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Il ricorso va a vuoto, salva la graduatoria dei vigili di Ischia

Il Tar ha respinto l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi di approvazione dell’elenco degli idonei e quelli successivi di trasformazione dei contratti

Resta valida la graduatoria approvata un lustro fa dal Comune di Ischia in seguito al concorso per cinquanta vigili urbani. La Quinta Sezione del Tar ha infatti pronunciato la sentenza che ha dichiarato in parte irricevibile, perché tardivo, e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, il ricorso che era stato inoltrato dall’istruttrice di vigilanza Laura Scotti contro l’approvazione di tale graduatoria nel 2017, e contro la successiva trasformazione di una serie di contratti part-time verticale in orizzontale.

La vicenda è squisitamente tecnica: il Comune aveva riservato 30 posti a coloro che erano già dipendenti dell’ente da almeno tre anni. Parallelamente il concorso aveva definito una graduatoria di merito, ma i “riservatari” che avevano raggiunto un certo punteggio minimo avevano comunque diritto di precedenza nell’assunzione: il Comune di fatto aveva collocato nei primi venti posti della graduatoria tali riservatari idonei, e poi a scorrere erano stati inseriti i classificati di merito. In tal modo la ricorrente era stata posta più in basso nella graduatoria, e non fu tra le prime a veder trasformato il proprio contratto a tempo indeterminato da part-time verticale in orizzontale.

Un meccanismo la cui peculiarità era stata contestata non solo dalla ricorrente in questione, ma anche da altre dipendenti. Secondo l’istruttrice Scotti, “l’eventuale modifica contrattuale del personale assunto sulla base del concorso ormai concluso, invece, avrebbe dovuto fondarsi esclusivamente su valutazione di merito o, tutt’al più, avrebbe richiesto la previa indizione di una ulteriore procedura concorsuale, non potendosi limitare la trasformazione contrattuale soltanto ad alcuni soggetti, già beneficiari di una riserva all’atto dell’assunzione”.

Secondo i giudici della Quinta Sezione, Il Tar non ha giurisdizione sulla trasformazione dei contratti di lavoro part-time da verticale a orizzontale, che appartiene invece al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

In sostanza, il Comune avrebbe fatto ricorso a una graduatoria in cui l’ordine dei vincitori sarebbe stato, secondo la tesi dei ricorrenti, illegittimamente alterato in favore dei riservatari.

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il Comune di Ischia, rappresentato e difeso dall’avvocato Agata Banfi, si è costituito per resistere al ricorso, eccependo l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso, e chiedendo nel merito il rigetto del gravame, perché ritenuto nel complesso infondato in fatto e in diritto.

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Dopo l’udienza del 21 giugno, la causa è stata trattenuta in decisione. La sentenza è arrivata poche settimane fa: innanzitutto, i giudici del Tar hanno ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione sulla questione relativa alle decisioni del Comune circa la trasformazione del rapporto lavorativo dei vincitori del concorso, dapprima da part-time orizzontale a part-time verticale, e, in seguito, da part-time orizzontale a tempo pieno. Secondo la Quinta Sezione, infatti l’articolo 63, 1° co., del T.U. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione di tutte le vertenze aventi ad oggetto i rapporti di lavoro pubblico “privatizzato” o “contrattualizzato” – così definiti in quanto regolati, oltre che dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e da norme speciali, dalle leggi che disciplinano il lavoro subordinato nell’impresa (su tutte il codice civile e lo Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi e dal contratto individuale -mantenendo però la giurisdizione del giudice amministrativo “in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Il Tar spiega che gli atti del Comune sulla trasformazione dei contratti “non sono certamente qualificabili come atti di natura pubblicistica, in quanto non adottati dall’amministrazione nella veste di autorità, costituendo piuttosto espressione di scelte gestionali e di organizzazione delle risorse umane disponibili, svolte dall’ente nell’esercizio di poteri datoriali di natura privatistica, al fine di adeguare l’utilizzo e l’articolazione quantitativa delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti in connessione con le sopraggiunte mutate esigenze di organico, in vista dell’efficiente espletamento delle funzioni del civico ente e di adeguata ed efficace erogazione dei servizi pubblici”.A conferma di ciò, i giudici portano il fatto che, sotto il profilo cronologico, si rileva “la circostanza che dette scelte risultano effettuate allorquando la fase pubblicistica afferente alla selezione dei candidati, soggetta allo scrutinio del giudice amministrativo, si era oramai esaurita in conseguenza della individuazione dei vincitori risultanti dall’approvata graduatoria ed erano già stati stipulati i relativi contratti di lavoro”. Quindi il ricorso e i successivi motivi aggiunti, in relazione alla vicenda della trasformazione dei contratti, risultano inammissibili per difetto di giurisdizione del Tar, in quanto tale giurisdizione appartiene al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta entro tre mesi.

Il Tar ha inoltre ritenuto “irricevibile” il ricorso nella parte in cui veniva contestata l’approvazione della graduatoria con l’inserimento dei “riservatari” a vantaggio dei risultati di merito, in quanto erano già decorsi i termini di legge

Quanto all’impugnativa proposta contro l’atto di approvazione degli esiti concorsuali (e specialmente contro la determina n. 1411 del 2 agosto 2017), pur sussistendo la giurisdizione del Tar, quest’ultimo ha accolto l’eccezione di tardività spiegata dall’avvocato Agata Banfi in difesa del Comune di Ischia, in quanto la ricorrente ha proceduto alla contestazione della graduatoria definitiva allorquando erano oramai decorsi i termini di legge (sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera che la approvava), e di conseguenza il ricorso sotto questo profilo è stato ritenuto irricevibile.

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