edilizia.

Lo scorso dicembre, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione fece sostanzialmente propria la tesi dell’avvocato Michelangelo Morgera, in quanto l’ordine di demolizione impartito dal giudice, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità “che abbia conferito all’immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria”, riprendendo tra l’altro in modo letterale il principio elaborato nel ricorso del penalista isolano. In particolare, secondo il Procuratore Generale, nel caso specifico  il tribunale  non aveva effettuato la verifica relativa al sindacato sulla legittimità del provvedimento abilitativo successivamente intervenuto, ma aveva preteso il rispetto di una ulteriore condizione non richiesta dalla legge, cioè il rilascio di una delibera di conformità del manufatto con gli interessi urbanistici. La Terza Sezione della Suprema Corte, poco prima di Natale, ha infine emesso il suo verdetto con la lettura del dispositivo,  accogliendo il ricorso e annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

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Prendendo atto di tale decisione, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che “l’istanza della difesa si fonda sul presupposto che in relazione alle opere abusive oggetto di giudicato, a seguito della domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge 724 del 1994, è stato rilasciato dal Comune di Forio in data 08.02.2018 titolo abilitativo in sanatoria in virtù del quale non è richiesto che l’opera realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momenti del rilascio del provvedimento e a quelli vigenti al momento della sua realizzazione”,  oltre al fatto che la difesa aveva depositato in corso d’udienza il permesso a costruire in sanatoria, insieme all’autorizzazione paesaggistica e all’attestato sottoscritto dall’architetto Lamonica circa la corrispondenza della piscina natatoria col citato permesso a costruire. Su tali premesse, il giudice ha infine accolto il ricorso, dichiarando l’estinzione della sanzione principale e delle sanzioni accessorie, con conseguente revoca dell’ordine di demolizione n.50/02 R.e.s.a. disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli. Sull’onda della decisione di accoglimento del ricorso ottenuta dall’avvocato Morgera, numerosi cittadini hanno tirato un sospiro di sollievo, beneficiando del nuovo orientamento del Tribunale in quanto si sono visti revocare l’ordine di abbattimento, beneficio che si estenderà dunque a tutti coloro che  pur gravati da tale sanzione hanno ottenuto il titolo in sanatoria.

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Francesco >Ferrandino

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