Il «sì» del Ministero al terzo condono
Il Golfo rivela tutti i dettagli della nota che l’organo di governo ha trasmesso alla Soprintendenza di Napoli e che potrebbe rappresentare una svolta significativa per i tanti immobili ammalorati dal sisma che speravano nella sanatoria edilizia frutto della legge n. 326 del 2003. Ritenuta assolutamente “condivisibile” la tesi commissariale
E’ stata decisamente la notizia più “succulenta” che la settimana scorsa il commissario alla Ricostruzione on. Giovanni Legnini ha annunciato nel corso della conferenza stampa svoltasi a Napoli nella quale venivano spiegati i dettagli della nuova ordinanza. Via libera da parte del Ministero dei Beni Culturali, per farla breve, agli immobili ammalorati dal sisma del 21 agosto 2017, il tutto come riportato in una relazione trasmessa alla Soprintendenza di Napoli. L’oggetto era inequivocabile: “Richiesta di chiarimenti in merito all’articolo 25 del decreto legge n. 109 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 130 del 2018 in materia di condono edilizio ai sensi della legge n. 326 del 2003”.
Ebbene siamo in grado di fare le pulci alla nota ministeriale di cui riporteremo ampi stralci. Come è noto la soprintendenza aveva chiesto lumi proprio alla direzione generale del Ministero e come si legge “in particolare la Soprintendenza, dopo aver illustrato il contenuto del predetto articolo 25 e dei rinvii normativi contenuti nella medesima disposizione, si domanda ‘se gli incrementi di volume, laddove ovviamente non vadano a produrre particolare incidenza negativa e compromissione dei lavori panoramici e paesaggistici dei territori sopra citati, siano valutabili ai fini della loro sanatoria”. Il firmatario della nota, il capo dell’ufficio con. Floriana Di Mauro, evidenzia anche che “sulla questione ha preso posizione l’ufficio del consigliere giuridico del commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, fornendone la propria argomentata interpretazione nel parere trasmesso con nota del medesimo commissario in data 11 maggio 2022”. Vengono a questo punto aggiunte una serie di valutazione e osservazioni e in particolare viene posto, si legge testualmente, “il problema di stabilire se, stante il rinvio operato dall’art. 25 del decreto legge n. 109 del 2018 (anche) all’articolo 33 della legge n. 47 del 1985, le previsioni del piano territoriale paesistico del 1999, recanti il divieto di incremento delle volumetrie esistenti, precludano la possibilità di concludere favorevolmente i procedimenti di condono per gli immobili realizzati successivamente all’entrata in vigore del piano.
Si legge poi ancora: “L’Ufficio del Consigliere giuridico del Commissario straordinario perviene, sulla base di argomenti d1 carattere sistematico, a ritenere l’insussistenza di una tale preclusione, concludendo che ‘l’esame delle pratiche di condono per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, L.acco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi Il giorno 21 agosto 2017 debba essere svolto con l’applicazione delle sole limitazioni generali poste dalla legge n. 47 del 1985 e debba dunque consentire l’esame nel merito tecnico discrezionale della compatibilità paesaggistica degli abusi commessi senza pregiudiziali limitazioni concernenti la presenza di eventuali incrementi di volume, ossia senza l’applicazione dei limiti speciali di cui all’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003, né di quelli di carattere generale previsti dal piano paesistico del 1999’”. Un passaggio questo importante perché subito dopo il Ministero scrive che “tale conclusione pare in effetti condivisibile” e non a caso si esplica che “le ragioni di carattere sistematico illustrate nel predetto parere trovano un aggancio testuale inequivoco nella formulazione del comma 1-bis dell’articolo 25 del decreto legge n. 109 del 2018”.
Poi si scende ancor più nel dettaglio: “Quest’ultima disposizione prevede infatti nel primo periodo che le istanze presentate ai sensi della normativa sul cosiddetto terzo condono siano definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Ove la suddetta previsione intendesse semplicemente affermare che il rilascio del titolo di condono presuppone il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica, si tratterebbe di una norma priva di portata innovativa dell’ordinamento giuridico, in quanto contenente un mero duplicato del primo periodo dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985. Il predetto articolo 32 prevede come detto la necessaria acquisizione del parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e peraltro si riferisce a tutti i vincoli e non soltanto a quelli paesaggistici, contemplati dall’articolo 25 del decreto legge n. 109 del 2018”. Considerazioni che poi arrivano ad una logica conclusione della funzionaria ministeriale che scrive: “Al cospetto di una disposizione legislativa è compito tuttavia dell’interprete optare per la via ermeneutica che consente di riconoscere una portata innovativa alla lettera della previsione, escludendo invece l’interpretazione che condurrebbe a ritenere la disposizione stessa del tutto priva della capacità di innovare l’ordinamento giuridico. Dovendo attribuire un senso alla previsione in esame, non può che ritenersi che il legislatore del 2018, nelle norme che rispondevano all’esigenza di far fronte a calamità naturali, abbia inteso distinguere l’interesse paesaggistico rispetto a tutti gli altri interessi contemplati dagli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 1985”.
Insomma, una serie di considerazioni che inevitabilmente conducono alle conclusioni che vi riportiamo sinteticamente: “In questa prospettiva, dopo aver stabilito al comma 1 dell’articolo 25 che i vincoli precedenti alla realizzazione delle opere abusive precludono il rilascio del titolo di condono il legislatore ha inteso, tuttavia, prevedere che tale preclusione non opera rispetto ai soli vincoli paesaggistici. Per questi ultimi, infatti, il comma 1-bis ha espressamente richiesto una valutazione di compatibilità in concreto delle opere rispetto ai valori paesaggistici, subordinando il rilascio del titolo di condono all’esito favorevole di una valutazione. Come detto, l’interpretazione sopra illustrata è l’unica che consenta di attribuire una effettiva portata al primo periodo del comma 1 bis dell’articolo 25. In conclusione, secondo l’avviso di questo ufficio, l’art . 25 comma 1 e 1 bis del decreto legge n. 109 del 2018 è da interpretare nel senso che, ai fini del rilascio del titolo di condono, debba essere compiuta una valutazione in concreto della compatibilità paesaggistica delle opere, indipendentemente dal tempo della loro realizzazione”.